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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2006, n. 33-3828

Accantonamento a favore della Direzione di Sanita’ Pubblica della somma di Euro 50.000,00 sul cap. 14851/06 per l’attuazione dei programmi previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla L.R. 26 luglio 1993, n. 34

A relazione dell’Assessore Valpreda:

La Regione Piemonte, in attuazione della legge 14 agosto 1991 n. 281, ha promulgato la L.R. n. 34 del 26 luglio 1993, con la quale ha inteso promuovere e disciplinare la tutela ed il controllo degli animali di affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale e la tutela della salute pubblica.

La succitata legge regionale all’art. 12 prevede che sia realizzato, da parte dei Comuni, con il concorso delle ASL il censimento delle colonie feline, sia per limitare il randagismo felino sia per salvaguardare la salute pubblica, nonché garantire la sanità ed il benessere dei gatti randagi.

Gli interventi realizzati dai Comuni, mirati alla risoluzione dei problemi di ordine igienico-sanitario correlati alla presenza di colonie feline libere, devono prevedere un programma così strutturato:

- predisposizione del censimento delle colonie oggetto di intervento chirurgico, loro localizzazione, consistenza numerica dei maschi e delle femmine, nonché motivazione e priorità di intervento;

- elenco dei medici veterinari liberi professionisti incaricati e la relativa bozza di convenzione;

- elenco delle Associazioni di volontariato per la protezione degli animali affidatarie;

- previsione globale di spesa.

L’iter di approvazione prevede che i progetti inviati ai Servizi Veterinari delle ASL competenti per una preliminare valutazione siano in ultimo trasmessi ai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria di zona per l’individuazione delle priorità d’intervento.

Considerato che le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni, singoli o associati, e che la Regione può assegnare a tali enti contributi derivanti dai fondi di cui all’art. 8 comma 2 della legge 281 sopra richiamata, per garantire lo svolgimento dei programmi si rende necessario accantonare la somma di Euro 50.000,00 disponibile sul capitolo 14851 del bilancio regionale per il 2006.

Gli importi ai beneficiari verranno impegnati ed erogati con successive determinazioni dirigenziali a seguito di approvazione da parte della Direzione Sanità Pubblica.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all’unanimità,

delibera

di accantonare, per le ragioni in premessa espresse, a favore della Direzione Sanità Pubblica, la somma di Euro 50.000,00 sul cap. 14851 (SIOPE 1535) sul bilancio regionale per il 2006. (A.101442)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)