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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 22.1
D.D. 7 agosto 2006, n. 185

L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici al Gruppo Micologico Cebano “Rebaudengo e Peyronel”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 le persone:

Bertino Giovanni (omissis)

De Lotto Carla (omissis)

Fabbri Pietro (omissis)

Fechino Franco (omissis)

Galliano Giuseppe (omissis)

Galliano Maurizio (omissis)

Gatti Carlo (omissis)

Ghiglione Stefano (omissis)

Margaria Francesco (omissis)

Patetta Ezio (omissis)

Sciarra Giordano (omissis)

Tomatis Giuseppe (omissis)

Turco Alessandro (omissis)

Viora Aldo (omissis)

Martino Domenico (omissis)

Sito Luciano (omissis)

Berutti Paolo (omissis)

Scola Giovanni (omissis)

Berutti Germano (omissis)

Plassio Marco (omissis)

Raimondi Vilma (omissis)

Soddu Walter (omissis)

Tarò Massimo (omissis)

Voarino Sergio (omissis)

Gioannini Maria Teresa (omissis)

del Gruppo Micologico Cebano “Rebaudengo e Peyronel” Via XX Settembre 9 - 12073 Ceva (CN), alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine, nel quantitativo di 3 kg al giorno.

Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso la sede dell’Associazione sopraccitata e le mostre di volta in volta allestite.

L’attività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352.

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla schedatura e classificazione sistematica delle specie fungine; allestimento mostre micologiche; corsi di vario livello micologico.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che la presente autorizzazione non esime il soggetto privato testé autorizzato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino