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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2006, n. 22-3995

Art. 40 L.R.14/2006-Approvazione criteri per l’accesso ai contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia. Accantonamento di euro 250.000,00 (cap.14965/2006)

A Relazione dell’Assessore Migliasso:

Visto l’art. 40 della L.R.14/2006, che ha istituito il “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia” per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell’integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza;

dato atto che la normativa sopra richiamata prevede che i fondi siano erogati nella forma di contributi al Comune di residenza del soggetto che ha subito la violenza, per i seguenti tipi di intervento (art. 40, comma 3):

a) sostegno economico e finanziario delle famiglie all’interno delle quali si è verificato l’episodio di violenza e da cui, per effetto di provvedimento giudiziario, è stato allontanato il soggetto che provvede al mantenimento;

b) sostegno economico e finanziario delle famiglie che, al di fuori del caso di cui alla lettera a), dimostrano l’esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore;

accertato che a norma dell’art. 40 L.R.14/2006, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità di accesso ai contributi e ne definisce la misura dell’erogazione;

considerato che gli interventi di cui alle lettere a) e b) comma 2) art. 40, sopra richiamati, rientrano tra le funzioni di sostegno e tutela materno-infantile che i Comuni esercitano singolarmente, se capoluogo di provincia, oppure, nei restanti casi, in forma associata tramite delega ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, secondo le modalità previste dall’art. 9, commi 1, 2, 3 e 5 della L.R.1/2004;

viste la D.G.R. n. 42-29997 del 2.5.2000, di approvazione delle Linee guida regionali per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni minori, che prevede, all’Allegato B, che tutti i casi siano seguiti dagli Operatori socio-sanitari di territorio in raccordo con l’Equipe Multidisciplinare di riferimento;

appare opportuno procedere all’approvazione dei criteri per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 40 L.R.14/2006, specificati nell’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, prevedendo che l’erogazione dei contributi medesimi avvenga a favore dei Soggetti gestori di residenza dei minori che hanno subito la violenza, in qualità di Soggetti delegati all’esercizio delle funzioni di sostegno in oggetto da parte dei Comuni;

in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui all’art. 40 L.R.14/2006, il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo è fissato dal I luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Le istanze inviate saranno verificate dalla Direzione Politiche Sociali ai fini dell’assegnazione dei contributi spettanti con apposita Determinazione del Dirigente Responsabile.

Agli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento si fa fronte con la somma complessiva di euro 250.000,00, che si provvede ad accantonare a favore della Direzione Politiche Sociali sul cap. 14965/2006, che presenta la necessaria disponibilità.

Si dà atto che i criteri di assegnazione approvati con la presente Deliberazione potranno essere oggetto di verifica ed eventuale revisione e/o integrazione a conclusione della prima annualità di finanziamento.

Tutto ciò premesso,

La Giunta regionale,

vista la L. 269/98,

visto l’art. 17 della L.R. 51/97,

visto l’art. 40 della L.R.14/2006,

vista la D.G.R. n. 42-29997 del 2.5.2000,

acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione/Autonomie Locali, espresso in data 13.9.2006,

acquisito il parere della IV Commissione Consiliare in data 3.10.2006,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l’accesso ai contributi di cui al “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, istituito dall’art. 40 L.R.14/2006 per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell’integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, contenuti nell’Allegato 1, parte integrante della presente Deliberazione;

- di accantonare a favore della Direzione Politiche Sociali la somma di euro 250.000,00 sul cap. 14965/2006 (Acc. 101518), che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare mandato al Direttore Regionale Politiche Sociali di provvedere agli adempimenti conseguenti al bando di cui all’allegato 1;

- di dare, infine, atto che i criteri di assegnazione approvati con la presente Deliberazione potranno essere oggetto di verifica ed eventuale revisione e/o integrazione a conclusione della prima annualità di finanziamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Criteri per l’accesso ai contributi di cui al Fondo regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia - Art. 40 L.R.14/2006

a) Destinatari dei contributi

Possono presentare istanza di contributo ai sensi dell’art.40 L.R.14/2006 i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che, nel periodo di riferimento, hanno avuto in carico nuclei familiari all’interno dei quali si è verificato un episodio di pedofilia, realizzando i seguenti interventi:

A) sostegno economico e finanziario delle famiglie all’interno delle quali si è verificato l’episodio di violenza e da cui, per effetto di provvedimento giudiziario, è stato allontanato il soggetto che provvede al mantenimento;

B) sostegno economico e finanziario delle famiglie che, al di fuori del caso di cui alla lettera a), dimostrano l’esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del

minore. Rientrano in tale tipologia le casistiche per le quali sussistano denunce o segnalazioni da parte dei Servizi all’Autorità Giudiziaria per episodi di presunta pedofilia.

Nell’ambito di questa seconda tipologia, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per Interventi a favore delle famiglie che, pur presentando adeguate capacità genitoriali, per necessità di protezione devono allontanarsi dal proprio ambiente di vita o da una situazione di rischio.

b) Spese ammissibili a contributo

Sono considerate ammissibili a contributo le spese erogate nel periodo I luglio 2005-30 giugno 2006 a favore dei casi in carico rientranti nelle tipologie di cui alle lettere A) e B) del punto precedente.

In particolare, sono ammesse le seguenti voci di spesa:

* contributi economici continuativi

* contributi economici a carattere “una tantum” finalizzati alla sistemazione presso la nuova residenza individuata (quali ad esempio cauzioni e spese di trasloco)

* spese per la fruizione di servizi (rette servizi socio-educativi o educativi, buoni mensa...)

* spese di trasporto

* spese sostenute in forma diretta o indiretta per garantire un’abitazione o una sistemazione temporanea della famiglia.

c) Entità del contributo

L’entità del contributo sarà fissata fino ad una quota massima dell’80% delle spese ammissibili erogate dal Soggetto gestore per ciascun caso in carico nel periodo di riferimento.

Nel caso in cui l’ammontare dei contributi previsti superi la somma stanziata a bilancio regionale, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

d) Tipologia istanza

I Soggetti Gestori che intendono presentare istanza dovranno indicare, secondo la modulistica che sarà approvata con apposita Determinazione Dirigenziale, le seguenti informazioni:

* numero di famiglie in carico nel periodo I luglio 2005-30 giugno 2006;

* interventi attivati secondo le modalità previste dall’.art 40, comma 3, lett A) e B);

* importo delle spese erogate dal I luglio 2005 al 30 giugno 2006 per l’attuazione dei suddetti interventi per ciascuna famiglia, suddiviso nelle tipologie di cui al Punto b)-Spese ammissibili a contributo;

* attestazione che i casi sono seguiti dagli Operatori dei servizi socio-sanitari in raccordo con l’Equipe Multidisciplinare per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori competente per territorio, secondo quanto previsto dalla DGR n. 42-29997 del 2 maggio 2000, “Approvazione linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari”.

e) Modalità di presentazione delle istanze di contributo, ammissibilità delle istanza e termine di presentazione

Le istanze dovranno essere redatte e presentate secondo le modalità che saranno approvate con apposita Determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Politiche Sociali.

f) Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi.

Sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici competenti, l’assegnazione e l’erogazione dei contributi ai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali interessati saranno disposte contestualmente con apposita Determinazione del Dirigente responsabile della Direzione Politiche Sociali.

g) Verifiche e controlli

L’Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull’effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di contributo e sull’attuazione degli interventi.

h) Trattamento dei dati personali

A norma dell’Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si forniscono le informazioni seguenti:

Il trattamento che si effettuerà ( art. 13):

* ha le seguenti finalità: concessione dei contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia;

* sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati del Settore Programmazione della Direzione Politiche Sociali;

* i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell’ufficio incaricato del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino- Piazza Castello n. 165

Il responsabile del trattamento è il Dott. Giampaolo Albini - Dirigente Settore Programmazione della Direzione Politiche Sociali.

Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D. Lgs 196/2003.