Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 1013-286918/2006 del 07/09/2006 di concessione di derivazione d’acqua dalla condotta dell’acquedotto comunale, in Comune di Roure ad uso energetico assentita al Comune di Roure

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1013-286918/2006 del 07/09/2006 - Codice univoco: TO-A-10195

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Roure - (omissis) - con sede legale in Fraz. Balma 1, la concessione di derivazione d’acqua dalla condotta dell’acquedotto comunale, in Comune di Roure, ad uso energetico ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, in misura di litri/sec massimi 15 e medi 10, per produrre sul salto di metri 380 la potenza nominale media di kW 37;

2) di approvare il disciplinare di concessione in data 07/09/2006 rep. n. 10847 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) il canone annuo è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d’atto della dichiarazione giurata di conformitá delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 07/09/2006:

“(omissis)

Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne l’Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario e’ tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonche’ dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell’acqua.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all’utente dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell’ittiofauna, ecc...).

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione senza pregiudicare il prioritario uso potabile delle acque stesse e subordinatamente a quanto disposto dal provvedimento di concessione della derivazione dalle sorgenti “Genzianera” (concessioni preferenziali e ordinarie), in Comune di Roure, attualmente in capo al medesimo Comune. (omissis)"