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Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 / 11 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2006, n. 6-3979

L.R. 14/2004, articolo 11. Interventi per la realizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale ai gestori di impianti di distribuzione carburanti. Accantonamento ed assegnazione della somma di euro 60.000,00 sul Cap. 16804/06. Definizione obbiettivi e criteri

A relazione dell’Assessore Caracciolo:

La legge regionale 31.05.2004, n. 14 “Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”, all’articolo 11, comma 1 stabilisce, che “la Giunta Regionale, al fine di favorire la formazione degli operatori e di sostenere e qualificare l’occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individua i percorsi formativi per l’aggiornamento degli operatori in attività, per l’innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela ed informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazioni”.

All’art. 11, comma 2 stabilisce che, “le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabiliti dalla Giunta Regionale in conformità delle disposizioni delle norme regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione, servizi all’impiego”.

All’art. 11, comma 3 stabilisce inoltre che “i corsi secondo i percorsi formativi di cui al comma 1 possono essere istituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, nonché da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale sulla base degli indirizzi regionali”.

Alla luce della presente norma, al fine di favorire e qualificare la formazione dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, si ritiene necessario individuare, per l’applicazione della L.R. 14/04 comma 1 i percorsi formativi, di cui all’ allegato A) alla presente deliberazione e della stessa facente parte.

Nel rispetto di tali indirizzi ed in applicazione della L.R. 14/04 comma 3, i corsi di formazione verranno istituiti mediante convenzione con la Regione Piemonte.

Per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 11 della L.R. 14/04 si propone di destinare euro 60.000,00 sul cap. 16804/06, UPB 17031 per la realizzazione dei corsi di formazione professionale ai gestori di impianti di distribuzione carburanti.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

concorde con la relazione dell’Assessore proponente,

viste le LL.RR 14/2004, 15/2006,

viste le LL.RR 7/2001, 51/1997,

delibera

Di assegnare a favore della Direzione Commercio ed Artigianato le risorse finanziarie di cui al cap. 16804/06, UPB 17031 per un importo di euro 60.000,00, per i motivi e le finalità contenuti in premessa.

Di disporre la registrazione dell’accantonamento contabile del cap. di spesa 16804/06, UPB 17031 (acc. n. 101522).

Di individuare i percorsi formativi finalizzati all’aggiornamento degli operatori in attività, per l’innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela ed informazione ai consumatori, come segue nell’allegato A).

Di demandare al Direttore regionale del Commercio ed Artigianato la stipula dell’apposita convenzione con le associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso.

I corsi di formazione professionale saranno organizzati dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, come previsto dall’art. 11, comma 3), della L.R. 14/04.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 14/04, ai fini di favorire la formazione degli operatori e di sostenere e qualificare l’occupazione nel settore distributivo dei carburati, individua i seguenti percorsi formativi.

La formazione professionale del settore deve rappresentare uno strumento per promuovere la crescita e lo sviluppo del commercio, deve garantire, tutelare e valorizzare gl’interessi di quanti in esso operano, anticipando ed orientando i cambiamenti che avvengono in questo settore.

Il training di formazione deve porsi principalmente i seguenti obbiettivi:

* Sostegno e qualificazione dell’occupazione nel settore distributivo dei carburanti.

* Innalzamento e riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela ed informazione ai consumatori.

* Sistemi di qualità e loro certificazione.

1. PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi che vengono individuati in applicazione dell’art. 11 della L.R. 14/04 sono quelli di seguito riportati:

Marketing e controllo di gestione.

Normativa ambientale.

Gli aspetti fiscali legati alla normativa.

2. SOGGETTI ORGANIZZATORI E GESTORI

Nell’applicazione dell’art. 11 della L.R. 14/04 i corsi verranno istituiti dalle Associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso.

3. PARTECIPANTI AL CORSO

Possono partecipare tutti i gestori di impianti di distribuzione carburanti.

4. CARATTERISTICHE DEL CORSO

a) Durata dei corsi

La durata di ogni singolo corso è di 9 ore da ripartire in 3 giornate.

Ogni ora di insegnamento deve avere una durata effettiva di almeno 45 minuti e ogni materia di insegnamento deve essere trattata in un tempo minimo previsto dal succitato piano di formazione.

I corsi saranno programmati tenendo conto, per la scelta delle fasce orarie e dei giorni di lezione delle esigenze lavorative del gestore. ( ad es. orari di apertura al pubblico, giorni di chiusura, infrasettimanali,...)

b) Docenti dei corsi

La direzione dei corsi e lo svolgimento dell’attività didattica saranno assicurati dal personale docente in possesso del diploma di laurea, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o di comprovata esperienza nel settore di riferimento; il cui curriculum sia depositato presso il centro organizzatore del corso.

c) Frequenza

La frequenza del corso è obbligatoria. I partecipanti devono frequentare almeno l’80% delle ore di lezione per poter ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza e profitto.

d) Attestato di frequenza ai corsi

Al termine del ciclo formativo, il docente in base alla presenza, all’interesse manifestato, all’apprendimento ed alla capacità d’interagire dei singoli partecipanti formulerà singole valutazioni.

In riferimento alle valutazioni espresse, l’ente organizzatore rilascerà attestato di frequenza e profitto ad ogni singolo partecipante.