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Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 / 10 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131

Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilita’ in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006, nonche’ rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 66 – 3859 del 18 settembre 2006 è stato approvato, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, lo Stralcio di piano per la mobilità, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 351/1999 e ad integrazione dello Stralcio mobilità allegato alla citata legge n. 43/2000.

In data 3 ottobre 2006, con decreto legge n. 262, il Governo nazionale ha predisposto una significativa serie di misure a favore dello sviluppo, dell’efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, in linea con quanto previsto dallo Stralcio in argomento, soprattutto nelle parti relative alla promozione della mobilità sostenibile.

In particolare, all’art. 7 del decreto legge citato, sono previste incentivazioni per l’acquisto e la rottamazione di veicoli commerciali fino a 3,5 ton., per l’acquisto di autovetture a metano, per l’acquisto o la trasformazione di veicoli a metano o gpl, nonché la riduzione dell’accisa del gpl ed il contemporaneo aumento di quella sul gasolio, oltre ad articolate esenzioni dalle tasse di circolazione per i veicoli meno inquinanti.

Anche l’art. 20 della proposta di finanziaria 2007, in corso di discussione presso il Parlamento, introduce importanti novità in materia di determinazione delle tasse di circolazione, prevedendone una graduazione in funzione delle caratteristiche ambientali dei veicoli, con un notevole aggravio per quelli più inquinanti.

Tali disposizioni, per quanto al momento non ancora definitive, introducono significativi elementi di novità e sono anche il frutto dell’azione svolta dalla Regione Piemonte in ossequio al paragrafo 2.4 dello Stralcio di piano di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 66 – 3859, che indica, tra le misure di concertazione con lo Stato per il completamento del processo di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità, proprio la promozione di una campagna di incentivazione alla rottamazione dei veicoli più inquinanti graduata in funzione delle caratteristiche di emissione del veicolo acquistato in sostituzione.

Questi importanti provvedimenti nazionali rendono necessario armonizzare, conseguentemente, l’attuazione della disciplina regionale contenuta nello Stralcio attraverso una rimodulazione delle azioni previste in materia di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, senza modificare l’impianto complessivo del provvedimento, che peraltro ricomprende altre importanti misure strutturali rivolte, ad esempio, al miglioramento ed all’efficientamento del trasporto pubblico locale, all’ampliamento delle ZTL e delle zone pedonali, al sostegno delle iniziative provinciali per il mobility management casa – lavoro.

Peraltro, anche a livello comunitario, il problema dei superamenti dei limiti attualmente in vigore è stato al centro del dibattito presso il Parlamento di Strasburgo, in occasione dell’approvazione in prima lettura della proposta di direttiva COM (2005) 447 def del 21 settembre 2005, avvenuta in data 26 settembre scorso. Gli emendamenti votati dall’assemblea a favore di una diversa articolazione dei limiti e dell’ulteriore dilazione temporale del loro rispetto sono stati respinti dalla Commissione in quanto, come dichiarato dal Commissario all’ambiente, attenuano gli effetti della legislazione in alcuni punti essenziali e non tengono conto che l’inquinamento atmosferico riduce la durata della vita di tutti i cittadini europei in media di otto mesi, motivo valido per affrontare risolutamente il problema.

Pertanto, allo stato attuale, rimane inalterato il quadro normativo comunitario vigente ed il proseguimento dell’iter della proposta di direttiva citata è condizionato agli esiti della seduta del Consiglio dei Ministri dell’Ambiente, convocata per il 23 ottobre 2006. Continua, dunque, ad essere di fondamentale importanza che – a fronte dei superamenti registrati nel 2005 e confermati già da ora per il 2006 – la Regione Piemonte abbia in corso di realizzazione un pacchetto di misure, efficace e credibile, in grado di raggiungere, in modo realistico, il rispetto dei limiti almeno entro il 1 gennaio 2010.

Nel contempo, con decreto ministeriale del 17 ottobre scorso, il Ministero dell’Ambiente ha avviato un programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria, con particolare riferimento al particolato nei centri urbani. Tale programma promuove interventi e progetti finalizzati all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, all’aggiornamento ed alla comunicazione delle politiche di gestione della qualità dell’aria e all’informazione e sensibilizzazione del pubblico ed i finanziamenti, previsti dall’art. 5 del decreto citato per ogni Regione interessata, sono di dieci milioni di Euro complessivi, aumentabili a quindici milioni se l’accordo di programma viene sottoscritto anche dalla città capoluogo dell’area metropolitana.

In tale contesto, la Regione Piemonte ha già stabilito i criteri per la predisposizione di un piano di interventi che coinvolgono il trasporto pubblico locale, la logistica regionale e il miglioramento dei veicoli commerciali, nonché la rottamazione dei veicoli utilizzati per il trasporto privato, nel quale confluirà, come cofinanziamento, il pacchetto di risorse regionali già individuato in accompagnamento dell’attuazione delle misure previste nell’aggiornamento di piano di cui al provvedimento del 18 settembre scorso. Infatti, sono stati ad oggi accantonati e quasi integralmente impegnati a carico del bilancio d’esercizio 2006, con i fondi destinati alle UPB della Direzione Ambiente, i seguenti interventi:

- acquisto di sistemi di contenimento di emissioni di particolato da installare sui mezzi di trasporto pubblico locale, per euro 4.000.000;

- incentivi alla rottamazione delle autovetture Euro 0 benzina ed Euro 0 e Euro 1 diesel utilizzati da privati, non titolari di partita IVA e a basso reddito, per euro 5.000.000;

- contributi alle Province piemontesi per attuare, in collaborazione con i Comuni, le opportune iniziative di informazione e di sensibilizzazione del pubblico sui contenuti dello Stralcio di piano per la mobilità, nonché per incentivare le iniziative delle imprese e degli enti con più di 300 dipendenti, per ridurre l’utilizzo del mezzo individuale per gli spostamenti casa – lavoro, così come previsto dalla DGR n. 66 – 3859 del 18 settembre 2006, per euro 500.000;

- finanziamento del progetto di logistica urbana in Piemonte per la distribuzione delle merci, da realizzare di concerto con gli Enti locali e le Associazioni di categoria, per euro 400.000;

- finanziamento di attività di ricerca per la modellizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, condotta dal Politecnico di Torino, per euro 50.000;

- finanziamento di sperimentazione condotta dall’Università degli Studi di Torino sull’efficacia dei materiali fotocatalitici per la pavimentazione stradale, in collaborazione con il Comune di Torino, per euro 65.000.

Si deve, infine, evidenziare che, per l’attuazione dello Stralcio di piano, approvato il 18 settembre scorso, sono in corso, con le amministrazioni locali coinvolte e con le associazioni di categoria interessate, incontri di approfondimento, iniziative di raccordo, nonché campagne di comunicazione e di informazione che stanno evidenziando alcune difficoltà di coordinamento e di interpretazione, tali da rendere necessarie precisazioni al fine di garantire al massimo l’uniformità di applicazione sul territorio regionale e tali da indurre a graduare, in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali, le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti previste per gli anni 2006 - 2009, con un rinnovato importante ruolo della concertazione tra Enti locali, finalizzato a raggiungere concretamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità, entro il 31 dicembre 2009, come previsto dalla proposta di direttiva sopra richiamata.

La Regione accompagnerà tale processo di raggiungimento del rispetto dei limiti comunitari, oltre che con misure finanziarie espressamente dedicate alle azioni individuate come strategiche a livello regionale, anche con una puntuale attività di monitoraggio dell’efficacia delle misure attuate mediante l’utilizzo degli strumenti di rilevamento disponibili.

Pertanto, il percorso di miglioramento delle emissioni dei veicoli sotteso alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 deve essere inteso come linea guida regionale per l’azione delle autonomie locali sull’intero loro territorio di riferimento, in quanto già la l.r. n. 43 del 7 aprile 2000 demandava alle Province la pianificazione per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente sia nelle zone di piano sia in quelle di mantenimento.

In tale contesto, devono essere presi in considerazione, in fase di prima applicazione, almeno i territori dei Comuni appartenenti all’agglomerato di Torino, nonché di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti (allegato A), sui quali, peraltro, è già prevista, al paragrafo 2.2. dello Stralcio di piano del 18 settembre 2006, anche l’azione di concertazione con la Provincia al fine di realizzare e completare, entro il 1 ottobre 2007, la copertura del 20% delle strade dei centri abitati per la limitazione totale o parziale del traffico.

Consegue che, oltre alle misure previste al punto 2.2, le ordinanze sindacali devono prevedere la limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti almeno nell’intero centro abitato, tenuto conto delle evidenti necessità di raccordo dell’articolazione degli orari e nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- le categorie di veicoli sottoposti a limitazioni alla circolazione sono quelli alimentati a benzina con omologazione precedente all’Euro 1 e tutti i diesel con omologazioni precedenti all’Euro 2, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni;

-    la durata minima giornaliera di limitazione deve essere di 5 ore, per i veicoli utilizzati per il trasporto privato e di 3 ore per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio;

- la durata minima settimanale di limitazione deve essere di cinque giorni feriali, dal lunedì al venerdì;

- le limitazioni devono essere operative entro il 15 gennaio 2007 e senza l’interruzione originariamente prevista al 31 marzo 2007.

Sulla scorta delle richieste di chiarimento e degli esiti degli incontri e degli approfondimenti fin qui effettuati, appare, comunque, necessario fornire precisazioni circa i contenuti del provvedimento del 18 settembre scorso, dando peraltro evidenza di quanto già previsto nel medesimo, nonché nella D.G.R. n. 14 – 7623 dell’11 novembre 2002 e nella legislazione vigente.

Pertanto, si conferma che sono esclusi dall’applicazione delle misure di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli per il trasporto di soggetti disabili;

- veicoli iscritti nei registri delle auto storiche;

- veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) con omologazioni precedenti all’Euro 1;

- veicoli oltre 3,5 ton, macchine agricole, macchine operatrici, autocaravan, per i quali si provvederà con apposito provvedimento.

Si conferma altresì l’esclusione, esplicitamente prevista nella D.G.R. n. 14 – 7623 dell’11 novembre 2002, dei veicoli utilizzati in caso di servizi di emergenza e sicurezza appartenenti alle categorie ricomprese nelle limitazioni alla circolazione. In tale dizione, rientrano i veicoli di soccorso, di pronto intervento e quelli utilizzati per servizi di reperibilità, ivi compresi quelli di manutenzione di impianti a servizio delle imprese e della residenza.

Analogamente, si precisa che in caso di situazione di emergenza e sicurezza, che colpisca un privato cittadino, costretto a muoversi con un veicolo assoggettato alle limitazioni, la criticità e l’urgenza della circostanza giustificano, di per sé, l’inosservanza del divieto in quanto dovuta a stato di necessità, ex art. 4 della l. 689/1981.

Per quanto riguarda la possibilità di raggiungere le officine autorizzate per effettuare la revisione dei veicoli e/o il controllo dei gas di scarico (bollino blu), si precisa che, in questi casi, prevale l’obbligo di esperire tali pratiche, in quanto le medesime attengono all’osservanza della l.r. 43/2000 e dell’allegato Stralcio di Piano 5, di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 costituisce integrazione.

Inoltre, allo scopo di assicurare il libero esercizio del diritto allo sciopero dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico locale, il provvedimento regionale di limitazione del traffico si considera non applicabile nei giorni di sciopero indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Da ultimo, per consentire l’accesso ad infrastrutture, quali i parcheggi di scambio intermodale e/o di attestamento, realizzate in attuazione della pianificazione comunale in materia di mobilità, il Sindaco può adottare specifico provvedimento per consentire la circolazione limitatamente ai tratti necessari per la loro fruizione. Analogamente, potranno essere previste specifiche disposizioni da parte del Sindaco al fine di assicurare i collegamenti internazionali ritenuti essenziali.

Infine, appare utile introdurre ulteriori azioni, evidenziate come particolarmente significative dalle amministrazioni locali e dalle associazioni di categoria, quali:

- Il rafforzamento della necessità di una regolare manutenzione e messa a punto del motore portando a frequenza semestrale l’obbligo di controllo dei gas di scarico (bollino blu) per tutti i veicoli di età superiore ai dieci anni; pertanto, il controllo dei gas di scarico (bollino blu), a partire dal 1 gennaio 2007, deve essere effettuato ogni sei mesi per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da più di 10 anni.

- L’organizzazione di una “Domenica ecologica” prevista nell’ambito dell’accordo con le Regioni del bacino padano, per la forte valenza simbolica ed educativa che tale iniziativa può assumere nella crescita di consapevolezza del problema “inquinamento atmosferico” nelle comunità dell’area padana. Pertanto, d’intesa con le Regioni del bacino padano verrà indetto congiuntamente il fermo esteso della circolazione che riguarderà tutti i mezzi privati in una domenica da concordare, presumibilmente verso fine gennaio 2007; l’orario della limitazione è fissato orientativamente dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e potranno essere esclusi i veicoli elettrici, ibridi, bimodali, bifuel, a metano e a gpl, i veicoli Euro 4 a benzina e i veicoli Euro 4 diesel purché dotati di sistemi di contenimento del particolato.

- L’avvio di tavoli di concertazione tra la Regione e le Associazioni di categoria interessate, al fine di perseguire la migliore attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del 18 settembre 2006, anche in relazione al paragrafo 2.3 del medesimo, che indica, tra le misure per l’incentivazione del processo di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità, la previsione di specifiche incentivazioni nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2007 – 2013, nonché nella programmazione regionale di settore già in essere o di prossima predisposizione. In particolare, si prevede, tra l’altro, di predisporre un piano di rottamazione dei veicoli più inquinanti, enucleando, tra i proprietari dei medesimi, quelli appartenenti alle categorie di attività per lo svolgimento delle quali è indispensabile l’utilizzo di un veicolo negli orari di limitazione alla circolazione e dichiarando, conseguentemente, prioritario l’utilizzo degli incentivi regionali per tali soggetti.

- La prosecuzione dei tavoli di coordinamento con le Province, per operare il raccordo degli incentivi regionali e nazionali in essere finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile e, in particolare quelli relativi alla riconversione del parco veicolare circolante, sia privato che pubblico, verso veicoli a basso impatto ambientale o, comunque, dotati di sistemi per la massima riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto.

- La valutazione da parte della Regione, in sede di predisposizione della Legge Finanziaria regionale 2007, della possibilità di estendere ai veicoli trasformati a metano o gpl l’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione già in essere per i veicoli alimentati con tali carburanti già alla prima immatricolazione, come consentito dall’art. 7, c. 17 del d.l. 262 del 3 ottobre 2006.

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60;

visto il Decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183;

vista la D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002;

vista la D.G.R. n. 38-2041 del 23 gennaio 2006;

vista la D.G.R. n. 66 – 3859 del 18 settembre 2006;

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

delibera

- di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti previste per gli anni 2006 - 2009 nel provvedimento del 18 settembre 2006 siano graduate, in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali, attraverso un rinnovato importante ruolo della concertazione tra Enti locali, finalizzato a raggiungere concretamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità, entro il 31 dicembre 2009, come previsto dalla proposta di direttiva COM (2005) 447 def del 21 settembre 2005.

La Regione accompagnerà tale processo di raggiungimento del rispetto dei limiti comunitari, oltre che con misure finanziarie espressamente dedicate alle azioni individuate come strategiche a livello regionale, anche con una puntuale azione di monitoraggio dell’efficacia delle azioni attuate mediante l’utilizzo degli strumenti di rilevamento disponibili.

Pertanto, il percorso di miglioramento delle emissioni dei veicoli sotteso alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 deve essere inteso come linea guida regionale per l’azione delle autonomie locali sull’intero loro territorio di riferimento, in quanto già la l.r. n. 43 del 7 aprile 2000 demandava alle Province la pianificazione per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente sia nelle zone di piano sia in quelle di mantenimento.

In tale contesto, devono essere presi in considerazione, in fase di prima applicazione, almeno i territori dei Comuni appartenenti all’agglomerato di Torino, nonché di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti (allegato A), sui quali, peraltro, è già prevista, al paragrafo 2.2. dello Stralcio di piano del 18 settembre 2006, anche l’azione di concertazione con la Provincia al fine di realizzare e completare, entro il 1 ottobre 2007, la copertura del 20% delle strade dei centri abitati per la limitazione totale o parziale del traffico.

Consegue che, oltre alle misure previste al punto 2.2, le ordinanze sindacali devono prevedere la limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti almeno nell’intero centro abitato, tenuto conto delle evidenti necessità di raccordo dell’articolazione degli orari e nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

i. le categorie di veicoli sottoposti a limitazioni alla circolazione sono quelli alimentati a benzina con omologazione precedente all’Euro 1 e tutti i diesel con omologazioni precedenti all’Euro 2, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni;

ii. la durata minima giornaliera di limitazione deve essere di 5 ore, per i veicoli utilizzati per il trasporto privato e di 3 ore per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio;

iii. la durata minima settimanale di limitazione deve essere di cinque giorni feriali, dal lunedì al venerdì;

iv. le limitazioni devono essere operative entro il 15 gennaio 2007 e senza l’interruzione originariamente prevista al 31 marzo 2007;

- di precisare e chiarire, per le motivazioni di cui in premessa, i contenuti di cui alla D.G.R. n. 66 – 3859 del 18 settembre 2006, come segue:

Si conferma che sono esclusi dall’applicazione delle misure di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli per il trasporto di soggetti disabili;

- veicoli iscritti nei registri delle auto storiche;

- veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) con omologazioni precedenti all’EURO 1;

- veicoli oltre 3,5 ton, macchine agricole, macchine operatrici, autocaravan, per i quali si provvederà con apposito provvedimento.

Si conferma altresì l’esclusione, esplicitamente prevista nella D.G.R. n. 14 – 7623 dell’11 novembre 2002, dei veicoli utilizzati in caso di servizi di emergenza e sicurezza appartenenti alle categorie ricomprese nelle limitazioni alla circolazione. In tale dizione, rientrano i veicoli di soccorso, di pronto intervento e quelli utilizzati per servizi di reperibilità, ivi compresi quelli di manutenzione di impianti a servizio delle imprese e della residenza.

Analogamente, si precisa che in caso di situazione di emergenza e sicurezza, che colpisca un privato cittadino, costretto a muoversi con un veicolo assoggettato alle limitazioni, la criticità e l’urgenza della circostanza giustificano, di per sé, l’inosservanza del divieto in quanto dovuta a stato di necessità, ex art. 4 della l. 689/1981.

Per quanto riguarda la possibilità di raggiungere le officine autorizzate per effettuare la revisione dei veicoli e/o il controllo dei gas di scarico (bollino blu), si precisa che, in questi casi, prevale l’obbligo di esperire tali pratiche, in quanto le medesime attengono all’osservanza della l.r. 43/2000 e dell’allegato Stralcio di Piano 5, di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 costituisce integrazione.

Inoltre, allo scopo di assicurare il libero esercizio del diritto allo sciopero dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico locale, il provvedimento regionale di limitazione del traffico si considera non applicabile nei giorni di sciopero indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Da ultimo, per consentire l’accesso ad infrastrutture, quali i parcheggi di scambio intermodale e/o di attestamento, realizzate in attuazione della pianificazione comunale in materia di mobilità, il Sindaco può adottare specifico provvedimento per consentire la circolazione limitatamente ai tratti necessari per la loro fruizione. Analogamente, potranno essere previste specifiche disposizioni da parte del Sindaco al fine di assicurare i collegamenti internazionali ritenuti essenziali.

- di introdurre, altresì, nello Stralcio di piano allegato alla DGR n. 66 – 3859 del 18 settembre 2006, le seguenti ulteriori azioni, evidenziate come particolarmente significative dalle amministrazioni locali e dalle associazioni di categoria, quali:

- Il rafforzamento della necessità di una regolare manutenzione e messa a punto del motore portando a frequenza semestrale l’obbligo di controllo dei gas di scarico (bollino blu) per tutti i veicoli di età superiore ai dieci anni; pertanto, il controllo dei gas di scarico (bollino blu), a partire dal 1 gennaio 2007, deve essere effettuato ogni sei mesi per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da più di 10 anni.

- L’organizzazione di una “Domenica ecologica” prevista nell’ambito dell’accordo con le Regioni del bacino padano, per la forte valenza simbolica ed educativa che tale iniziativa può assumere nella crescita di consapevolezza del problema “inquinamento atmosferico” nelle comunità dell’area padana. Pertanto, d’intesa con le Regioni del bacino padano verrà indetto congiuntamente il fermo esteso della circolazione che riguarderà tutti i mezzi privati in una domenica da concordare, presumibilmente verso fine gennaio 2007; l’orario della limitazione è fissato orientativamente dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e potranno essere esclusi i veicoli elettrici, ibridi, bimodali, bifuel, a metano e a gpl, i veicoli Euro 4 a benzina e i veicoli Euro 4 diesel purché dotati di sistemi di contenimento del particolato.

- L’avvio di tavoli di concertazione tra la Regione e le Associazioni di categoria interessate, al fine di perseguire la migliore attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del 18 settembre 2006, anche in relazione al paragrafo 2.3 del medesimo, che indica, tra le misure per l’incentivazione del processo di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità, la previsione di specifiche incentivazioni nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2007 – 2013, nonché nella programmazione regionale di settore già in essere o di prossima predisposizione. In particolare si prevede, tra l’altro, di predisporre un piano di rottamazione dei veicoli più inquinanti, enucleando, tra i proprietari dei medesimi, quelli appartenenti alle categorie di attività per lo svolgimento delle quali è indispensabile l’utilizzo di un veicolo negli orari di limitazione alla circolazione e dichiarando, conseguentemente, prioritario l’utilizzo degli incentivi regionali per tali soggetti.

- La prosecuzione dei tavoli di coordinamento con le Province, per operare il raccordo degli incentivi regionali e nazionali in essere finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile e, in particolare quelli relativi alla riconversione del parco veicolare circolante, sia privato che pubblico, verso veicoli a basso impatto ambientale o, comunque, dotati di sistemi per la massima riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto.

- La valutazione da parte della Regione, in sede di predisposizione della Legge Finanziaria regionale 2007, della possibilità di estendere ai veicoli trasformati a metano o gpl l’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione già in essere per i veicoli alimentati con tali carburanti già alla prima immatricolazione, come consentito dall’art. 7, c. 17 del d.l. 262 del 3 ottobre 2006.

- di dare atto che, per quanto sopra non richiamato, la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 – 3859 del 18 settembre 2006 rimane immutata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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