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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

Codice 25.9
D.D. 31 agosto 2006, n. 1454

Ditta: Comune di Cannobio. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di infrastrutture e punti di approdo per l’accoglienza del turismo nautico itinerante antistanti la passeggiata a lago del Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che al Comune di Cannobio possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture e punti di approdo per l’accoglienza del turismo nautico itinerante antistanti la passeggiata a lago in Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore.

Il progetto prevede il dragaggio dell’area antistante il pontile esistente e la realizzazione di due pontili galleggianti, che dovranno essere posti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) i pontili galleggianti dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) l’ancoraggio dei pontili ai corpi morti dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dell’acqua sia nel caso di minima che in quello di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;

3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento anche in relazione alle sollecitazioni indotte dal e al muro di sostegno della passeggiata a lago;

4) il Comune di Cannobio è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole