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Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 75 dell’11.10.2006

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Rivarolo Canavese è un Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi e secondo le norme del presente statuto, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2
Finalita’

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale culturale ed economico della Comunità di Rivarolo Canavese nell’ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dei principi fissati dalle leggi dello Stato.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) promozione e tutela del senso civico di appartenenza alla Nazione Italiana attraverso la promozione e la tutela dei valori propri della Cultura, della Storia e della Tradizione Italiana;

b) promozione e tutela, altresì, dei valori propri della Cultura, della Storia e della Tradizione Europea;

c) affermazione e tutela del primato della Persona Umana basate sulla pari dignità sociale, sulle pari opportunità e sull’eguaglianza di fronte alla Legge;

d) affermazione e tutela dei valori fondamentali della Vita e della Famiglia;

e) tutela delle unioni di fatto fondate sulla stabile convivenza tra due persone tra loro eterosessuali;

f) affermazione del principio della laicità e della sovranità dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto della libertà di religione e del diritto di professare la propria fede, avuto riguardo alle radici cristiane della cultura e della società italiana;

g) promozione ed attuazione del principio della solidarietà sociale, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato;

h) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della Persona Umana e l’effettiva uguaglianza tra gli individui;

i) tutela delle libertà personali, del diritto di proprietà, della libertà di iniziativa economica privata e del diritto allo studio ed al lavoro ed alla formazione professionale;

j) promozione di una cultura di pacificazione e di cooperazione internazionale;

k) recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle risorse naturali ed ambientali propri della Città di Rivarolo Canavese e del territorio locale;

l) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione;

m) ricerca di un generale miglioramento della qualità della vita, nel quadro altresì di un sistema integrato di sicurezza sociale con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e ai diversamente abili;

n) raggiungimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia nei servizi erogati direttamente ai Cittadini;

o) costante informazione alla popolazione in merito ai diritti e ai doveri dei Cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Art. 3
Territorio e sede del palazzo comunale

1. Il Comune di Rivarolo Canavese si fregia del titolo di Città, concesso con regio decreto di Vittorio Emanuele II, dal 22 marzo 1863, a seguito di deliberazione del consiglio comunale del 12 ottobre 1862.

2. Con regio decreto di Vittorio Emanuele II del 21 dicembre 1862 è stato aggiunto al nome “Rivarolo” l’aggettivo Canavese per distinguerlo dalle altre località italiane denominate “Rivarolo”.

3. Il Comune di Rivarolo Canavese si identifica con la parte del territorio italiano delimitato con il piano topografico (Fogli n. 42 e 56 della carta d’Italia rilevata con il sistema aerofotoplanimetrico dell’Istituto Geografico Militare e riprodotta in scala 1:25.000), di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Ufficio Centrale di Statistica.

4. Il territorio del comune misura 32,32 Kmq. e confina i seguenti comuni:

a nord: Castellamonte - Salassa;

a est: Ozegna - Ciconio - Lusigliè - Feletto - Bosconero;

a sud: Lombardore - Rivarossa;

a ovest: Oglianico - Favria - Oglianico - Rivarossa;

a) Il territorio comunale comprende le frazioni di Argentera, Mastri, Bonaudi, Cardine, Pasquaro, Paglie, Praglie, Sant’Anna, Obiano e Vesignano, e il capoluogo.

b) La frazione Mastri è amministrata in parte dal comune di Rivarolo Canavese e in parte dai comuni di Bosconero e Feletto.

c) Il Palazzo Comunale è ubicato nel capoluogo, in via Ivrea, n. 60, dove sono dislocati gli uffici amministrativi, la sede del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco, del Presidente del Consiglio, dei vari assessorati e delle Commissioni consiliari. Le adunanze degli organi collegiali possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

5. L’Amministrazione comunale può dislocare uffici amministrativi nelle frazioni.

6. La formazione di frazioni, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché il trasferimento della sede comunale, sono disposte dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

7. La città di Rivarolo Canavese è gemellata con la città di Sunchales.

Art. 4
Stemma-Gonfalone-Bandiera

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Rivarolo Canavese e ha come proprio segno distintivo lo stemma che consta di uno scudo ovale sagomato di colore argenteo a tre bande di nero, contornato da un disegno a cartoccio, con in calce la legenda “Vigilantia”, sormontano da una corona a cinque torri cui sovrasta il disegno di un gallo. Lo scudo è registrato nel Volume II, pagina 196, del Registro delle Consegne delle Armi Gentilizie, giusta Decreto di S.A.R. del 23 maggio 1687, depositato nell’Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite. Nel XVIII secolo compaiono l’elmo piumato e il gallo, assieme al motto “Vigilantia”. Nel 1904 l’elmo è stato sostituito dalla Corona a cinque torri. Il Comune può utilizzare marchi finalizzati a promuovere lo sviluppo dell’immagine delle Città nell’ambito delle competenze assegnate dalla legge.

2. Il gonfalone consiste in un drappo di colore azzurro, ornato di ricami d’oro e caricato al centro dello stemma comunale; intorno allo stemma rami d’alloro, sopra l’iscrizione Città di Rivarolo Canavese; le frange e i cordoni sono dorati. L’asta verticale è in metallo; nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune in metallo dorato. La cravatta, i nastri, frangiati in oro, e il retro sono nei colori nazionali. Nel suo disegno ricalca il primo gonfalone voluto dalla Comunità di Rivarolo nel 1848, in occasione della concessione dello Statuto Albertino.

Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 03 giugno 1986.

3. E’ vietato l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali, salvo autorizzazione della Giunta Comunale ove sussista un rilevante interesse pubblico.

4. Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera e) del vigente Regolamento Comunale per l’uso delle bandiere, approvato con deliberazione n. 88 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.10.2003, è istituita la bandiera della Città di Rivarolo Canavese.

5. La bandiera della Città di Rivarolo Canavese dovrà essere realizzata utilizzando lo stesso materiale e le stesse dimensioni della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea.

6. La bandiera della Città di Rivarolo Canavese riprodurrà lo stemma comunale su tessuto di colore azzurro.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di pubblicità e trasparenza. A tal fine assicura l’informazione della propria attività ed in particolare degli atti, con pubblicazioni scritte e mediante l’utilizzo del sito Internet della Città di Rivarolo Canavese.

2. Il Sindaco individua nel Palazzo comunale apposito spazio da destinare all’albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

4. Il Segretario Generale cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Rapporti con altri enti territoriali

1. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, pari dignità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

2. Il Comune partecipa al perseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, delle Regioni e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 7
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo Nazionale ed Internazionale, cultura e spettacoli, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, ai giovani e ai diversamente abili.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 8
Metodi e strumenti dell’azione del Comune

1. Nella propria azione il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) la programmazione delle proprie scelte politiche e il concorso alla programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune è inserito;

b) la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative;

c) la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione e l’informazione dei cittadini sul suo funzionamento;

d) la distinzione del ruolo di indirizzo, controllo ed amministrazione degli organi politici dal ruolo di gestione degli uffici;

e) il riconoscimento e la promozione dei diritti e dei doveri dei cittadini-utenti.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI POLITICI DEL COMUNE

Art. 9
Organi

1. Sono organi di direzione politica del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo i principi delle leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 10
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione vengono curate dai Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 11
Pubblicita’ spese elettorali

1. I candidati alla carica di Sindaco e le liste che concorrono alle elezioni comunali, devono produrre alla segreteria del Comune, contestualmente alla presentazione delle candidature, un bilancio preventivo delle spese elettorali alle quali intendono attenersi.

2. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati alla carica di Sindaco e le liste devono presentare alla segreteria del Comune il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere resi pubblici tramite affissione all’albo pretorio del Comune.

4. Ai candidati alla carica di Sindaco e alle liste che non osservino gli obblighi suddetti è comminata dal Segretario Generale la sanzione prevista per le contravvenzioni ai regolamenti comunali (minimo euro 51,65 e massimo 516,46).

Art. 12
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’espressione dell’intera Comunità Locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l’indirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento del Consiglio Comunale, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri, sono regolati dalla legge dello Stato e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. L’attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio Comunale si svolge collegialmente, tramite le Commissioni e per iniziativa dei singoli Consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni. Il Sindaco, o l’assessore da lui delegato, deve dare risposta entro trenta giorni, alle interrogazioni , come ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

8. Il Consiglio Comunale esprime, con l’approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti dalla competenza amministrativa del Comune.

Art. 13
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. La convocazione, l’ordine del giorno, la consegna degli avvisi, il deposito degli atti e l’organizzazione dei lavori consiliari sono disciplinati dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.

3. La prima adunanza del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni, viene indetta dal Sindaco, o dal vice Sindaco in caso di assenza o impedimento del primo, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell’Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.

4. Il Consiglio Comunale, prima di procedere a deliberare su qualsiasi altro argomento, provvede a deliberare su:

a) convalida degli eletti e dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. La iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza per gli incompatibili;

b) comunicazione del Sindaco sulla nomina del vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta comunale;

c) presentazione al Consiglio comunale delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.

Art. 14
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta riservata alla convalida degli eletti procede all’elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente che durano in carica sino alla scadenza “ex lege” del Consiglio Comunale e sono rieleggibili.

2. L’elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 3/4 dei voti favorevoli espressi da parte dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottiene la suddetta maggioranza, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Eletto il Presidente si procede successivamente all’elezione del Vice Presidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale nelle sue articolazioni previste dallo Statuto Comunale.

6. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti ed esercita poteri di coordinamento delle stesse.

7. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale nelle sue articolazioni previste dallo Statuto, ed avvalendosi di tale prerogativa può convocare, quando lo ritiene opportuno, la Conferenza dei Capigruppo consiliari.

8. Il Presidente riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio Comunale.

9. Il Presidente del Consiglio Comunale, salvi i casi in cui sia previsto, non è componente di Commissioni consiliari permanenti, cui peraltro può intervenire.

10. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con votazione palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere Anziano.

Art. 15
Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. Al fine rendere maggiormente incisiva l’attività svolta dal Presidente del Consiglio, è istituito l’Ufficio di Presidenza al quale vengono attribuite competenze di interesse generale.

2. L’ufficio di Presidenza assume la veste di Commissione Consiliare permanente, costituendo la I^ Commissione.

3. La Commissione “Ufficio di Presidenza” è composta da:

a) Presidente che la presiede;

b) n. 1 rappresentante della maggioranza;

c) n. 1 rappresentante della minoranza;

Fanno parte della Commissione, in qualità di membri aggiunti e senza diritto di voto, il Segretario Generale e, di volta in volta, i Responsabili dei Settori interessati.

3. Qualora il Presidente del Consiglio venisse individuato tra i Consiglieri di minoranza, gli altri due componenti saranno scelti tra i Consiglieri di maggioranza in modo da garantire il rispetto della proporzionalità.

4. La Commissione “Ufficio di Presidenza” ha le seguenti competenze di interesse generale:

a) Statuti e Regolamenti di competenza del Consiglio Comunale aventi carattere generale e non particolare di Settore;

b) Predisposizione di ordini del giorno o mozioni di interesse generale per la successiva presentazione in Consiglio Comunale.

5. L’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale utilizza, come segreteria, gli uffici a tale scopo preposti.

Art. 16
Organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, definisce l’indirizzo del Comune, esercita il controllo politico sull’amministrazione e la gestione del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente con le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che dovrà prevedere, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Con le medesime modalità di votazione (maggioranza assoluta), il Consiglio Comunale provvede alle eventuali modifiche del Regolamento.

5. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 17
Linee programmatiche di mandato

1. Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo sono presentate al Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo aver espletato le formalità di cui all’art.13, comma 4 lett. a e b).

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma e da approvare con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati.

3. Con cadenza annuale, il Sindaco presenta al Consiglio comunale apposita relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, formulando una analisi degli obiettivi raggiunti da ciascun assessore e sulla complessiva azione di governo.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 18
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate dall’apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio

Art. 19
Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 20
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché composti da almeno due Consiglieri.

3. I Gruppi consiliari hanno sede presso il Palazzo Comunale.

Art. 21
Conferenza dei Capigruppo

1. Nell’ambito delle commissioni consiliari permanenti, di cui al successivo art. 22, è istituita la Conferenza dei Capigruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento, con il compito di formulare proposte sull’organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 22
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni permanenti e, quando occorre, speciali.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza ed il numero.

3. Le Commissioni permanenti devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.

4. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidenti con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno quali compiti principali il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse generale comunale.

5. Le Commissioni speciali di indagine o d’inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio Comunale. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati; la seconda può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nell’attività amministrativa.

6. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre esse: promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti; possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l’intervento del Sindaco, degli assessori, del Segretario Generale o del Direttore Generale se nominato, dei funzionari e dei responsabili di procedimento, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che sono tenuti ad intervenire.

7. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano.

8. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento; quelle delle Commissioni speciali sono pubbliche solo se espressamente previsto nella deliberazione costitutiva.

9. Le Commissioni di cui al comma 5 sono istituite dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 23
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune e è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

7. Il Sindaco, in quanto rappresentante legale dell’ente, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

Art. 24
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della L. 142/90, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 25
Funzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta:

a) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

b) può promuovere indagini e verifiche amministrative;

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e presso i concessionari di servizi comunali.

Art. 26
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) Conferisce le deleghe agli Assessori. Il conferimento delle deleghe l’eventuale revoca o la cessazione, vengono comunicate al Consiglio Comunale, agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicate all’albo pretorio comunale.

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) Riceve le interrogazioni da sottoporre al Consiglio Comunale in quanto di competenza consiliare.

Art. 27
Sostituzione del Sindaco

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice- Sindaco.

Art. 28
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

Art. 29
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 30
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio. Le funzioni del Sindaco vengono assunte dal Vice Sindaco.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre (3) persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 31
Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.

Art. 32
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sette (7) Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 33
Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e assicura l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta ed assicura l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 35
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori cessano dalla carica, oltre che nel caso di decadenza dell’intera Giunta e nel caso di revoca di cui all’art. 33, comma 2,:

a) per dimissioni;

b) per rimozione con Decreto Ministeriale;

c) per perdita dei requisiti richiesti per la carica di Assessore.

2. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.

3. Alla sostituzione e/o revoca degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 36
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore od ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 37
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle

forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 38
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. Apposito Regolamento comunale ne disciplina il riconoscimento, le modalità di iscrizione all’albo comunale e la erogazione di contributi economici e/o in natura, strutture, beni o servizi, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Art. 39
Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a quindici giorni.

Art. 40
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, rivolgendo particolare attenzione ai giovani, agli anziani, ai meno abili, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Le Associazioni di volontariato, riconosciute dal Comune, potranno esprimere il loro punto di vista e collaborare a prgetti, studi e sperimentazioni sulle scelte dell’Amministrazione Comunale inerenti le loro attività, attraverso la formulazione di pareri (non vincolanti per l’Amministrazione Comunale) da parte dei loro organi collegiali.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 41
Consultazioni

1. L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 42
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro cinque giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

5. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento (100) persone, ciascun Consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro venti giorni.

6. L’organo competente deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della petizione.

Art. 43
Proposte

1. La proposta è un’iniziativa dei cittadini finalizzata a far assumere dal Consiglio Comunale o dalla Giunta una deliberazione di interesse generale.

2. Ai promotori della proposta il Comune fornisce la consulenza per la redazione della proposta di deliberazione.

3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il due per cento degli elettori le firme devono essere autenticate. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

5. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare: la revisione dello Statuto, le decisioni in materia di tributi locali e tariffe, l’esecuzione di norme statali e regionali, le espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 44
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione od il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 45
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni.

5. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

7. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

8. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 46
Diritto di accesso

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Le modalità dell’accesso e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 47
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, tranne quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente del presente Statuto.

2. Il Comune, salvi i casi di segreto d’ufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, l’accesso alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione Comunale, e in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

3. Il Comune istituisce un Ufficio per l’Informazione e le Relazioni con il pubblico con sede nel Palazzo Civico con il compito di:

a) fornire all’utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti;

b) essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell’ufficio responsabile del procedimento;

c) ricevere istanze, petizioni e proposte di deliberazione e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l’autenticazione delle firme necessarie;

d) formulare all’Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l’utenza.

4. L’Amministrazione Comunale cura l’archiviazione informatica dei dati ed il Consiglio Comunale stabilisce norme per garantirne l’accessibilità.

Art. 48
Istanze

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 49
Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto e, in prima votazione, a maggioranza dei 3/4 dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Con apposito Regolamento saranno disciplinate: i requisiti per la nomina, le competenze, le incompatibilità, la decadenza e la indennità di funzione.

Art. 50
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 51
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il Funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 52
Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Art. 53
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO V
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 54
Obiettivi dell’attivita’ amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 55
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 57
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 58
Struttura delle aziende speciali

1. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.

2. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

3. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

5. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o per comportamenti in difformità agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 59
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 60
Societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente. In caso di motivata necessità può essere sostituito, in modo non permanente, da un suo delegato.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società

Art. 61
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 62
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve provvedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

4. Il Sindaco fa parte dell’Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio e può essere sostituito in caso di motivata necessità, in modo non permanente, da un suo delegato.

Art. 63
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti, il Sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma, allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo, fermo restando le competenze del Consiglio Comunale e degli altri Enti.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonché, gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

TITOLI VI
ORGANI BURICRATICI ED UFFICI

CAPO I
IL SEGRETARIO GENERALE-DIRETTORE GENERALE

Art. 64
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall’apposito Albo Regionale.

2. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Generale che l’esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive impartite dal Sindaco.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

4. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà d iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo e di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme previste dalla legge e dal Regolamento di organizzazione interna.

Art. 65
Il Direttore Generale

1. Il Comune, a fronte di una convenzione da stipularsi fra più Enti locali, secondo gli indici fissati dalla legge, può avvalersi delle prestazioni di un Direttore Generale, scelto al di fuori della dotazione organica, che sovrintenda alla gestione coordinata dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

2. Quando non risulti stipulata la convenzione ed in ogni altro caso in cui il Direttore non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite, dal Sindaco, al Segretario Generale.

3. L’accesso, le competenze, gli obiettivi e la scadenza del rapporto sono fissati dal Regolamento di funzionamento dell’Ente.

CAPO II
GLI UFFICI

Art. 66
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti,

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 67
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con apposito Regolamento, la dotazione organica del personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Generale, il Direttore e gli organi amministrativi.

CAPO III
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 68
Principi e criteri

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti previsti, dal regolamento.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina la collaborazione del collegio dei Revisori con il Consiglio e l’organizzazione degli uffici.

4. Con lo stesso Regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

Art. 69
Programmazione di bilancio

1. Al fine di attuare le vigenti disposizioni di legge, qualora la Giunta Comunale non abbia predisposto lo schema di bilancio, ovvero il Consiglio Comunale non abbia approvato, nei termini, il bilancio stesso, il Segretario Generale, dovrà nominare il Commissario che si occuperà degli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 70
Attivita’ contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. Le relative modalità sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia e dal Regolamento per le attività contrattuali.

Art. 71
Tesoreria comunale

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in fase ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi,

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro 10 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 72
Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 73
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 74
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art.16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art.17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 75
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

2. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.

Art. 76
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la stessa procedura stabilita dalla legge per l’approvazione.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo.

Art. 77
Pubblicita’

Il Consiglio Comunale indica le modalità per portare lo statuto a conoscenza dei cittadini, affidandone l’esecuzione alla Giunta.