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Bollettino Ufficiale n. 45 del 9 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Prat. 828 - Variante alla concessione oggetto del D.P.G.R. 22 febbraio 1985 n. 1573 per derivazione d’acqua, ad uso Civile, da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Gaglianico, assentita alla ditta ‘’Messaggerie Lovero di F. Lovero & C. Sas’’ con D.D. n. 1614 del 24 aprile 2006

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di assentire ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Messaggerie Lovero di F. Lovero & C. Sas” (omissis), la variante alla concessione oggetto del D.P.G.R. 22 febbraio 1985, n. 1.573, del D.P.G.R. 14 ottobre 1987, n. 9.941 e successiva D.D. della Provincia di Biella 4 gennaio 2005, n. 5 , per poter continuare a derivare litri al secondo massimi 3 e litri al secondo medi 0,008 d’acqua, per un volume massimo annuo estraibile di 250 metri cubi, dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo esistente ubicato in Comune di Gaglianico (foglio n. 8, particella n. 852), per uso civile (costituzione ed integrazione scorte di alimentazione impianto antincendio, alimentazione servizi igienico sanitari adibiti alla proprietà ed al personale dipendente, alimentazione necessità igienico-sanitarie dell’alloggio del custode e lavaggio saltuario automezzi di proprietà). Di accordare la variante alla concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nell’originario disciplinare n. 6.060 di repertorio, sottoscritto in data 13 gennaio 1984, con l’avvertenza che, nel caso in cui dette condizioni fossero in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento, queste ultime sono da considerarsi prevalenti e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto a decorrere dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento, in ragione di annui Euro 120, pari al minimo ammesso per l’uso civile e previsti per l’anno solare 2006, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Biella, 20 ottobre 2006

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco