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Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pragelato (Torino)

Decreto di espropriazione e asservimento a favore del Comune di Pragelato e del Comune di Sestriere dei beni immobili siti nei Comuni di Pragelato e di Sestriere, inerenti i lavori di realizzazione della funivia vai e vieni “Pattemouche-Anfiteatro” nei Comuni di Pragelato e Sestriere

Il Responsabile del Procedimento

Designato con Decreto del Sindaco n. 1 del 3.1.2005.

Premesso che:

- con D.P.C.M. del 18/12/2002, previsto dall’art. l, comma 1, della L. 285/2000, sono state dichiarate le opere connesse allo svolgimento dell’evento Olimpico;

- con deliberazione n. 51-8364 del 03/02/2003 la Giunta Regionale, ha stabilito di applicare anche alle opere connesse le modalità ed i tempi delle procedure per l’approvazione dei progetti per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 così come definite dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/2001 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 26/04/2005 di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova funivia vai e vieni “Pattemouche-Anfiteatro” nei Comuni di Pragelato e Sestriere e sua rettifica con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 1.7.2005;

Ritenuto che l’approvazione del progetto definitivo ha comportato oltrechè la dichiarazione di pubblica utilità anche quella di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 13 della Legge 109/94 e s.m.i.

Considerato che la realizzazione del progetto comporta la costituzione di servitù permanenti ed inamovibili su terreni di proprietà privata interessate dal sorvolo aereo dei cavi della funivia e l’esproprio di terreni di proprietà privata su cui insistono le stazioni di partenza e di arrivo dell’impianto;

Preso atto che terreni sono stati occupati a seguito dell’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza n 1 dell’ 11.7.2005 con scadenza finale fissata alla data del 26.10.2006;

Dato atto che con determinazione del responsabile del procedimento n. 136 del 20 settembre 2006 è stata determinata l’indennità provvisoria di esproprio e di servitù da corrispondere agli aventi titolo;

Visti gli elenchi delle Ditte proprietarie dei beni immobili da espropriarsi, facenti parte integrante e sostanziale al presente decreto ed identificati ai numeri progressivi del Comune di Pragelato: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-23-24-25-34-35-37; Comune di Sestriere:46-56-57;

Visti gli elenchi delle Ditte proprietarie dei beni immobili su cui viene costituita la servitù permanente e inamovibile sui terreni interessati dal sorvolo aereo dei cavi dell’impianto funiviario, facenti parte integrante e sostanziale al presente decreto ed identificati ai numeri progressivi del Comune di Pragelato: 7-10-11-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43; Comune di Sestriere: 46-47-48-49-50-51-52-53-56-57;

Viste le quietanze finali e liberatorie rilasciate dai proprietari a favore dei quali questo Ente espropriante ha effettuato il pagamento delle indennità, dai medesimi accettate e riconosciute in tutto e per tutto regolari come indicati nell’allegato elenco facente parte integrante del presente decreto ed identificate ai numeri progressivi: del Comune di Pragelato n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-18-20-21-22-23-24-29-31-32-33-34-36-37-38-39-40-43-44-45; Comune di Sestriere n. 46-57;

Viste la polizza n. 376 rilasciata in data 6 ottobre 2006 dalla Direzione Provinciale del Tesoro - Servizio Cassa DD. e PP. delle indennità non accettate e le rispettive quietanze di deposito, relativa alle Ditte individuate nell’allegato elenco facente parte integrante del presente Decreto ed identificate ai numeri progressivi: del Comune di Pragelato n. progressivi: 3-10-12-17-19-24-25-26-27-28-30-32-35-40-41-42-43-44 Comune di Sestriere n. progressivi: 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56;

Visti la legge 25 giugno 1865 n. 2359; l’art. 20 della legge 22.10.1971 n. 865; l’art. 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1; l’art. 3 della legge 9.10.2000 n. 285 e s.m.i.; l’art. 57.1 e 58.1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

Visto l’accordo di programma stipulato in data 03.06.2004, tra Comuni di Sestriere e Pragelato, approvato dai rispettivi Consigli Comunali con deliberazione n. 29 del 24.09.2003 e n. 57 in data 28.08.2003;

decreta

1. A favore dei Comuni di Pragelato e di Sestriere viene autorizzata l’espropriazione dei beni immobili, di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco allegato facente parte integrante del presente Decreto, occorrenti per la realizzazione della nuova funivia vai e vieni “Pattemouche - Anfiteatro”nei Comuni di Pragelato e Sestriere.

I Comuni di Pragelato e Sestriere, sono autorizzati ad occupare permanentemente i beni immobili stessi, secondo le superfici, le identificazioni ed i dati riportati nel menzionato elenco.

La superficie espropriata è complessivamente di mq. 7.373,00 quale risulta colorata in giallo nella planimetria che si allega al presente atto a costituirne parte integrante.

2. E’ altresì autorizzata in favore dei Comuni di Pragelato e Sestriere l’imposizione di servitù sulle aree occorrenti all’attraversamento aereo degli immobili di cui sopra con i cavi dell’impianto funiviario, secondo le superfici, le identificazioni ed i dati riportati nell’elenco di cui sopra e facente parte dei presente Decreto.

La servitù comprende pure le opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell’impianto.

La superficie asservita è complessivamente di mq. 28.888.777 quale risulta colorata in viola nella planimetria che si allega al presente atto a costituirne parte integrante.

3. Le modalità che regolano l’asservimento sono, oltre quelle previste dagli artt. 1032 e seguenti del codice civile, le sottoindicate:

I Comuni di Pragelato e Sestriere si riservano la facoltà di variare in qualsiasi tempo il diametro ed il numero dei cavi, la posizione, il tipo e la dimensione delle eventuali opere sussidiarie e di sicurezza sempre che ciò non costituisca aggravio della presente servitù. In caso di aggravio verrà corrisposto adeguato indennizzo.

L’area asservita rimane di esclusiva proprietà dei privati i quali non potranno costruire fabbricati sull’intera area asservita né mettervi a dimora piantagioni arboree che dovranno essere tenute al di fuori della striscia stessa. La proprietà dovrà inoltre astenersi da qualunque atto che possa rappresentare pericolo per le opere o limitare l’esercizio della servitù.

La proprietà riconosce che i cavi, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative sono e rimarranno di proprietà dei Comuni di Pragelato e Sestriere che avranno pertanto anche la facoltà di rimuoverle.

La proprietà riconosce che l’importanza primaria e la natura di pubblica utilità degli impianti non ne consentono modifiche future a loro richiesta. La servitù è da ritenersi pertanto inamovibile.

I Comuni di Pragelato e Sestriere avranno diritto di accedere liberamente in ogni momento sull’area interessata dalla servitù ed avranno diritto a far transitare lungo i tracciati dei cavi funiviari il proprio personale con mezzi d’opera e di trasporto necessari per la costruzione, l’esercizio, la sorveglianza, la manutenzione, la riparazione e il recupero.

4. Il presente decreto sarà registrato e notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni e sul Bollettino Ufficiale della Regione e trascritto, in termini di urgenza, presso la Conservatoria dei registri Immobiliari. nonché volturato in catasto, il tutto a cura e spese del Comune di Pragelato.

5. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 sempre dalla notificazione del presente atto.

6. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Pragelato, 10 ottobre 2006

Il Responsabile del Procedimento
Federico Rol