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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 10.7
D.D. 23 agosto 2006, n. 777

Comune di Graglia (BI). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa pluriennale di terreni gravati da uso civico, distinti al NCT Fg. 3 mapp. 28-29-32 per la realizzazione di opere di captazione e convogliamento acque, sorgente Fontana Fredda, alla Ditta “Lauretana” S.p.A.". Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Graglia (BI), a:

Ordinare la sospensione temporanea dell’esercizio del diritto di uso civico da parte degli aventi diritto, per le particelle oggetto dei lavori relativi al passaggio della condotta di cui al progetto meglio specificato in premessa per il tempo di cantierizzazione strettamente necessario alla realizzazione delle opere stesse ed al conseguente ripristino dal punto di vista ambientale;

Costituire servitù di passaggio per le aree su cui insisteranno le condotte, nonché mutare la destinazione d’uso per le aree dove verranno realizzate le opere di captazione e convogliamento per darle in concessione amministrativa, alla Ditta “Lauretana S.p.A.” che realizzerà a sue spese le opere necessarie per lo sfruttamento e la coltivazione dell’acqua;

di prendere atto che:

se il fabbisogno di acqua potabile, per la popolazione del Comune di Graglia, dovesse aumentare, la Ditta “Lauretana S.p.A.”, si impegna a deviare parte della portata della fonte a vantaggio della fornitura idrica del Comune, mediante collegamento by-pass, realizzato e manutenuto a sue spese;

i terreni gravati da uso civico, interessati dalla concessione in oggetto, pari a mq. 71.917, sono così suddivisi:

- area di protezione assoluta da delimitare con recinzione metallica, mq. 500 circa, comprensiva di mq. 40, relativi al fabbricato di captazione della sorgente,

- area di salvaguardia della captazione di mq. 71.000 circa,

- area occupata dalla condotta di mq. 417 (tratto di condotta prevista al Fg. 3 mapp. 28 ml. 65, al Fg. 3 mapp. 29 ml 260, al Fg. 3 mapp. 32 ml. 37, per un totale di ml. 695xml. 0,60 di larghezza=mq. 417);

di dare atto che:

Il canone di concessione dovuto dalla Ditta “Lauretana S.p.A.” al Comune di Graglia (BI), non potrà essere inferiore a quanto stimato (e ritenuto congruo dal Comune stesso come da D.C.C. 32/2005) nella perizia di cui in premessa, ovvero, per il primo anno di efficacia del contratto di Euro 12.000,00 a prescindere dal quantitativo di acqua prelevata; dall’anno successivo il versamento da parte della Società dovrà avvenire sulla base di un canone a “quota fissa” non inferiore ad Euro 20.000,00 - canone da aggiornarsi, annualmente, in aumento a seconda della variazione ISTAT dei prezzi al consumo - oltre, al suddetto canone il concessionario dovrà versare annualmente al Comune (a decorrere dal secondo anno) una “quota variabile” in funzione del calcolo dei prelievi di acqua effettuati dalla Ditta suindicata, accertati in base a misurazioni effettuate da un apposito contatore posto alla fonte.

Il Comune di Graglia (BI), dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e costituzione di servitù che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

Le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di posa della condotta e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

Il Comune di Graglia (CN), dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri