Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 / 10 / 2006

Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34.

Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo fondamentale del turismo religioso e ne incoraggia i flussi, facilita il turismo di ritorno dei piemontesi nel mondo e favorisce la crescita della cultura della solidarietà e della cooperazione internazionale.

Art. 2.

(Iniziative a sostegno dello sviluppo
del turismo religioso)

1. La Regione per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 promuove:

   a) interventi volti a far conoscere i Santi sociali ed i Missionari del Piemonte, le attività svolte e le relative località di riferimento;

   b) azioni volte al recupero del patrimonio culturale, artistico e religioso;

   c) progetti mirati ad organizzare e gestire l’accoglienza anche a basso costo delle strutture pubbliche e private;

   d) iniziative tese alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle testimonianze storiche della vita dei Santi sociali e dei Missionari piemontesi, quali la realizzazione di filmati, di musei multimediali, di musei etnografici e di circuiti teatrali;

   e) interventi per consolidare nel tempo flussi di turismo religioso che permettano l’inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo culturale, solidale e religioso;

f) la formazione di operatori specializzati nel turismo religioso e solidale.

Art. 3.

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere consultivo della Commissione consiliare competente per materia, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, approva un programma annuale per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di cui all’articolo 2 ed individua i criteri da seguire per la concessione dei contributi.

2. I contributi per le iniziative di cui all’articolo 2 sono concessi nel rispetto della regola del de minimis prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Art. 4.

(Relazione al Consiglio)

1. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

   a) quali sono le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;

   b) quali sono le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di promozione del turismo religioso;

   c) in che misura le iniziative promosse hanno determinato un aumento del turismo religioso nell’ambito della regione.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione Piemonte o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006, sono previsti, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti di spesa corrente pari a 250.000,00 euro, e di spesa di investimento pari a 750.000,00 euro, rispettivamente iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) 21011 (Turismo sport parchi. Domanda turistica eventi promozionali. Titolo I spese correnti) e 21022 (Turismo sport parchi. Offerta turistica interventi comunitari. Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di 250.000,00 euro la dotazione finanziaria dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo I spese correnti), e riducendo di 288.000,00 euro l’UPB 09012 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo II spese in conto capitale) e di 462.000,00 euro l’UPB 21022 del bilancio di previsione per l’anno 2006.

3. Per il 2007 e il 2008, agli stanziamenti di 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 ottobre 2006

Mercedes Bresso


LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 74

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin il 23 giugno 2005.

- Assegnata alla III Commissione in sede referente l’11 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla III Commissione il 25 settembre 2006 con relazione di Mariangela Cotto, Marco Travaglini.

- Approvato in Aula il 17 ottobre 2006 con 40 voti favorevoli e 1 non votante.


NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita’ regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell’articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.