Bollettino Ufficiale n. 45 del 9 / 11 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
Prat. 828 - Variante alla concessione oggetto del D.P.G.R. 22 febbraio 1985 n. 1573 per derivazione dacqua, ad uso Civile, da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Gaglianico, assentita alla ditta Messaggerie Lovero di F. Lovero & C. Sas con D.D. n. 1614 del 24 aprile 2006
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di assentire ai sensi dellart. 27 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla Ditta Messaggerie Lovero di F. Lovero & C. Sas (omissis), la variante alla concessione oggetto del D.P.G.R. 22 febbraio 1985, n. 1.573, del D.P.G.R. 14 ottobre 1987, n. 9.941 e successiva D.D. della Provincia di Biella 4 gennaio 2005, n. 5 , per poter continuare a derivare litri al secondo massimi 3 e litri al secondo medi 0,008 dacqua, per un volume massimo annuo estraibile di 250 metri cubi, dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo esistente ubicato in Comune di Gaglianico (foglio n. 8, particella n. 852), per uso civile (costituzione ed integrazione scorte di alimentazione impianto antincendio, alimentazione servizi igienico sanitari adibiti alla proprietà ed al personale dipendente, alimentazione necessità igienico-sanitarie dellalloggio del custode e lavaggio saltuario automezzi di proprietà). Di accordare la variante alla concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dallart. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nelloriginario disciplinare n. 6.060 di repertorio, sottoscritto in data 13 gennaio 1984, con lavvertenza che, nel caso in cui dette condizioni fossero in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento, queste ultime sono da considerarsi prevalenti e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto a decorrere dallannualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento, in ragione di annui Euro 120, pari al minimo ammesso per luso civile e previsti per lanno solare 2006, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).
Biella, 20 ottobre 2006
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco