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Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 / 10 / 2006
Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33.
Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, al fine di favorire lo sviluppo dellattività e del movimento turistico nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, conformemente alle finalità ed ai vincoli stabiliti per i medesimi, finanzia iniziative, comprese quelle volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche.
2. La Regione, ai fini del comma 1, si conforma ed aderisce ai principi ed agli obiettivi della Carta per un turismo sostenibile, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, e della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. I contributi sono concessi per le iniziative effettuate nei comuni inclusi nel territorio delle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
Art. 3.
(Iniziative ammesse a contributo)
1. Sono ammessi a contributo:
a) gli interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, di abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli impianti e le attrezzature, di affittacamere che forniscono in proprio la prima colazione, di locande, alberghi, aziende agrituristiche, rifugi escursionistici e campeggi situati nelle aree protette; sono escluse dagli incentivi le spese relative alla realizzazione di nuove costruzioni;
b) gli interventi di recupero, mantenimento, salvaguardia e attrezzaggio di percorsi escursionistici posti su aree pubbliche o di uso pubblico, nonché lallestimento, potenziamento o miglioramento dei relativi posti tappa, entrambi fruibili, almeno in parte, da persone diversamente abili;
c) gli interventi di divulgazione, illustrazione e dimostrazione delle attività di antica tradizione caratteristiche della cultura locale e che utilizzano materiali naturali;
d) i viaggi di istruzione nelle aree e nei siti di cui allarticolo 2 e che prevedano il pernottamento in strutture ricettive.
2. Non sono ammessi a contributo gli acquisti di terreni e fabbricati.
Art. 4.
(Soggetti destinatari e misura dei contributi)
1. Gli incentivi sono concessi a:
a) imprenditori titolari delle attività previste dallarticolo 3, comma 1, lettere a) e c);
b) enti o associazioni interessati per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b);
c) il legale rappresentante dei soggetti organizzatori dei viaggi di istruzione di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d).
2. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 30.000,00 euro, nel rispetto della regola de minimis prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Agli imprenditori che svolgono lavori di abbattimento delle barriere architettoniche è concesso un contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa di 40.000.00 euro.
3. Agli enti e alle associazioni è concesso un contributo pari all80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 50.000,00 euro. Agli enti e alle associazioni che realizzano percorsi escursionistici e il miglioramento dei posti tappa fruibili da persone diversamente abili è riconosciuto un contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa di 15.000,00 euro.
4. Ai partecipanti ai viaggi distruzione ammessi al contributo pubblico è concesso un contributo forfettario di 30,00 euro.
5. La Giunta regionale aggiorna annualmente, sulla base della variazione dellindice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, il valore della spesa massima ammissibile a contributo e lammontare del contributo forfettario di cui al comma 4.
Art. 5.
(Modalità di concessione dei contributi)
1. Le domande per richiedere i contributi sono presentate alla Regione, prima dellinizio dei lavori o delle altre attività finanziabili, entro il 31 ottobre di ogni anno e sono corredate, a pena di decadenza, da:
a) per le iniziative di cui allarticolo 3, comma 1, lettere a), b) e c): relazione illustrativa dei lavori e delle attività in progetto, computo metrico-estimativo, concessione edilizia o titolo equipollente e relativi disegni in originale o copia conforme alloriginale, preventivi di spesa riferiti agli arredi, alle attrezzature e agli impianti;
b) per le iniziative di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d): programma del viaggio di istruzione con lindicazione delle località visitate e della struttura ricettiva prescelta per il soggiorno nonché elenco nominativo dei partecipanti e dichiarazione del gestore della struttura ricettiva relativa al prezzo concordato per il soggiorno.
2. Le graduatorie, distinte per azione e con contestuale concessione del contributo e fissazione del periodo assegnato per il compimento delliniziativa, sono approvate dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, approva i criteri con i quali individuare le priorità per la concessione dei contributi; la Giunta regionale ripartisce annualmente tra le varie azioni lo stanziamento di bilancio.
4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere o iniziative, con analoghe provvidenze statali, regionali o comunitarie.
5. La liquidazione dei contributi avviene entro quarantacinque giorni dalla richiesta ed è effettuata dopo lesecuzione delle opere o la realizzazione delle iniziative e dietro presentazione di apposita documentazione finale; è consentita la liquidazione anticipata di non più del 40 per cento del contributo, a fronte della presentazione di garanzie fidejussorie bancarie o assicurative.
Art. 6.
(Revoca del contributo)
1. La Regione dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali:
a) quando liniziativa non venga completata o effettuata entro il termine indicato nellatto di concessione, salvo proroghe da richiedere prima della scadenza del termine;
b) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dallarticolo 7, comma 1, cessi lattività ricettiva o quella oggetto di incentivo o venga mutata, senza la preventiva autorizzazione, la destinazione duso degli immobili vincolati.
2. Le somme recuperate sono utilizzate per gli scopi indicati dalla presente legge.
Art. 7.
(Vincolo di destinazione)
1. Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione duso per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.
2. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei proprietari degli immobili.
3. La Regione può autorizzare la rimozione del vincolo alla specifica destinazione duso dellimmobile quando sia dimostrata la non convenienza economico-produttiva della gestione della struttura ricettiva.
4. La rimozione del vincolo è subordinata alla restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi legali.
Art. 8.
(Relazione al Consiglio)
1. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione che illustri:
a) le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
b) le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di promozione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000;
c) la misura in cui le iniziative promosse hanno determinato un aumento del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra gli interventi finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.
Art. 9.
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge, nel biennio 2007-2008, è autorizzata la spesa pari a 2.000.000,00 di euro annui, in termini di competenza, così ripartita su ciascun anno:
a) contributi in conto capitale agli imprenditori per interventi di sviluppo e di riqualificazione del turismo rurale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 di euro;
b) contributi in conto capitale agli enti e associazioni per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro;
c) contributi di parte corrente ai soggetti organizzatori dei viaggi di istruzione nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro.
2. Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle
unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi - Pianificazione
aree protette - Titolo I spese correnti) e 21052 (Turismo sport parchi
- Pianificazione aree protette - Titolo. II spese di investimento) del
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con
le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dallarticolo
8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003,
n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 ottobre 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 82
- Presentata dai Consiglieri Rocchino Muliere, Angelo Auddino, Marco Bellion, Oscar Bertetto, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio Comella, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Marco Travaglini il 30 giugno 2005.
- Assegnata in sede congiunta alle Commissioni III e V e in sede consultiva alla I il 14 luglio 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalle Commissioni III e V il 21 settembre 2006 con relazione di Marco Travaglini.
- Approvata in Aula il 17 ottobre 2006, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8. (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria puo disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria e approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale..
- Il testo dellarticolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30. (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria..