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Bollettino Ufficiale n. 45 del 9 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Prat. 232BI - Concessione di derivazione d’acqua, ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, da falda freatica sotterranea, mediante n. 2 pozzi in Comune di Trivero, assentita alla ditta ‘’Godi Giuseppe Srl’’ con D.D. n. 2942 del 27 luglio 2005

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13 gennaio 2005 dal Sig. Giacomo Godi, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta “Godi Giuseppe Srl”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire, in parte ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R ed in parte ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Godi Giuseppe Srl” (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivazione di litri/sec. massimi 2,50 e litri/sec. medi 0,13 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo di 3.680 metri cubi, dalla falda freatica sotterranea a mezzo di due pozzi ubicati in Comune di Trivero (Foglio n. 18, mappale n. 395), da utilizzarsi per produzione di beni e servizi (umidificazione ambienti di lavoro destinati ad attività di processo a carattere tessile) e scopi civili (alimentazione impianti antincendio ed igienico-sanitario), con obbligo restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del Comune di Trivero; (omissis)

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, a decorrere dal 10 agosto 1999 e per ulteriori anni quindici (15), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto dal 10 agosto 1999, in ragione del minimo ammesso previsto per l’uso civile (scopi igienico-sanitari ed antincendio), mentre a decorrere dalla data del presente provvedimento detto canone sarà stabilito in ragione del minimo ammesso previsto per l’uso di produzione di beni e servizi e per prelievi d’acqua superiori a 2.500 metri cubi. A titolo indicativo il canone previsto per l’intero anno solare 2005 è stabilito in Euro 1.790,72, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.(omissis).

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1492 di Rep. in data 13 gennaio 2005

Art. - 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e’ tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 20 ottobre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato