Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 / 10 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 61-4135
Misure transitorie di conservazione nelle Zone di Protezione Speciale classificate ed istituite con Decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005, e non inserite in Aree protette regionali o nazionali
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di adottare per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) classificate ed istituite con Decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005, e non inserite in Aree protette regionali (classificate quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate e zone di preparo) e nazionali, alcune prioritarie misure transitorie di salvaguardia necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat.
In particolare è fatto divieto di:
- esercitare lattività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con leccezione della caccia di selezione agli ungulati e della caccia al cinghiale;
- esercitare lattività venatoria nel mese di gennaio con leccezione della caccia di selezione agli ungulati, della caccia al cinghiale e della caccia da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
- svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- esercitare lattività venatoria in deroga ai sensi dellarticolo 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici;
- abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythia fuligula);
- praticare il controllo delle popolazioni di corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido;
- introdurre specie alloctone in ambienti naturali;
- effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla D.G.R. 108-1660 del 28 novembre 2005, concernente il divieto di immissione di ungulati ed alla D.G.R. n. 61-2936 del 22 maggio 2006, concernente il divieto di immissione di lepri di provenienza extraregionale.
Per quanto attiene le altre attività di cui al comma 3, dellarticolo 11 e del comma 3 dellarticolo 6 della legge 394/1991, si applica la procedura della valutazione di incidenza, di cui allarticolo 5 del D.P.R. n. 357 dell8 settembre 1997 e s.m.i.
Le misure di cui al paragrafo precedente, si applicano altresì alle Z.P.S. che in seguito potranno essere classificate o istituite con Decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio.
Le succitate misure rimangono in vigore fino alla definizione ed approvazione da parte della Giunta Regionale di piani di gestione e/o di misure regolamentari, amministrative e contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie oggetto di tutela presenti nei siti.
Le violazioni ai divieti di cui al presente provvedimento sono punite con le sanzioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
La sorveglianza circa il rispetto delle disposizioni di cui al presente atto è svolta:
a) dagli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;
b) dagli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate, nonché dalle guardie ecologiche volontarie GEV (ex l.r. 32/82) coordinate dalle stesse;
c) dal Corpo forestale dello Stato;
d) dagli agenti di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette competenti per territorio.
Il presente provvedimento revoca la D.G.R. n. 27-3704 del 28 agosto 2006.
Le schede descrittive e la perimetrazione delle Z.P.S. classificate ed istituite con Decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005, sono disponibili sul sito www.regione.piemonte.it alla pagina http://gis.csi.it/parchi/datialfa.htm.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)