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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 10-4030

D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006. Misura 2. Linee di interventi a. e b. “Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e delle aree commercialmente deboli”. Approvazione bandi

A relazione dell’Assessore Caracciolo:

Premesso che:

con la Deliberazione n. 17-3285 del 3 luglio 2006 la Giunta regionale ha approvato le Misure e le linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 100/98.

In particolare la Misura 1. - “Valorizzazione del commercio urbano” - si articola in cinque linee di intervento:

a. Accreditamento dei promotori di P.Q.U. destinatari della Misura

b. Formazione ed informazione degli attori coinvolti

c. Sostegno degli organismi associati di impresa costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005

d. Sostegno del programma d’intervento del P.Q.U.

e. Sostegno degli interventi promossi dalle imprese e dagli organismi associati di impresa esercenti nell’ambito di P.Q.U.

e la Misura 2. - “Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli” - si articola in due linee di intervento:

a. Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale

b. Sostegno delle aree commercialmente deboli.

La richiamata D.G.R. n. 17-3285 definisce gli obiettivi e i principi fondamentali che disciplinano ciascuna delle sopra citate linee di intervento, rinviando a successive deliberazioni la specificazione, nel dettaglio, dei destinatari, delle azioni di intervento, delle spese eligibili, della misura e della forma delle agevolazioni, della entità delle agevolazioni, dei criteri per la selezione delle domande, delle modalità e delle forme dei controlli.

In particolare la Misura 2. ha il duplice obiettivo di garantire l’offerta commerciale, in termini di servizio, nei contesti rurali e montani a rischio di desertificazione commerciale, contesti con bassa densità di popolazione ed affetti da carenze strutturali del settore e, nel contempo, di garantire il mantenimento dell’offerta commerciale nelle aree commercialmente deboli. La presente Misura punta dunque ad ottenere un duplice risultato: assicurare alla popolazione residente la fornitura di beni e servizi che ne migliorino la qualità di vita e garantire alle imprese interessate a questa innovazione ed evoluzione la redditività sufficiente a renderne duratura l’attività.

Con il presente atto si approvano i bandi relativi alla Misura 2., articolati in quattro allegati:

1) Allegato A: Linea di intervento a. “Interventi a sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale”

2) Allegato B: Linea di intervento a. “Interventi a sostegno delle imprese esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale”

3) Allegato C: Linea di intervento a. “Interventi a sostegno di azioni sperimentali in aree a rischio di desertificazione commerciale”

4) Allegato D: Linee di intervento a. e b. “Interventi a sostegno delle aree mercatali in aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli”.

A completamento del quadro delle iniziative programmate con il presente atto, la Giunta regionale rinvia a successiva deliberazione la definizione di criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a sostegno delle spese di gestione delle imprese commerciali in aree a rischio di desertificazione commerciale, in attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 49 della L.R. n. 14/06 e s.m.i. (Legge finanziaria regionale per l’anno 2006).

La D.G.R. n. 17-3285 destina alle Misure 1. e 2. del programma, a valere per gli anni 2006-2008, la somma di Euro 28.500.000,00, quale quota di risorse di derivazione regionale e la somma di Euro 3.474.819,86, quale quota di risorse di derivazione statale.

In particolare, la somma di Euro 3.000.000,00 è destinata alla Misura 2. ed è stata assegnata alla Direzione Commercio e Artigianato con la D.G.R. n. 17-3285 (capitolo 22564/2006 - accantonamenti nn. 101210 e 101211).

La Giunta regionale ammette la compensazione di risorse tra i diversi Interventi programmati nell’ambito della Misura 2.; si riserva altresì la facoltà di finanziare iniziative ammesse in graduatoria e non finanziate per mancanza di risorse, qualora emergessero ulteriori disponibilità a seguito di revoche, rinunce o riduzioni di importo o assegnazione di ulteriori risorse. La Giunta regionale si riserva infine la facoltà di indire ulteriori bandi a valere sulle disponibilità non assegnate con i presenti bandi.

Ad integrazione della somma di Euro 3.000.000,00, già destinata con la D.G.R. n. 17-3285 alla Misura 2., con particolare riferimento al citato Allegato B, per la copertura delle spese per il sostegno degli interventi promossi dalle imprese esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale, la Giunta regionale rinvia l’utilizzo di Euro 500.000,00, quale quota del “Fondo Unico per gli incentivi alle imprese” da assegnare alla Regione Piemonte con Decreto della Ragioneria generale dello Stato per l’anno 2006.

Al fine di valutare i benefici, derivanti dalla Misura posta in essere con il presente atto, si è ritenuto opportuno individuare alcuni indicatori per favorire il confronto tra la bontà del programma e i risultati attesi:

Indici di consolidamento della struttura distributiva commerciale, di lotta alla desertificazione, di sviluppo delle attività commerciali e di garanzia della funzionalità dei servizi

-> Valore atteso = almeno CINQUE nuovi centri polifunzionali, da insediarsi nei Comuni desertificati

-> Valore atteso = almeno VENTI interventi promossi da attività commerciali in Comuni desertificati

-> Valore atteso = almeno TRE progetti sperimentali promossi da Comunità montane, collinari, Comuni in forma associativa

-> Valore atteso = almeno DIECI interventi promossi da Comuni per la sistemazione di aree mercatali in Comuni desertificati e/o commercialmente deboli.

La pubblicizzazione degli interventi proposti con il presente programma regionale è attuata mediante mezzi diversificati quali:

* gli ordinari canali di pubblicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

* comunicati stampa ai quotidiani a tiratura nazionale e locale;

* l’esistente sito Internet, dedicato alla Regione Piemonte, che contiene il ventaglio di tutti gli interventi condivisi dalla Regione in merito alle opportunità di agevolazioni offerte dalla medesima in ambito commerciale;

* il notiziario per le Amministrazioni locali;

* l’ufficio regionale per le relazioni con il pubblico;

* forme di informazione diretta ai potenziali fruitori delle agevolazioni regionali;

* forme di pubblicizzazione degli interventi realizzati attraverso cartellonistica che evidenzi, in ciascuna area interessata, i soggetti partecipanti alle iniziative, i soggetti finanziatori e le principali caratteristiche degli interventi medesimi;

* la creazione di tavoli di concertazione con i soggetti interessati al fine di guidare i medesimi alla adeguata conoscenza di tutti gli strumenti di accesso al credito promossi sul territorio regionale.

Quanto sopra premesso,

vista la L.R. n. 51/97 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006;

viste le leggi regionali nn. 14 e 15 del 21 aprile 2006;

la Giunta Regionale, unanime a voti resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

* di approvare i bandi relativi alla Misura 2., “Linee di intervento a. e b.”. I bandi sono articolati in quattro allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’Allegato A contiene i criteri e le modalità per il sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale.

L’Allegato B contiene i criteri e le modalità per il sostegno delle imprese esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale.

L’Allegato C contiene i criteri e le modalità per il sostegno di azioni sperimentali in aree a rischio di desertificazione commerciale.

L’Allegato D contiene i criteri e le modalità per il sostegno delle aree mercatali in aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli;

* di rinviare a successiva deliberazione la definizione di criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a sostegno delle spese di gestione delle imprese commerciali in aree a rischio di desertificazione commerciale, in attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 49 della L.R. n. 14/2006 e s.m.i. (Legge finanziaria regionale per l’anno 2006);

* di destinare alla Misura 2. la somma di Euro 3.000.000,00. Tale somma è stata assegnata alla Direzione Commercio e Artigianato con la D.G.R. n. 17-3285 (capitolo 22564/2006 - accantonamenti nn. 101210 e 101211);

* di destinare alla Misura 2. ed in particolare alle iniziative programmate con il citato Allegato B, l’ulteriore somma di Euro 500.000,00, quale quota del “Fondo Unico per gli incentivi alle imprese”, da assegnare alla Regione Piemonte con Decreto della Ragioneria generale dello Stato per l’anno 2006;

* di approvare le forme di promozione e di pubblicizzazione degli interventi descritti nella parte narrativa del presente atto;

* di approvare i risultati attesi individuati nella parte narrativa del presente atto al fine di valutare la bontà del programma.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Misura 2 - Linea di intervento a. - “Interventi a sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale”

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i Comuni desertificati così individuati:

A. Comuni, inseriti e non in Comunità Montana, sprovvisti di esercizi commerciali e/o di attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero dotati di un numero massimo di due esercizi commerciali e/o un numero massimo di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

B. Sono altresì da considerarsi desertificati i Comuni, inseriti e non in Comunità Montana, privi o con uno/due esercizi commerciali e più d’un esercizio pubblico; in tale caso, l’intervento deve riguardare esclusivamente i centri polifunzionali in cui sia insediata l’attività commerciale eventualmente accompagnata da attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, con esclusione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del presente bando, i Comuni così definiti sono consultabili all’elenco estratto dalla rilevazione annuale della rete distributiva del Piemonte, effettuata dall’Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte e riferita ai dati vigenti alla data del 1/1/2005.

L’elenco è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito e risulta così articolato:

* la “parte I” individua i Comuni di cui alla tipologia A.

* la “parte II” individua i Comuni di cui alla tipologia B.

Tale elenco è aggiornabile sulla base delle variazioni intervenute dopo il 1/1/2005. In ogni caso, i requisiti richiesti devono sussistere all’atto della presentazione della domanda ed essere attestati unitamente alla medesima.

Ai fini dell’ammissibilità ai benefici, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di valutare situazioni specifiche, in particolar modo laddove il Comune richiedente, pur ricadendo nella tipologia A. o nella tipologia B., accolga medie strutture di vendita; in tali casi, la valutazione sarà principalmente legata alle superfici di vendita e alla tipologia di prodotti merceologici delle medie strutture presenti, in comparazione con l’offerta commerciale del territorio.

E’ vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative sotto individuate, purchè riconducibili ad un progetto unitario:

* l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di disponibilità dei Comuni da destinarsi ad attività commerciale di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande; possono aggiungersi alla primaria attività commerciale di vendita o alla primaria attività di somministrazione di alimenti e bevande ulteriori attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano. Qualora il Comune rientri nella tipologia B., l’intervento deve riguardare esclusivamente i centri polifunzionali in cui sia insediata l’attività commerciale eventualmente accompagnata da attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, con esclusione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

* la sistemazione esterna dell’area adiacente al costituendo centro polifunzionale.

Per attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande si intendono quelle attività svolte da microimprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/4/2005, iscritte al Registro delle Imprese, che esercitino nel territorio della Regione Piemonte:

I. la vendita al dettaglio, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all’art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98, fatta eccezione per:

a) le farmacie purchè l’attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) i titolari di rivendita di generi di monopolio purchè l’attività di vendita non sia rivolta, esclusivamente, ai generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;

c) gli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 5, c. 1 della L. 8/8/85 n. 443.

Nel caso di imprese esercenti le attività elencate alle lettere a) - b) - c), i benefici si applicano esclusivamente, in presenza di autorizzazione alla vendita, prevista nel regime ante D.Lgs. n. 114/98 o di comunicazione, prevista in attuazione del D.Lgs. n. 114/98.

Possono insediarsi nel centro polifunzionale esclusivamente gli esercizi di “vicinato”, così come definiti dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall’art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150.

II. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L. 25/8/91, n. 287 e s.m.i.;

III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

Per attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano si intendono, a titolo esemplificativo, servizi postali, servizi logistici di natura ambulatoriale, igienico-sanitaria ed infermieristica, bancomat e POS, attività di informazione turistica e di promozione delle attività locali, internet point, servizi telematici, servizi telefax, fotocopie e telefono pubblico.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di valutare specifiche situazioni, in particolar modo di escludere dall’ammissibilità l’insediamento nel centro polifunzionale di attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano ove già esistenti nel Comune.

Sono ammissibili le voci di spesa sotto elencate, riconducibili a spese per opere edili ed impianti tecnologici del costituendo centro polifunzionale nonché a spese per opere stradali necessarie alla sistemazione esterna dell’area adiacente al costituendo centro polifunzionale (scavi, marciapiedi, fognature, asfalti, scarico acque, illuminazione, etc.)

1. lavori a base d’asta secondo le tipologie indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. - art. 17, comma 1 - lett. a);

2. spese tecniche progettuali, esclusivamente quelle indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. - art. 17, comma 1 - lett. b), punto 7, nel limite massimo del 12% dell’importo dei lavori a base d’asta, così come indicato dalla Commissione Europea per analoghe misure strutturali;

3. oneri di sicurezza, quantificati secondo i criteri indicati dal D.P.R. n. 222/2003 e dalla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con Determinazione n. 4 del 26/7/2006, nel limite massimo del 4% dell’importo dei lavori a base d’asta. Non sono ammessi gli oneri di sicurezza quantificati esclusivamente mediante scorporo percentuale dall’importo totale di Computo metrico estimativo;

4. I.V.A. sulle sopraelencate voci, secondo le rispettive aliquote correnti.

Il Progetto relativo alle spese per opere edili ed impianti tecnologici del costituendo centro polifunzionale nonché alle spese per opere stradali necessarie alla sistemazione esterna dell’area adiacente al costituendo centro polifunzionale deve essere unitario; inoltre, tutte le spese devono essere espressamente evidenziate e riconducibili alle specifiche categorie del progetto.

A completamento dei descritti programmi di investimento, si precisa che le imprese gerenti dei centri polifunzionali oggetto dei benefici di cui al presente Allegato hanno facoltà di presentare programmi di investimento per iniziative relative all’acquisizione di macchinari, attrezzature, macchine da ufficio e arredi funzionali all’attività (si rinvia a tale proposito all’Allegato B della presente deliberazione).

DOMANDE

Devono essere corredate dalla documentazione sotto individuata:

1. una relazione tecnico-illustrativa dell’intervento proposto, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

2. il progetto definitivo redatto secondo le indicazioni fornite dal c. 4 art. 16 della L. 109/94 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. (artt. 25-34), recepito con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

3. un quadro di raffronto che evidenzi, con chiarezza, le voci di computo metrico estimativo relative a opere edili ed impianti tecnologici e le voci di computo metrico estimativo relative ad opere stradali;

4. la dichiarazione di titolarità di disponibilità dell’immobile o dell’area relativa all’intervento in oggetto;

5. la dichiarazione attestante l’impegno a concedere i locali al gestore dell’attività commerciale a titolo di comodato gratuito, per tutto il periodo di durata dell’iniziativa, facendo obbligo al comodatario di restituire gli stessi nello stato in cui si trovavano all’atto della consegna;

6. la dichiarazione di rispetto, per l’area interessata, dei vincoli di natura idrogeologica e l’attestazione di rispetto dei pareri rilasciati dagli organi competenti in materia di vincoli archeologici, storico-architettonici e del paesaggio;

7. il nominativo del gestore dell’attività, qualora già individuato.

La documentazione di cui al citato punto 7, qualora non disponibile all’atto della domanda, può essere trasmessa in data successiva. La medesima costituisce elemento indispensabile per l’erogazione del beneficio.

I lavori non devono essere stati appaltati in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

Con riferimento al progetto definitivo di cui al punto 2, si specifica quanto segue:

a) la stima degli interventi in progetto deve essere effettuata, ove possibile, mediante l’utilizzo dei “Prezzi di Riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte”, approvati con D.G.R. n. 36-2315 del 6/3/2006 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 11 del 16/3/2006). Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al Prezzario di Riferimento, i relativi prezzi di applicazione devono essere giustificati mediante apposite Analisi di Prezzo, da redigere secondo quanto indicato nel D.P.R. 554/99 e s.m.i. - art. 34, c. 2

b) qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà attribuitegli dalla Legge 109/94 e s.m.i. (art. 16 - comma 2), unitamente al progetto definitivo deve essere trasmessa copia del Documento preliminare all’avvio della progettazione, al fine della verifica degli elaborati progettuali prescritti con lo stesso (per necessità, adeguatezza e completezza rispetto allo specifico intervento), redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 e s.m.i. - art. 15, comma 5 - lettere i) ed l).

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base dei fac-simili che saranno disponibili sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato - Settore Tutela del consumatore - Mercati all’ingrosso ed aree mercatali - Piazza Nizza n. 44 - 10126 Torino.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Carlo Salvadore (Responsabile del Settore) 011/4322357
Luisa Nizza 011/4323506
Nunzia Pignataro 011/4322512
Rosalba Boscaglia (Segreteria) 011/4322921

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a partire dal 15/11/2006 sino al 31/3/2007 e dal 1/10/2007 sino al 31/12/2007. Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente bando. Tale graduatoria è approvata dall’Amministrazione regionale entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a. punti da 0 a 4, in relazione al livello di integrazione dell’intervento proposto con gli interventi promossi sul territorio comunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale

b. punti da 0 a 11, in relazione al grado di adeguatezza, completezza del progetto e congruità dei tempi di realizzazione degli interventi proposti

c. punti 2, per la presentazione, unitamente alla domanda, di atti formali attestanti il nominativo del gestore dell’attività

d. punti da 1 a 4, in proporzione al numero di attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, aggiuntive alla primaria attività commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande

In caso di disponibilità di fondi, derivanti da economie di spesa prodotte dagli Interventi citati, è facoltà dell’Amministrazione regionale ammettere al finanziamento istanze originariamente ammesse e non finanziate per insufficienza di risorse.

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nelle entità sotto individuate:

1. L’80% della spesa ammessa, con il limite massimo di spesa ammissibile di Euro 125.000,00 per l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di disponibilità di Comuni da destinarsi ad attività commerciale di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande.

2. In aggiunta al contributo di cui al punto 1. e per un limite non superiore al 20% della spesa ammessa per il centro polifunzionale, l’80% della spesa ammessa per la opere stradali necessarie alla sistemazione esterna dell’area adiacente al costituendo centro polifunzionale.

CONTROLLI IN ITINERE - MODALITA’ DI EROGAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti la documentazione sotto indicata, nei termini specificati:

Entro il 30/11/2007 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e entro il 31/08/2008 per quelli presentati nell’ambito della seconda:

1. il progetto esecutivo delle opere, redatto secondo le indicazioni fornite dal c. 5 art. 16 della L. 109/94 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i., recepito con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

2. la dichiarazione di compartecipazione finanziaria relativa alla spesa ammessa e non finanziata dall’ente regionale;

3. la dichiarazione di non aver ottenuto e/o richiesto, né di richiedere altre agevolazioni di parte pubblica, relativamente alle opere oggetto del contributo regionale.

Entro il 30/04/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e entro il 31/01/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda:

1. il contratto di appalto dei lavori e l’avvenuto avvio dei medesimi;

2. esclusivamente nel caso di gara esperita con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, l’elenco prezzi offerti dalla ditta aggiudicatrice.

Entro il 30/09/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e entro il 30/06/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda: devono essere trasmesse notizie in merito all’ andamento dei lavori.

Entro il 31/12/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e entro il 30/09/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda devono essere trasmessi:

1. gli atti di contabilità finale dei lavori nonché i documenti di rendicontazione relativi a tutte le voci di spesa ammessa, recepiti con provvedimenti dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia. Tali atti devono essere accompagnati da un quadro di raffronto che evidenzi, con chiarezza, le voci di computo metrico estimativo relative a opere edili ed impianti tecnologici e le voci di computo metrico estimativo relative ad opere stradali

2. la dichiarazione attestante l’avvenuto avvio dell’attività commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande, con la specifica indicazione del nominativo del gestore e la dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle eventuali attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, aggiuntive alla primaria attività. L’erogazione del contributo è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio delle suddette attività.

Sulla base della documentazione citata, l’Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del beneficio ammesso. In particolare, la riduzione del costo dei lavori, in seguito alla applicazione del ribasso d’asta in sede di gara, comporterà la rideterminazione del contributo assegnato. Inoltre, qualora si verificasse una riduzione dell’investimento complessivo, anche conseguente la realizzazione di minori opere rispetto a quelle previste in sede di assegnazione del contributo, si procederà alla rideterminazione del medesimo.

La liquidazione dei benefici avviene in due soluzioni:

* un primo acconto pari al 30% della spesa ammessa e rideterminata all’atto della presentazione del contratto d’appalto

* il saldo, su presentazione degli atti di contabilità finale

I termini del 31/12/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e del 30/09/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda, sono perentori.

CONTROLLI EX-POST - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

I Comuni devono vincolare le opere alla destinazione ammessa al beneficio, per almeno cinque anni dalla data di fruizione della agevolazione, pena la revoca del contributo.

Le imprese gerenti il centro polifunzionale devono mantenere la qualifica di “impresa commerciale”, la destinazione dell’attività e non trasferirne la sede per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del beneficio a favore del medesimo centro polifunzionale.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale provvede altresì al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sull’attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi programmabili, tenuto conto dei risultati conseguiti.

L’Amministrazione regionale dispone la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel rispetto delle modalità stabilite.

ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE

Per quanto attiene all’analisi dell’impatto ambientale, il programma in esame prevede l’incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all’interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dagli Enti promotori. Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” - articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.


Allegato B

Misura 2 - Linea di intervento a. - “Interventi a sostegno delle imprese esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale”

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti sotto individuati:

Le microimprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/4/2005, iscritte al Registro delle Imprese, che esercitino l’attività in Comuni desertificati così individuati:

A. Comuni, inseriti e non in Comunità Montana, sprovvisti di esercizi commerciali e/o di attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero dotati di un numero massimo di due esercizi commerciali e/o un numero massimo di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

B. Comuni, inseriti e non in Comunità Montana, privi o con uno/due esercizi commerciali e più d’un esercizio pubblico; in tale caso, l’intervento può essere promosso esclusivamente dalle imprese esercenti l’attività commerciale con esclusione di quelle che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del presente bando, i Comuni così definiti sono consultabili all’elenco estratto dalla rilevazione annuale della rete distributiva del Piemonte, effettuata dall’Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte e riferita ai dati vigenti alla data del 1/1/2005.

L’elenco è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito e risulta così articolato:

* la “parte I” individua i Comuni di cui alla tipologia A.

* la “parte II” individua i Comuni di cui alla tipologia B.

Tale elenco è aggiornabile sulla base delle variazioni intervenute dopo il 1/1/2005. In ogni caso, i requisiti richiesti devono sussistere all’atto della presentazione della domanda ed essere attestati dall’Amministrazione comunale unitamente alla domanda.

Tali imprese devono esercitare:

I. la vendita al dettaglio, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all’art. 27, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 114/98 e le imprese di cui all’art. 4, c. 2 del D.Lgs. n. 114/98, fatta eccezione per:

a) le farmacie purchè l’attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) i titolari di rivendita di generi di monopolio purchè l’attività di vendita non sia rivolta, esclusivamente, ai generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;

c) gli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 5, c. 1 della L. 8/8/85 n. 443.

Nel caso di imprese esercenti le attività elencate alle lettere a) - b) - c), i benefici si applicano esclusivamente, in presenza di autorizzazione alla vendita, prevista nel regime ante D.Lgs. n. 114/98 o di comunicazione, prevista in attuazione del D.Lgs. n. 114/98.

Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente gli esercizi di “vicinato”, così come definiti dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall’art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150.

II. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L. 25/8/91, n. 287 e s.m.i.;

III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

Nel caso di imprese esercenti attività mista, i benefici si applicano esclusivamente agli investimenti relativi al settore ammissibile.

E’ vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative sotto individuate, che possano essere inserite nel più ampio quadro di interventi promossi sul territorio con finalità di lotta alla desertificazione commerciale:

B1. ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili da destinarsi o destinati ad attività commerciale di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, così come sopra definite ai punti I - II - III. Sono da escludersi le spese per l’acquisto di immobili, di terreni e per la costruzione ex novo di fabbricati.

All’interno di questi immobili, in aggiunta alla primaria attività commerciale di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, sono ammissibili interventi relativi ad attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano quali, ad esempio, servizi postali, servizi logistici di natura ambulatoriale, igienico-sanitaria ed infermieristica, bancomat e POS, attività di informazione turistica e di promozione delle attività locali, internet point, servizi telematici, servizi telefax, fotocopie e telefono pubblico.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di valutare specifiche situazioni, in particolar modo di escludere dall’ammissibilità attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano ove già esistenti nel Comune.

Sono ammissibili tutte le spese per opere edili ed impianti tecnologici connesse all’esercizio delle attività, le spese di attivazione delle utenze, nonché le relative spese di progettazione tecnica, con esclusione dell’IVA ad esse relativa. Le spese di progettazione tecnica sono ammesse fino ad un massimo del 10% dell’investimento complessivo.

B2. acquisizione di macchinari, attrezzature, macchine da ufficio e arredi funzionali all’attività, così come sopra definita ai punti I - II - III., con esclusione dell’IVA.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquistati usati né i beni acquisiti o da acquisire in leasing.

Le iniziative di tipologia B2. sono ammissibili esclusivamente se inserite in programmi di investimento comprensivi anche di iniziative di tipologia B1.

Fanno eccezione le imprese gerenti dei centri polifunzionali oggetto dei benefici di cui alla “Misura 2 - Linea di intervento a.” (si rinvia a tale proposito all’Allegato A della presente deliberazione); tali imprese hanno facoltà di presentare programmi di investimento contenenti esclusivamente iniziative di tipologia B2., purchè opportunamente accompagnati da una dichiarazione di accettazione rilasciata dal Comune realizzatore del centro polifunzionale.

Sono comunque escluse dai benefici di cui al presente bando le imprese che esercitino l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Comuni desertificati di tipologia B.

DOMANDE

Devono essere corredate dalla documentazione sotto individuata, articolata per tipologia di intervento:

B1. Per l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili, così come sopra descritti:

1. una relazione illustrativa della tipologia delle attività da sviluppare;

2. tavole grafiche esplicative degli interventi edili e tecnologici proposti e relativo computo metrico estimativo analitico;

3. la dichiarazione di inizio attività o la concessione o l’autorizzazione edilizia, ove dovute;

4. la dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, che attesti la compatibilità delle insediande attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, aggiuntive alla primaria attività commerciale, con le vigenti norme di P.R.G.C. e con la destinazione d’uso consentita per i locali in oggetto

5. una dichiarazione rilasciata dal Comune in cui l’impresa esercita l’attività che attesti:

* che il Comune in cui si realizza l’investimento è desertificato

* la necessità dell’intervento rispetto alla finalità di lotta alla desertificazione commerciale perseguita dal presente bando.

La documentazione di cui al citato punto B1.3, qualora non disponibile all’atto della domanda, può essere trasmessa in data successiva. La medesima costituisce elemento indispensabile per l’erogazione del beneficio.

I lavori non devono aver avuto inizio in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

B2. Per l’acquisizione di macchinari, attrezzature, macchine da ufficio e arredi funzionali all’attività:

1. una relazione illustrativa dell’investimento proposto;

2. una scheda riepilogativa, articolata per tipologia di spese previste, con i relativi costi;

3. i preventivi di spesa;

4. esclusivamente per i programmi di investimento promossi dalle imprese gerenti dei centri polifunzionali oggetto dei benefici di cui alla “Misura 2 - Linea di intervento a.”, deve essere prodotta la dichiarazione di accettazione rilasciata dal Comune realizzatore del centro polifunzionale.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda.

Le domande presentate per gli interventi B1. e B2. devono essere sottoscritte, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base dei fac-simili che saranno disponibili sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato - Settore Tutela del consumatore - Mercati all’ingrosso ed aree mercatali - Piazza Nizza n. 44 - 10126 Torino.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Carlo Salvadore (Responsabile del Settore) 011/4322357
Luisa Nizza 011/4323506
Nunzia Pignataro 011/4322512
Rosalba Boscaglia (Segreteria) 011/4322921

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a partire dal 15/01/2007 sino al 31/3/2007 e dal 1/10/2007 sino al 31/12/2007.

Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente bando. Tale graduatoria è approvata dall’Amministrazione regionale entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a. punti da 0 a 5, in relazione al grado di adeguatezza, completezza del programma di investimento e congruità dei tempi di realizzazione dell’intervento

b. punti da 1 a 4, in proporzione al numero di attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, aggiuntive alla primaria attività commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande

In caso di disponibilità di fondi, derivanti da economie di spesa prodotte dagli Interventi citati, è facoltà dell’Amministrazione regionale ammettere al finanziamento istanze originariamente ammesse e non finanziate per insufficienza di risorse.

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nelle entità sotto individuate:

Il 40% della spesa ammessa, con il limite massimo di spesa ammissibile di Euro 150.000,00.

Le agevolazioni sono concesse nell’ambito di applicazione del regime “de minimis”; tali agevolazioni, sommate ad altre agevolazioni soggette allo stesso regime non possono superare Euro 100.000,00 nell’arco temporale di tre anni, salvo il diverso limite fissato con Regolamento della Commissione UE.

CONTROLLI IN ITINERE - MODALITA’ DI EROGAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti la documentazione sotto indicata, nei termini specificati:

Entro il 31/12/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e entro il 30/09/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda:

B1. In caso di ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili, occorre presentare:

* l’autocertificazione attestante il rendiconto delle spese sostenute, redatta secondo il fac-simile che sarà allegato alla determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria;

* una relazione conclusiva e la documentazione fotografica degli interventi effettuati;

* esclusivamente nel caso in cui non sia stata prodotta all’atto di presentazione della domanda, la dichiarazione di inizio attività o la concessione o l’autorizzazione edilizia, ove dovute;

* esclusivamente nei casi di avvio di nuova attività, la dichiarazione attestante l’avvenuto avvio della medesima;

* la dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle eventuali attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, aggiuntive alla primaria attività commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande;

* la ragione sociale, il codice fiscale o partita Iva nonché i dati bancari, comprese le coordinate di conto corrente.

B2. In caso di acquisto di beni strumentali all’esercizio dell’attività, occorre presentare:

* l’autocertificazione attestante il rendiconto delle spese sostenute, redatta secondo il fac-simile che sarà allegato alla determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Sulla base della documentazione citata, l’Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del beneficio ammesso.

L’erogazione dei benefici è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio delle suddette attività.

La liquidazione dei benefici avviene in unica soluzione.

I termini del 31/12/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e del 30/09/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda, sono perentori.

CONTROLLI EX-POST - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di “impresa commerciale”, la destinazione dell’attività commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande e delle eventuali attività para-commerciale e/o di servizio locale ad uso quotidiano, pena la revoca del contributo. Le medesime imprese non devono trasferire la sede dell’attività per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di fruizione della agevolazione. Inoltre, hanno l’obbligo di non distogliere dalla loro destinazione i beni oggetto della agevolazione per cinque anni dalla data dell’acquisto.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo e devono comunicare tempestivamente all’Ufficio regionale competente qualsiasi modificazione soggettiva ed oggettiva rilevante ai fini del mantenimento dell’attività per la quale è stato ottenuto il beneficio.

Rientrano nelle verifiche di competenza dell’Amministrazione regionale i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà degli operatori commerciali, secondo le modalità contenute nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

L’Amministrazione regionale provvede altresì al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sull’attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi programmabili, tenuto conto dei risultati conseguiti.

L’Amministrazione regionale dispone la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel rispetto delle modalità stabilite.

ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE

Per quanto attiene all’analisi dell’impatto ambientale, il programma in esame prevede l’incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all’interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dagli Enti comunali. Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” - articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.

Allegato C

Misura 2 - Linea di intervento a. “Interventi a sostegno di azioni sperimentali in aree a rischio di desertificazione commerciale”

C1. Indagini sul grado di desertificazione territoriale

BENEFICIARI E INIZIATIVE FINANZIABILI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando:

le Comunità montane, le Comunità collinari e i Comuni in forma associativa, inseriti e non in Comunità montana e collinare, potenziali realizzatori di “indagini sul grado di desertificazione territoriale” con finalità di lotta alla desertificazione commerciale.

Le “indagini sul grado di desertificazione territoriale” devono costituire strumenti di governo dello sviluppo commerciale territoriale, di valorizzazione delle specificità locali, nonché guida alla promozione di investimenti volti a favorire l’insediamento di nuove attività commerciali e l’attrazione di utenti potenziali, nel quadro delle iniziative programmate con la presente deliberazione.

L’ambito dell’indagine è rappresentato dal territorio, o sua parte, sul quale opera la Comunità montana o collinare o la forma associativa di Comuni.

L’indagine dovrà essere articolata in due parti:

* l’analisi, in cui sono esaminati e valutati tutti gli elementi e i fattori utili ad individuare le criticità ed i punti di forza della struttura e dell’articolazione del sistema distributivo del territorio nonché ad individuare l’equilibrio del rapporto domanda-offerta, l’equilibrio del rapporto gravitazione-attrazione, la qualità della vita;

* il piano strategico con il quale, sulla base delle informazioni raccolte e degli elementi valutati tramite l’analisi, si definiscono le misure e gli interventi da ritenersi prioritari che abbiano una ricaduta sul settore commerciale, le possibili linee di azione e la programmazione delle risorse, sempre nel quadro delle iniziative programmate con la presente deliberazione.

L’Amministrazione regionale ha in progetto di individuare “linee guida” per la realizzazione delle “indagini sul grado di desertificazione territoriale” che verranno concretizzate unitamente alle proposte avanzate dai soggetti promotori delle indagini medesime.

Con il presente bando si intendono finanziare le proposte di “indagini sul grado di desertificazione territoriale” secondo le modalità di seguito articolate. Con successive deliberazioni si stabiliranno le modalità per la realizzazione e la presentazione delle “indagini” sperimentate con il presente bando.

DOMANDE

Ai fini del presente bando, le domande devono contenere:

1. l’indicazione dell’ambito territoriale di sviluppo dell’"indagine"

2. la proposta di “analisi” così come sopra definita

3. la proposta di “piano strategico” così come sopra definito

4. l’indicazione di metodologie di lavoro, tempi e soggetti coinvolti

5. la disponibilità a collaborare con il progetto regionale di individuazione di “linee guida” per la realizzazione delle “indagini sul grado di desertificazione territoriale”

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base dei fac-simili che saranno disponibili sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato - Settore Tutela del consumatore - Mercati all’ingrosso ed aree mercatali - Piazza Nizza n. 44 - 10126 Torino.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Carlo Salvadore (Responsabile del Settore) 011/4322357
Luisa Nizza 011/4323506
Nunzia Pignataro 011/4322512
Rosalba Boscaglia (Segreteria) 011/4322921

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a partire dal 15/11/2006 sino al 31/12/2006. Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente bando. Tale graduatoria è approvata dall’Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

E’ ammesso a contributo un numero massimo di quattro domande.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a. punti da 0 a 5, in relazione alla congruità della proposta di “indagine” rispetto alle finalità di cui al presente bando

b. punti da 0 a 5, in relazione al livello di integrazione degli interventi proposti sul territorio sovracomunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale

c. punti da 0 a 5, in relazione al grado di adeguatezza, completezza della proposta di “indagine” e congruità dei tempi di realizzazione degli interventi

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

E’ prevista l’assegnazione di un “premio”, stabilito nella misura massima di Euro 5.000,00 per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione della sperimentazione di cui al presente bando.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

La liquidazione del “premio” a favore del soggetto beneficiario avviene su presentazione di specifica richiesta, di una relazione finale che attesti lo svolgimento della sperimentazione, su presentazione della idonea documentazione di spesa e dei dati bancari per l’accreditamento della somma dovuta.

Saranno escluse le domande ritenute non valutabili in quanto mancanti delle parti essenziali in cui esse si articolano.

C2. Progetti di consegna di merci a domicilio/ di trasporto di persone alle sedi mercatali, in aree a rischio di desertificazione commerciale

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti sotto individuati:

le Comunità montane, le Comunità collinari e i Comuni in forma associativa, inseriti e non in Comunità montana e collinare e i Comuni desertificati cioè sprovvisti di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero massimo di due esercizi commerciali. Per le Comunità montane, le Comunità collinari e i Comuni in forma associativa l’intervento deve ricadere necessariamente in Comuni desertificati, così come sopra definiti, con la possibile estensione alle frazioni desertificate (prive, con uno o due esercizi commerciali) di Comuni non desertificati.

Ai fini del presente bando, i Comuni così definiti sono consultabili all’elenco estratto dalla rilevazione annuale della rete distributiva del Piemonte, effettuata dall’Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte e riferita ai dati vigenti alla data del 1/1/2005.

L’elenco è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito ed è aggiornabile sulla base delle variazioni intervenute dopo il 1/1/2005. In ogni caso, i requisiti richiesti devono sussistere all’atto della presentazione della domanda ed essere attestati unitamente alla medesima.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando:

I progetti di raccolta, telefonica o telematica, di ordini di spesa, di smistamento ed evasione degli ordini medesimi, con consegna delle merci a domicilio a favore dei territori dell’Ente promotore dell’iniziativa.

Sono ammissibili tutte le spese relative alla raccolta, allo smistamento e all’evasione degli ordini di spesa, all’immagazzinamento delle merci, nonché le spese connesse all’utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all’attività. Sono esclusi:

* l’IVA su tutte le voci di spesa

* il costo di acquisto delle merci

* l’acquisto di immobili e/o la costruzione ex-novo

Sono altresì ammissibili, i progetti di organizzazione e gestione del servizio di trasporto, di residenti e non, per il raggiungimento delle sedi mercatali che operano nel territorio dell’Ente promotore dell’iniziativa, nei giorni di svolgimento dell’attività mercatale.

Sono ammissibili le spese relative all’organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto, nei giorni di mercato, comprese le spese connesse all’utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all’attività, con esclusione dell’IVA.

DOMANDE

Devono essere corredate dalla documentazione sotto individuata:

1. una relazione illustrativa dell’investimento proposto che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

2. una scheda riepilogativa, articolata per tipologia di spese previste, con i relativi costi;

3. i preventivi di spesa, ove possibile

Sono considerate ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella di approvazione della domanda.

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base dei fac-simili che saranno disponibili sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato - Settore Tutela del consumatore - Mercati all’ingrosso ed aree mercatali - Piazza Nizza n. 44 - 10126 Torino.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Carlo Salvadore (Responsabile del Settore) 011/4322357
Luisa Nizza 011/4323506
Nunzia Pignataro 011/4322512
Rosalba Boscaglia (Segreteria) 011/4322921

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a partire dal 15/11/2006 sino al 31/3/2007. Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente bando. Tale graduatoria è approvata dall’Amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a. punti da 0 a 10, in relazione al livello di integrazione territoriale dell’intervento proposto: sarà riconosciuta priorità ai progetti presentati da Comunità montane, collinari e forme associative di Comuni

b. punti da 0 a 10, in relazione alla congruità dei costi pro-capite stimati del servizio rispetto ai potenziali fruitori

c. punti da 0 a 5, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del programma di investimento

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nella misura del 80% della spesa ammessa.

CONTROLLI IN ITINERE - MODALITA’ DI EROGAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti la documentazione sotto indicata, nei termini specificati:

Entro il 31/10/2007:

la comunicazione di avvio del progetto, a cui è subordinata l’erogazione del primo 30% del contributo assegnato.

Entro il 30/04/08:

gli atti, opportunamente approvati dal soggetto promotore del progetto, attestanti il rendiconto delle spese sostenute sino al 31/03/2008. Alla presentazione di tali atti è subordinata l’erogazione della seconda quota del contributo assegnato, calcolato in proporzione alla spesa sostenuta rispetto alla spesa complessiva del progetto ammesso al beneficio.

Entro il 31/10/08:

gli atti, opportunamente approvati dal soggetto promotore del progetto, attestanti la conclusione del progetto e il rendiconto delle spese sostenute sino al 30/09/2008. Alla presentazione di tali atti è subordinata l’erogazione del saldo del contributo assegnato.

Sulla base della documentazione citata, l’Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del beneficio ammesso.

Tutti i termini sopra indicati sono perentori.

CONTROLLI - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale provvede altresì al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sull’attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi programmabili, tenuto conto dei risultati conseguiti.

L’Amministrazione regionale dispone la revoca dei benefici qualora gli interventi ammessi alle agevolazioni non siano realizzati nel rispetto delle modalità stabilite.

Allegato D

Misura 2 - Linee di intervento a. e b. - “Interventi a sostegno delle aree mercatali in aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli”

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti sotto individuati:

Linea a.

I Comuni desertificati così definiti:

Comuni, inseriti e non in Comunità Montana, sprovvisti di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero massimo di due esercizi

Ai fini del presente bando, i Comuni così definiti sono consultabili all’elenco estratto dalla rilevazione annuale della rete distributiva del Piemonte, effettuata dall’Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte e riferita ai dati vigenti alla data del 1/1/2005.

L’elenco è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito ed è aggiornabile sulla base delle variazioni intervenute dopo il 1/1/2005. In ogni caso, i requisiti richiesti devono sussistere all’atto della presentazione della domanda ed essere attestati unitamente alla medesima.

Linea b.

I Comuni che non rientrino nell’ambito di applicazione della Linea a. né delle iniziative programmate con la Misura 1. della D.G.R. n. 17-3285 del 3/7/2006.

Per entrambe le linee di intervento, è vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

D1. sistemazione di spazi pubblici da destinare ai mercati, così come definiti all’articolo 3, c. 3, lett. a) dell’Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799.

D2. sistemazione di spazi pubblici, esterni alle sedi mercatali, da destinare all’esercizio dell’attività tramite l’assegnazione di “posteggi singoli” o di “gruppi di posteggi”, così come definiti all’art. 4, c. 1, lett. a) dell’Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799.

Gli interventi D1. e D2. devono essere prioritariamente rivolti ad opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Nel caso di mercati già esistenti i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, “Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Nel caso di nuove istituzioni i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, “Nuove istituzioni e interventi modificativi dell’esistente” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642. Il presupposto di cui al citato Capo I - punto 2.b) deve sussistere all’atto della domanda unicamente per quanto concerne la programmazione comunale della forma mercatale; l’adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia costituisce presupposto condizionante l’erogazione del saldo del beneficio regionale.

Per gli interventi D1. e D2. sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. lavori a base d’asta secondo le tipologie indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. - art. 17, comma 1 - lett. a;

2. spese tecniche progettuali, esclusivamente quelle indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. - art. 17, comma 1 - lett. b), punto 7, nel limite massimo del 12% dell’importo dei lavori a base d’asta, così come indicato dalla Commissione Europea per analoghe misure strutturali;

3. oneri di sicurezza, quantificati secondo i criteri indicati dal D.P.R. n. 222/2003 e dalla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con Determinazione n. 4 del 26/7/2006, nel limite massimo del 4% dell’importo dei lavori a base d’asta. Non sono ammessi gli oneri di sicurezza quantificati esclusivamente mediante scorporo percentuale dall’importo totale di Computo metrico estimativo;

4. I.V.A. sulle sopraelencate voci, secondo le rispettive aliquote correnti.

I lavori a base d’asta di cui al precedente punto 1. si sostanziano in:

per gli interventi D1.:

a. servizi igienici funzionali all’operatività del mercato;

b. impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione dei posteggi di mercato;

c. impianto di illuminazione dell’area mercatale, purché l’impianto sia di titolarità comunale;

d. infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque di rifiuto del mercato e per quelle meteoriche;

e. su aree mercatali esistenti, sistemazione e ripristino delle pavimentazioni danneggiate dall’esecuzione delle opere di cui sopra, limitatamente alle superfici che costituiscono “aree di vendita” del mercato;

f. su aree mercatali di nuova istituzione, realizzazione completa delle pavimentazioni necessarie allo svolgimento del mercato, limitatamente alle superfici destinate a costituire “aree di vendita” del mercato stesso (movimenti terra, strato di fondazione e strati superficiali).

per gli interventi D2.:

a. realizzazione completa della pavimentazione necessaria all’attività di vendita sull’area del “gruppo di posteggi” (movimenti terra, strato di fondazione e strati superficiali), comprese le infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque meteoriche;

b. impianti per la fornitura elettrica ai punti di erogazione dei posteggi e per l’illuminazione dell’area, purché gli impianti siano di proprietà comunale;

c. opere di completamento (es: recinzioni in legno, cestini porta-rifiuti);

d. nel caso di area destinata ad attività di vendita con periodicità annuale e cadenza settimanale, sono considerati ammissibili i servizi igienici; nei casi di realizzazione dei servizi igienici, sono altresì ammissibili, per un massimo di 100 metri lineari:

* infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque di rifiuto;

* impianto per la fornitura idrica dell’area.

DOMANDE

Devono essere corredate dalla documentazione sotto individuata:

per ciascuno degli interventi D1. e D2.:

1. una relazione tecnico-illustrativa dell’intervento proposto, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

2. il provvedimento/i di approvazione degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e/o degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Nuove istituzioni e interventi modificativi dell’esistente” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642;

3. il Regolamento di mercato, previsto al Titolo III, Capo I dell’Allegato A alla D.G.R. 2/4/2001, n. 32-2642;

4. il progetto definitivo redatto secondo le indicazioni fornite dal c.4 art. 16 della L. 109/94 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. (artt. 25-34), recepito con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

5. la dichiarazione di titolarità di proprietà dell’area relativa all’intervento in oggetto e, qualora sia previsto l’impianto di illuminazione tra le spese progettuali, la dichiarazione di titolarità comunale dell’impianto di illuminazione medesimo

6. la dichiarazione di rispetto, sull’area interessata, dei vincoli di natura idrogeologica e l’attestazione di rispetto dei pareri rilasciati dagli organi competenti in materia di vincoli archeologici, storico-architettonici e del paesaggio.

I lavori non devono essere stati appaltati in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

Con riferimento al progetto definitivo di cui al punto 4, si specifica quanto segue:

a) la stima degli interventi in progetto deve essere effettuata, ove possibile, mediante l’utilizzo dei “Prezzi di Riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte”, approvati con D.G.R. n. 36-2315 del 6/3/2006 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 11 del 16/3/2006). Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al Prezzario di Riferimento, i relativi prezzi di applicazione devono essere giustificati mediante apposite Analisi di Prezzo, da redigere secondo quanto indicato nel D.P.R. 554/99 e s.m.i. - art. 34, c. 2

b) qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà attribuitegli dalla Legge 109/94 e s.m.i. (art. 16 - comma 2), unitamente al progetto definitivo deve essere trasmessa copia del Documento preliminare all’avvio della progettazione, al fine della verifica degli elaborati progettuali prescritti con lo stesso (per necessità, adeguatezza e completezza rispetto allo specifico intervento), redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 e s.m.i. - art. 15, comma 5 - lettere i) ed l).

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base dei fac-simili che saranno disponibili sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato - Settore Tutela del consumatore - Mercati all’ingrosso ed aree mercatali - Piazza Nizza n. 44 - 10126 Torino.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Carlo Salvadore (Responsabile del Settore) 011/4322357
Luisa Nizza 011/4323506
Nunzia Pignataro 011/4322512
Rosalba Boscaglia (Segreteria) 011/4322921

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a partire dal 15/11/2006 sino al 31/3/2007 e dal 1/10/2007 sino al 31/12/2007. Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di due graduatorie sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente bando, articolate per tipologia di intervento. Tali graduatorie sono approvate dall’Amministrazione regionale entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto. Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

Linea a. e b. Intervento D1.

a. punti da 0 a 7, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del progetto

b. punti da 0 a 4, in relazione alla necessità dell’investimento, misurata in relazione all’incidenza delle opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza

c. punti da 0 a 4, in relazione al livello di integrazione dell’intervento proposto con gli Interventi promossi sul territorio comunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale

Linea a. e b. Intervento D2.

a. punti da 0 a 7, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del progetto

b. per interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie di “gruppi di posteggi”, così come disciplinati dall’art. 4, c. 1, lett. a) dell’Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799:

* punti 4, per attività di commercio con periodicità annuale

* punti 2, per attività di commercio con periodicità stagionale

c. punti da 0 a 4, in relazione al livello di integrazione dell’intervento proposto con gli Interventi promossi sul territorio comunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale

In caso di disponibilità di fondi, derivanti da economie di spesa prodotte da ciascuno degli Interventi citati, è facoltà dell’Amministrazione regionale ammettere al finanziamento istanze originariamente ammesse e non finanziate per insufficienza di risorse.

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nelle entità sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

Linea a. e b. Intervento D1.

Pari al 70% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni minori, ai sensi della D.C.R. 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i. e in Comuni desertificati, così come definiti al presente bando.

Pari al 50% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni intermedi, sub-polo e polo, che non rientrano nell’ambito di applicazione della Linea a. né delle iniziative programmate con la Misura 1. della D.G.R. n. 17-3285 del 3/7/2006.

In entrambi i casi, sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile, così di seguito individuati:

a. Euro 250.000,00 relativamente all’adeguamento di aree mercatali esistenti

b. Euro 400.000,00 relativamente ad interventi in aree mercatali di nuova istituzione.

Linea a. e b. Intervento D2.

Pari al 80% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni minori, ai sensi della D.C.R. 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i. e in Comuni desertificati, così come definiti al presente bando.

Pari al 50% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni intermedi, sub-polo e polo, che non rientrano nell’ambito di applicazione della Linea a. né delle iniziative programmate con la Misura 1. della D.G.R. n. 17-3285 del 3/7/2006.

In entrambi i casi, sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile, così di seguito individuati:

a. Euro 45.000,00 relativamente ad interventi che comprendono le tipologie di opere “a - b - c” elencate al Capo “Iniziative Finanziabili”;

b. Euro 60.000,00 relativamente ad interventi che comprendono le tipologie di opere “a - b - c - d” elencate al Capo “INIZIATIVE FINANZIABILI”.

CONTROLLI IN ITINERE - MODALITA’ DI EROGAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti la documentazione sotto indicata, nei termini specificati in riferimento a ciascuna tipologia di intervento:

Entro il 30/11/2007 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e entro il 31/08/2008 per quelli presentati nell’ambito della seconda:

* il progetto esecutivo delle opere, redatto secondo le indicazioni fornite dal c.5 art. 16 della L. 109/94 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999 (articoli da 35 a 45), recepito con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia.

In allegato al progetto esecutivo delle opere deve essere trasmesso il relativo Verbale di Validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99. Si evidenzia che detto Verbale, qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà di cui alla Legge 109/94 e s.m.i. - art. 16, comma 2, deve contenere l’elenco degli elaborati costituenti il livello di progettazione esecutiva, secondo le indicazioni contenute nel Documento Preliminare all’avvio della Progettazione (ad integrazione ovvero a modificazione di quelli elencati nell’art. 35 del D.P.R. 554/99);

* la dichiarazione di compartecipazione finanziaria relativa alla spesa ammessa e non finanziata dall’ente regionale;

* la dichiarazione di non aver ottenuto e/o richiesto, né di richiedere altre agevolazioni di parte pubblica, relativamente alle opere oggetto del contributo regionale.

Entro il 30/04/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e entro il 31/01/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda:

* il contratto di appalto ed il verbale di inizio lavori;

* esclusivamente nel caso di gara esperita con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, l’elenco prezzi offerti dalla ditta aggiudicatrice.

Entro il 30/09/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e entro il 30/06/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda: devono essere trasmesse notizie in merito all’ andamento dei lavori.

Entro il 31/12/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e entro il 30/09/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda devono essere trasmessi:

* gli atti di contabilità finale dei lavori, recepiti con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

* per gli interventi D1. relativi a mercati di nuova istituzione e per gli interventi D2., gli atti opportunamente approvati dall’Amministrazione comunale attestanti l’avvio dell’attività mercatale nell’area oggetto del beneficio e l’avvenuta assegnazione dei posteggi.

Sulla base della documentazione citata, l’Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del beneficio ammesso. In particolare, la riduzione del costo dei lavori, in seguito all’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara, comporterà la rideterminazione del contributo assegnato. Inoltre, qualora si verificasse una riduzione dell’investimento complessivo, anche conseguente la realizzazione di minori opere rispetto a quelle previste in sede di assegnazione del contributo, si procederà alla rideterminazione del medesimo.

La liquidazione dei benefici avviene in unica soluzione.

I termini del 31/12/2008 per i progetti presentati nell’ambito della prima scadenza e del 30/09/2009 per quelli presentati nell’ambito della seconda sono perentori.

CONTROLLI - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

I Comuni devono vincolare le opere ricadenti negli “Interventi D1. e D2.” alla destinazione ammessa al beneficio, per almeno dieci anni dalla data di fruizione della agevolazione, pena la revoca del contributo.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale provvede altresì al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sull’attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi programmabili, tenuto conto dei risultati conseguiti.

L’Amministrazione regionale dispone la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel rispetto delle modalità stabilite.

ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE

Per quanto attiene all’analisi dell’impatto ambientale, il programma in esame prevede l’incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all’interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dagli Enti promotori. Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” - articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.