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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 24
D.D. 14 luglio 2006, n. 200

Comune di Oulx (TO) - Definizione delle aree di salvaguardia delle due opere di presa del Rio Sanita’, denominate Cota D’Anvers e Sanita’, che alimentano gli acquedotti delle Frazioni Puy e Beulard del Comune di Oulx (TO). Articolo 94 del Decreto Legislativo 152/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia delle due opere di presa del Rio Sanità, denominate Cota D’Anvers e Sanità, che alimentano gli acquedotti delle Frazioni Puy e Beulard del Comune di Oulx, sono definite come risulta nelle due planimetrie: Tav. 1 in scala 1:10.000, e Tav 2 in scala 1:1.000 e 1:2.000, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 94, comma 4, del Decreto Legislativo 152/2006.

A norma dell’art. 94, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Oulx dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonché agevolare la loro rilocalizzazione all’esterno dell’area di salvaguardia;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e d’adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 94, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 4, dell’art. 94, del Decreto Legislativo 152/2006 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Oulx, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

Il Comune di Oulx, d’intesa con il gestore dell’acquedotto, con l’Autorità d’Ambito Torinese n. 3, il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalle opere di presa dovrà:

- provvedere alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 94, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali procedendo, ove necessario, alla raccolta e convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia medesima;

- assicurarsi che le attività di pascolo e stabulazione del bestiame avvengano nel rispetto dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 152/2006;

- assicurarsi che le attività agricole, interessanti l’area di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. 236/1988 e al D.Lgs 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi.

In attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Oulx dovrà emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, e del D.Lgs 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Oulx è tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Torino, per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque delle opere di presa in argomento.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio