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Bollettino Ufficiale n. 42 del 19 / 10 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza presentata in data 14 luglio 2000, dalla Ditta “Floricoltura Ferrero e Sorrentino S.n.c.”, modificata in “Gardenville di Sorrentino C. & C. s.n.c.” in data 9 gennaio 2001, per concessione preferenziale di derivazione d’acqua da falda sotterranea profonda, ad uso civile (igienico sanitario) ed agricolo, prelevata a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Biella. Assenso. P.P. Biella 34 - C.U.R. BI10636

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 26 giugno 2006 dal Sig. Sorrentino Carmine, in qualità di Socio della Ditta “Gardenville di Sorrentino C. & C. s.n.c.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nonché in deroga ai disposti dell’articolo 4 comma 1 della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. ed articolo 16, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Gardenville di Sorrentino C. & C. s.n.c.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 3 e l/sec medi 0,38 d’acqua da falda sotterranea profonda, per un totale di metri cubi annui 12.000 da adibire ad uso civile ed agricolo, prelevata per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Biella, foglio di mappa n. 67, particella n. 269;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l’uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

Di prendere atto che la triplicazione dell’importo da ssumersi a base per il calcolo del canone demaniale annuo dovuto per effetto della concessione, stabilita ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R, decorrerà dal 1° gennaio 2010, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R;

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui secondo quanto disposto dall’articolo alternativamente alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

(omissis)

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 2 ottobre 2006.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato