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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 10.7
D.D. 3 agosto 2006, n. 741

Comune di Baceno (VCO). Mutamento temporaneo (99 anni) di destinazione d’uso previa conciliazione per l’occupazione e l’uso pregresso non autorizzato, con gestione in proprio da parte del Comune, di porzione di complessivi mq. 3.257 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 21 - mapp. 80/A - 86/A - 88/A e 89/A, per implementazione viabilita’ comunale e realizzazione di parcheggi e servizi pubblici in loc. Balmavalle. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Baceno (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 3.257 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 21 - mapp. 80/A - 86/A - 88/A e 89/A, per gestirle in proprio, previa conciliazione per l’occupazione e l’uso pregresso non autorizzato a far data dall’anno 2004, (o darle eventualmente in concessione amministrativa a terzi), per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire il mantenimento, l’ampliamento ed il miglioramento della viabilità comunale e la realizzazione di nuovi parcheggi e servizi pubblici in località “Balmavalle” nonché l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione e di future eventuali manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

che il Comune di Baceno (VCO), in caso di rinuncia alla gestione in proprio delle opere, dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la parte Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Comune o l’eventuale Concessionario, non potranno operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, l’eventuale concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata, così come verrebbe a decadere la presente autorizzazione rilasciata al Comune stesso per la gestione in proprio;

di dare atto che:

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dell’autorizzazione o dell’eventuale concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite alla collettività locale ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese, secondo i casi, del Comune o del concessionario che dovranno comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori inerenti la realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

l’eventuale concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, parimenti il Comune, nel caso di gestione in proprio, dovrà accantonare la quota stabilita dalla stessa Commissione. Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - eventuale Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

la quota pari ad euro 1.997,87, inerente la conciliazione per l’occupazione e l’uso pregresso dell’area, resterà comunque, anche in caso di eventuale futura Concessione, a carico del Comune;

i costi inerenti la realizzazione delle opere e la loro successiva manutenzione sono, nel caso di gestione in proprio, a carico del Comune e, nel caso di eventuale concessione a terzi, che, se subentranti ad opere già realizzate, si faranno carico della manutenzione e dovranno pagare un canone maggiore di quanto accantonato dal Comune, valutato con apposita perizia asseverata ed autorizzata con ulteriore provvedimento dell’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, a totale carico del Concessionario;

il Comune di Baceno (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi accantonati (percepiti, nel caso di eventuale concessione a terzi) in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento sono, nel caso di eventuale concessione a terzi, a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri