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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 16.4
D.D. 30 agosto 2006, n. 184

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995, 30/1999 e 44/2000. Autorizzazione per la sistemazione definitiva della cava in localita’ Cascina Sagrinosa del Comune di Saluggia (VC). Proponente CAV.TOMI

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società CAV.TO.MI. S.p.A. (omissis), con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI) Viale Italia n. 1, è autorizzata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 28/1990, 65/1995, 30/1999 e 44/2000 ad eseguire i lavori di recupero ambientale e di sistemazione definitiva della cava in località Cascina Sagrinosa del Comune di Saluggia entro il 31 dicembre 2006.

2. Il recupero ambientale deve essere attuato nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella precedente determinazione regionale n. 119 del 9 agosto 2002 e conformemente all’elaborato approvato nella Conferenza di Servizi del 14 marzo 2006 “Planimetria e sezioni di recupero ambientale e particolari costruttivi”; sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 e di escussione della fidejussione di cui al precedente punto 3.

4. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Saluggia (VC), al Consorzio Irriguo Ovest Sesia - Baraggia e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, ai fini dei compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 e dell’attuazione di tutte le prescrizioni previste nella presente determina.

5. La presente determinazione, fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

6. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto