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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 16.4
D.D. 6 settembre 2006, n. 187

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione del progetto di rinnovo e ampliamento, relativa al secondo quinquennio del progetto definitivo di sistemazione mediante attivita’ estrattiva Ambito 14 del P.d.A. localita’ Provana e Garettino, nei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO). Presentato dalla Societa’ Cave Provana S.p.A

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La società Cave Provana S.p.A. (omissis), con sede legale in Torino, Via Palmieri, 29, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004, alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località Provana a far data dal 1° gennaio 2007, sino al 31 dicembre 2011, limitatamente al secondo lotto quinquennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. Contestualmente ai lavori di coltivazione mineraria e di recupero ambientale relativi alla cava in località Provana, devono essere attuati anche i lavori di riqualificazione ambientale previsti nel secondo quinquennio, dal “Progetto definitivo di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva - Ambito 14 del Piano d’Area”, per le aree relative alla cava esaurita in località Garettino.

3. La presente autorizzazione assorbe, a seguito della Conferenza di Servizi ex. l.r. 44/2000, in data 7 agosto 2006, le autorizzazioni dei Comuni di Carignano e Carmagnola ai sensi del combinato disposto della l.r. 20/1989 e D.lgs. 42/2004.

4. Le successive fasi quinquennali, previste nel progetto definitivo approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con D.G.R. n. 51-8022 del 16 dicembre 2002, potranno essere autorizzate a seguito di istanze ex l.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.

5. La presente determinazione ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2007; pertanto la precedente autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 164 del 7 ottobre 2003, relativa alla realizzazione del primo lotto quinquennale del progetto di riassetto definitivo, mantiene la propria efficacia sino alla scadenza in data 31 dicembre 2006.

6. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

7. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 51-8022 del 16 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’intero progetto definitivo di sistemazione mediante attività estrattiva Ambito 14 del P.d.A. loc. Provana e Garettino dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), di cui l’intervento quinquennale in oggetto è parte.

8. La Società esercente è tenuta, prima della scadenza dell’autorizzazione in corso, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 164 del 7 ottobre 2003, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 4.441.000 (quattromilioni quattrocento quarantunmila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso

9. La fideiussione di cui al precedente punto 8 è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza all’autorizzazione vigente rilasciata con determina dirigenziale n. 164 del 7 ottobre 2003.

10. E’ facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell’importo della suddetta fidejussione in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

11. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 51-8022 del 16 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

12. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

13. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

14. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto