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Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 / 10 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rosignano Monferrato (Alessandria)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 20.09.2006 “Modifica al Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di integrare l’art. 18 comma 2 lettera e) del Regolamento Edilizio Comunale come di seguito riportato:

per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali si intendono:

- se posti fuori terra o con caratteristiche di basso fabbricato o se posti al piano terra del fabbricato principale: 30 mq utili netti per ogni unità residenziale esistente o in progetto

- se posti completamente interrati o seminterrati per almeno 2/3 del loro volume: 1 mq ogni 10 mc di volume esistente o in progetto

2) Di dare atto che a seguito dell’integrazione l’art. 18 risulta così formulato:

Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. Omissis

2. Omissis

lett. a), b) Omissis

Omissis

Lett. c), d) Omissis

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali si intendono:

- se posti fuori terra o con caratteristiche di basso fabbricato o se posti al piano terra del fabbricato principale: 30 mq utili netti per ogni unità residenziale esistente o in progetto

- se posti completamente interrati o seminterrati per almeno 2/3 del loro volume: 1 mq ogni 10 mc di volume esistente o in progetto

lett. f), g) Omissis

3) Di integrare l’art. 39 comma 7 del Regolamento Edilizio Comunale con l’inserimento della lettera f) come di seguito riportato:

f). Deroghe per fabbricati con copertura in Eternit

Per i soli fabbricati esistenti con destinazione d’uso non abitativa ricompresi in zona di tipo “A” e “B”, del vigente P.R.G.I. che presentano copertura con lastre contenenti amianto (Eternit), in caso di rimozione e bonifica della copertura, per il rifacimento della stessa sono consentiti l’utilizzo dei seguenti materiali:

- manto di coppi recuperati o comunque di vecchia fabbricazione ( i coppi nuovi possono essere utilizzati se posti sotto a quelli vecchi)

- manto di coppi lavorati a mano

- manto di coppi in cotto di nuova fabbricazione

- manto di tegole in cotto del tipo monocoppo

- manto di copertura in cementegola antichizzata tipo coppo di Francia

- manto di copertura in lastre ondulate del tipo ecologico.

- Manto di copertura in lamiera ondulata, grecata o stampata opportunamente tinteggiata

- lastra ecologica di colore rosso con soprastante manto in coppi ad una sola fila

4) Di dare atto che a seguito dell’integrazione l’art. 39 risulta così formulato:

Art. 39 Coperture, comignoli, abbaini, lucernari, canali di gronda e pluviali

Comma 1. 2. 3. 4. 5. 6. Omissis

7. Omissis.

Lett. a). c). d). e). Omissis

f). Deroghe per fabbricati con copertura in Eternit

Per i soli fabbricati esistenti con destinazione d’uso non abitativa ricompresi in zona di tipo “A” e “B”, del vigente P.R.G.I. che presentano copertura con lastre contenenti amianto (Eternit), in caso di rimozione e bonifica della copertura, per il rifacimento della stessa sono consentiti l’utilizzo dei seguenti materiali:

- manto di coppi recuperati o comunque di vecchia fabbricazione (i coppi nuovi possono essere utilizzati se posti sotto a quelli vecchi)

- manto di coppi lavorati a mano

- manto di coppi in cotto di nuova fabbricazione

- manto di tegole in cotto del tipo monocoppo

- manto di copertura in cementegola antichizzata tipo coppo di Francia

- manto di copertura in lastre ondulate del tipo ecologico.

- Manto di copertura in lamiera ondulata, grecata o stampata opportunamente tinteggiata

- lastra ecologica di colore rosso con soprastante manto in coppi ad una sola fila

8. Omissis

5) DI dichiarare che il regolamento edilizio Comunale anche con le modifiche apportate con la presente deliberazione, è conforme al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte, ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

6) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19.

7) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge Regionale 08.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale - Assessorato all’Urbanistica.