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Bollettino Ufficiale n. 45 del 9 / 11 / 2006

Codice 25.7
D.D. 18 settembre 2006, n. 1565

Fiume Sesia e torr. Agogna nei Comuni di Romagnano Sesia e Borgomanero. Istanza in data 05.07.2006 tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione di indagini geognostiche su area demaniale per il periodo massimo di giorni quindici. Ditta: R.F.I. di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare la concessione demaniale gratuita, per un periodo massimo di quindici giorni, alla Ditta R.F.I con sede in Torino, (omissis), per l’occupazione temporanea di area demaniale del fiume Sesia e torr. Agogna nei comuni di Romagnano Sesia e Borgomanero, per l’esecuzione di indagini geognostiche nel fiume Sesia, linea Santhià Arona al km 33+952 e nel torr. Agogna, linea Novara Vignale Domodossola al km 30+952, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione idraulica rilasciata dall’A.I.P.O di Alessandria con nota prot. 3378 del 18/7/06 e delle seguenti condizioni:

- le indagini geognostiche dovranno essere effettuate nei tempi assegnati fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, lo stesso non potesse avere luogo nei termini previsti;

- si dovrà comunicare a questo Settore, la data di inizio delle indagini e la loro ultimazione, nonché la successiva riduzione al pristino stato dell’area demaniale interessata, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la riduzione al pristino stato dell’area stessa;

- il concessionario non dovrà corrispondere alcun canone, ai sensi della L.R. n. 12/2004, per l’occupazione temporanea di aree appartenenti al demanio fluviale, ma dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 14/R del 6/12/04

- la concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente concessione;

- il concessionario, prima dell’inizio delle indagini, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Manlio Ramasco