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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

Codice 25.9
D.D. 31 agosto 2006, n. 1456

Ditta: Comune di Ghiffa. Nulla osta ai soli fini idraulici per la ricostruzione molo foraneo e manutenzione straordinaria della struttura metallica attracco turistico, sistemazione area verde in localita’ spiaggia Baj. Lago Maggiore - Comune di Ghiffa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che al comune di Ghiffa possa essere rilasciata l’autorizzazione per la ricostruzione molo foraneo e manutenzione straordinaria della struttura metallica attracco turistico, sistemazione area verde in località spiaggia Baj, nel Lago Maggiore in Comune di Ghiffa;

La ricostruzione del molo foraneo, la manutenzione della struttura metallica, la realizzazione di scaletta metallica, la sistemazione dell’area a verde e della scaletta in pietra di accesso, la sostituzione del solaio di copertura della darsena con realizzazione delle rampa di accesso e il rifacimento del tetto del gazebo sono situati nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) le opere dovranno essere eseguite in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici delle opere in argomento, in particolare il molo foraneo e la struttura metallica affiancata dovranno essere verificati alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso;

3) il comune di Ghiffa è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole