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Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 / 10 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 61-4135

Misure transitorie di conservazione nelle Zone di Protezione Speciale classificate ed istituite con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005, e non inserite in Aree protette regionali o nazionali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di adottare per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) classificate ed istituite con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005, e non inserite in Aree protette regionali (classificate quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate e zone di preparo) e nazionali, alcune prioritarie misure transitorie di salvaguardia necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat.

In particolare è fatto divieto di:

- esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati e della caccia al cinghiale;

- esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati, della caccia al cinghiale e della caccia da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

- svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

- esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici;

- abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythia fuligula);

- praticare il controllo delle popolazioni di corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido;

- introdurre specie alloctone in ambienti naturali;

- effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla D.G.R. 108-1660 del 28 novembre 2005, concernente il divieto di immissione di ungulati ed alla D.G.R. n. 61-2936 del 22 maggio 2006, concernente il divieto di immissione di lepri di provenienza extraregionale.

Per quanto attiene le altre attività di cui al comma 3, dell’articolo 11 e del comma 3 dell’articolo 6 della legge 394/1991, si applica la procedura della valutazione di incidenza, di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 e s.m.i.

Le misure di cui al paragrafo precedente, si applicano altresì alle Z.P.S. che in seguito potranno essere classificate o istituite con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Le succitate misure rimangono in vigore fino alla definizione ed approvazione da parte della Giunta Regionale di piani di gestione e/o di misure regolamentari, amministrative e contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie oggetto di tutela presenti nei siti.

Le violazioni ai divieti di cui al presente provvedimento sono punite con le sanzioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

La sorveglianza circa il rispetto delle disposizioni di cui al presente atto è svolta:

a) dagli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;

b) dagli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate, nonché dalle guardie ecologiche volontarie GEV (ex l.r. 32/82) coordinate dalle stesse;

c) dal Corpo forestale dello Stato;

d) dagli agenti di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette competenti per territorio.

Il presente provvedimento revoca la D.G.R. n. 27-3704 del 28 agosto 2006.

Le schede descrittive e la perimetrazione delle Z.P.S. classificate ed istituite con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005, sono disponibili sul sito www.regione.piemonte.it alla pagina http://gis.csi.it/parchi/datialfa.htm.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)