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Bollettino Ufficiale n. 45 del 9 / 11 / 2006

Codice 25.6
D.D. 5 settembre 2006, n. 1481

R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 4424 - Autorizzazione in sanatoria per realizzazione ponte vicinale sul Torrente Josina in comune di Peveragno - Richiedente: Societa’ Castel Forfice S.a.s. di Balsamo Luigi & C.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, in sanatoria, alla Società “Castel Forfice S.a.s.” di Balsamo Luigi & c.- (omissis) - con sede in Peveragno,via Vittorio Veneto,41, ai soli fini idraulici, l’opera realizzata secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’ opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’ opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. ( autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc..).

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo