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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2006, n. 27-3892

AA.SS.RR - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art.3 D.Lgs. n.502/1992 s.m.i.- D.G.R n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASL 19 di Asti - Atto n. 25 del 27.07.2006 “Modifiche atto Aziendale e adozione nuovo Atto”. Formulazione di rilievi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di prendere atto dell’adozione da parte del Commissario dell’ASL 19 di Asti della deliberazione n. 25 del 27.07.2006 “Modifiche atto Aziendale e adozione nuovo Atto”;

* di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000, i seguenti rilievi:

- i Centri di responsabilità professionale di cui all’art. 8 non rientrano nella ordinaria classificazione delle strutture organizzative previste dalle disposizioni normative in materia (D.lgs. 502/92 s.m.i., l.r. 10/95, CCNL 8.6.2000 s.m.i., D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000);

- l’art. 13 lett. c) deve distinguere e specificare le disposizioni per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Staff della Direzione generale e di Distretto; i provvedimenti discrezionali di nomina dei dirigenti devono essere adottati dal Direttore Generale (art. 3, D. lgs. 502/92 s.m.i.);

- si evidenzia l’incongruenza tra le previsioni aziendali di cui all’art. 8.1, lett. a (...Presidi ospedalieri riuniti...riportano direttamente al Direttore generale), all’art. 10 (...Dipendono direttamente dall’area strategica i Responsabili del Presidio di Asti e del realizzando Presidio della Valle Belbo ) e alla successiva fig. 1 (che evidenzia la dipendenza del Direttore Presidi Ospedalieri dall’area strategica); si rappresenta inoltre che la previsione di una S.O.C. Direzione Presidi Ospedalieri Riuniti e di ulteriore S.O.C. Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Riuniti non è conforme alle prescrizioni normative in materia (art. 4, comma 9, D. lgs 502/92 s.m.i., art. 22, comma 3, l.r. 10/95, D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000 par. 1.2, punto n. 7);

- le modalità di sostituzione in caso di assenza non sono conformi alle previsioni di cui all’art. 18 CCNL 8.6.2000 s.m.i.;

- vista la recente sentenza della Corte Costituzionale (233/2006), le previsioni di decadenza automatica di cui agli artt. 15 e 35 devono conformarsi alle disposizioni legislative e contrattuali in materia di incarichi di direzione di struttura complessa (art. 15 ter, D.lgs. 502/92 s.m.i. e art. 29 CCNL - e contratti individuali stipulati in attuazione);

- l’art. 25, lett. b) non contiene il riferimento alla recente normativa nazionale (D.lgs 163/2006 - nuovo Codice degli Appalti );

- l’art. 27 deve riprodurre un sistema di incentivazione coerente con le previsioni di cui all’art. 50 ss. del CCNL 8.6.2000 s.m.i.;

- l’art. 32 in materia di controlli interni non disciplina la funzione di valutazione e controllo strategico di cui al D.Lgs. 286/99 (come modificato dall’art. 31 del D.L. 223/06, e relativa legge di conversione 248/06) ed alla D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000, all. B), Tit. IV ;

- l’Azienda deve disciplinare, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, i tempi per la costituzione del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000, All. B che ha recepito l’accordo Stato-Regioni del 21.1.99);

- l’art. 4, del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, s.m.i. stabilisce che gli incarichi di struttura complessa possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della Sanità; l’esigenza aziendale di identificare le strutture complesse di nuova istituzione in relazione alla specificità delle rispettive competenze (Medicina veloce, Traumatologia) deve pertanto trovare contemperamento con dette previsioni normative; per la medesima esigenza di connotazione delle competenze, si reputa inoltre opportuna la ridenominazione delle strutture semplici costituenti articolazione di strutture complesse con identica denominazione ( es. SOC Farmacia ospedaliera/SOS Farmacia ospedaliera, SOC Pediatria/SOS Pediatria, ecc);

- l’Atto aziendale non esplicita la configurazione organizzativa e le competenze delle strutture in staff al Direttore Generale; in generale per tutte le strutture amministrative aziendali e in particolare per le strutture in staff denominate “Direzione assistenza”, “Vigilanza attività sanitarie territoriali” e “Ufficio analisi fabbisogni sanitari” devono essere valutati ed esplicitati motivazioni, obiettivi, vantaggi in termini di razionalizzazione organizzativa e ottimizzazione di risorse;

- in relazione alla S.O.S. Nucleo Interservizi Vigilanza l’atto aziendale non esplicita il modello organizzativo che supporta la funzione di vigilanza interservizi (anche per detta struttura è necessario indicare motivazioni, obiettivi, specificità tecniche della funzione, vantaggi in termini di razionalizzazione organizzativa e ottimizzazione di risorse);

- l’atto aziendale dovrà essere integrato con l’indicazione delle principali competenze e della dotazione organica attribuita a ciascuna articolazione organizzativa (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000 par. 1.2, punto n. 7), e dei dipartimenti funzionali, ove previsti, con la specificazione delle strutture afferenti;

- la realizzazione dei contenuti dell’Atto Aziendale concernenti l’assetto organizzativo, ed in particolare l’eventuale espansione o avvio di nuove attività, deve risultare compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda in esito ai provvedimenti regionali di programmazione ed indirizzo; l’attivazione di nuove strutture complesse (di cui all’art. 15 ter, comma 2, D. lgs 502/92 s.m.i.) si intende, peraltro, subordinata all’approvazione, da parte dell’Amministrazione Regionale, del Piano Strategico di Riqualificazione dell’Assistenza e di Riequilibrio Economico - Finanziario ed è altresì condizionata alla conformità ai rigorosi limiti imposti dalla legge finanziaria nazionale (L. 266/2005, art. 1, comma 198 ss.);

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. 18/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)