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Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 / 11 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 54-4071

Direttive alle Aziende Sanitarie Regionali in materia di applicazione delle norme di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 relativamente all’acquisizione di prestazioni infermieristiche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Le seguenti direttive in materia di applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 relativamente all’acquisizione di prestazioni infermieristiche:

1. Programma di superamento delle forme anomale di utilizzo del personale infermieristico.

I Commissari delle Aziende sanitarie regionali trasmetteranno all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità entro 60 giorni dalla data di comunicazione della presente deliberazione una relazione in merito alla situazione del personale infermieristico operante presso le proprie strutture con un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato. La relazione dovrà contenere l’indicazione dei tempi e delle procedure necessarie per addivenire al superamento delle situazioni anomale senza interrompere l’erogazione dei servizi.

2. Provvedimenti da adottarsi da parte delle Aziende sanitarie regionali in caso di ammende comminate ai propri organi di gestione in conseguenza della contestata violazione del decreto legislativo 276/2003:

* le Aziende sono autorizzate ad assumere a proprio carico l’onere del pagamento della sanzione amministrativa, con riserva di rivalsa nei confronti del responsabile individuato a conclusione dell’indagine amministrativa di cui ai punti seguenti;

* le Aziende danno immediata comunicazione alla Direzione regionale “Controllo delle attività sanitarie” del provvedimento sanzionatorio e del successivo pagamento della sanzione medesima.

3. Presso la Direzione regionale “Controllo delle attività sanitarie” viene costituita una Commissione d’indagine, che nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento, provvederà ad espletare un’indagine amministrativa e formulare definitivo parere in merito all’operato del Direttore Generale o Commissario.

4. La Commissione d’indagine, viene nominata dal Direttore della direzione regionale sopraindividuata ed è così composta:

* un Direttore Amministrativo di Azienda Sanitaria Regionale;

* un Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria Regionale;

* un Dirigente del Servizio Infermieristico di Azienda Sanitaria Regionale;

* un Avvocato della Struttura Speciale Avvocatura regionale.

Le funzioni di segreteria della Commissione verranno garantite dal Settore “Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria”.

5. Il Direttore regionale del “Controllo delle attività sanitarie”, recependo il parere espresso dalla Commissione, potrà autorizzare l’assunzione definitiva dell’onere a carico dell’Azienda ovvero la rivalsa nei confronti dei soggetti interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)