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Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 / 10 / 2006

Codice 10.7
D.D. 7 settembre 2006, n. 805

Comune di Baceno (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione di diritto di passaggio novantanovennale a privato, di porzione di mq. 184 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 22 - mapp. 423, per realizzazione breve tratto di viabilita’, per consentire l’accesso ad aree di proprieta’ dello stesso privato. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Baceno (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 184, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 22 - mapp. 423, per darla in concessione con diritto di passaggio al Sig. Franco Proletti per un periodo non superiore ad anni 99 (novantanove), per consentire la realizzazione di un breve tratto di viabilità e creare il collegamento con la viabilità pubblica, onde permettere il raggiungimento dei terreni di proprietà dell’anzidetto privato (Fg. 22 - mapp. n. 350 - 347 - 10 che non risultano inclusi nell’elenco delle terre vincolate ad uso civico) e consentire altresì l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione, sistemazione e alle future manutenzioni, purché tutto venga eseguito all’interno della precitata area autorizzata;

- che il Comune di Baceno (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione con diritto di passaggio che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il privato Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione, la sistemazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, l’opera dovrà essere restituita al Comune in buono stato di manutenzione o, se richiesto, dovrà essere ripristinata allo “status quo ante” con recupero, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà, comunque, effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

la concessione con diritto di passaggio non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori (euro 580,59 Una Tantum) e durata superiore (max anni 99) rispetto a quanto disposto, così come specificato in premessa. Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

l’anzidetta manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà comunque essere fornita in misura almeno sufficiente a garantire la percorribilità della nuova viabilità in sicurezza ai pedoni ed ai mezzi pubblici e di soccorso. In difetto il Comune dovrà provvedere in via sussidiaria ad eventuali carenze, addebitando poi i costi al Concessionario;

il Comune di Baceno (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dalla L. 1766/27;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia ferreri