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Bollettino Ufficiale n. 42 del 19 / 10 / 2006

Codice 25.3
D.D. 22 settembre 2006, n. 1582

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4077 per lavori di sistemazione del torrente Stura in Comune di Usseglio (TO), VII lotto, ripristino danni alluvione ottobre 2000. Domanda del Comune di Usseglio. (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Usseglio all’esecuzione degli interventi di cui in premessa interferenti con l’alveo del torrente Stura, compreso lo scarico esistente (in sanatoria), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle scogliere previste nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. le opere di difesa dovranno essere intasate di cls sino alla sommità mantenendo i giunti aperti per la parte in elevazione delle stesse, essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nelle sponde, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente-di progetto;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna, particolarmente in corrispondenza degli ex-alvei catastali che dovranno permanere potenzialmente riattivabili;

5. l’andamento planimetrico della difesa in sx del torrente Stura posta in corrispondenza dello scarico -vedi sezione n. 4 della Tav. n. 03/D-, dovrà essere realizzato così come riportato sul disegno di modifica trasmesso il 14.09.06, di cui in premessa; la tubazione di scarico dovrà essere realizzata a filo del paramento esterno della scogliera senza determinare alcuna sporgenza e, nella zona di immissione dello scarico, dovranno essere posizionati massi in alveo con funzione antierosiva; al fine di evitare turbative idrauliche, i previsti ulteriori massi in alveo a protezione dello scarico medesimo dovranno risultare di consistenza tale da essere facilmente asportabili ad opera delle acque di piena;

6. le movimentazioni di materiale d’alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili) ; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

7. in ordine alla prevista asportazione/acquisizione di materiale d’alveo demaniale, dovranno essere seguite le procedure di cui alla D.G.R. 44-5084/2002;

8. l’eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

9. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

10. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

12. evidenziando, in criticità, l’esondabilità del corso d’acqua, ad ultimazione dei lavori, in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza del pubblico transito, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, interdetto l’accesso all’area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all’eliminazione di situazioni di pericolo;

13. ad ultimazione lavori, in ragione del precedente punto 12, dovrà essere installato, in una zona adeguata in prossimità delle opere, un idrometro al fine di rendere inequivocabile la definizione dei livelli di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere prontamente sospesa l’agibilità dell’area stessa;

14. a tal fine, ferma restando le procedure di adeguamento del P.R.G. al P.A.I, a questo Settore dovrà essere trasmessa una planimetria riportante la perimetrazione delle aree inondabili;

15. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica; detto piano-programma operativo dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale ;

16. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 24 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

17. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

18. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

19. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

20. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

21. ai sensi della l.r. 12/2004 e regolamento d’attuazione è autorizzata l’occupazione del sedime appartenente al demanio idrico per la realizzazione delle opere; sempre in base alla citata legge, per le aree demaniali (ex alveo), (vedi Tav. 01/D), dovrà essere trasmessa a questo Settore specifica dichiarazione circa l’utilizzo (o meno) delle medesime, con specifica domanda di Concessione a sanatoria per lo scarico esistente, specificandone l’epoca di costruzione, al fine della regolarizzazione amministrativa-fiscale;

22. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

23. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, di cui al d.lgs 42/2004 vincolo paesistico, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc);

24. ai sensi dell’art. 7 del R.D. 1486/1914, al fine di consentire verifiche da parte di agenti del Servizio Provinciale Tutela Fauna circa l’eventuale recupero ittico, occorre dare preavviso dell’inizio lavori di almeno sette giorni (fax 011/8613973).

Il presente provvedimento costituisce titolo per la Concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi