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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006
Codice 25.9
D.D. 31 agosto 2006, n. 1454
Ditta: Comune di Cannobio. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di infrastrutture e punti di approdo per laccoglienza del turismo nautico itinerante antistanti la passeggiata a lago del Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
che al Comune di Cannobio possa essere rilasciata lautorizzazione per la realizzazione di infrastrutture e punti di approdo per laccoglienza del turismo nautico itinerante antistanti la passeggiata a lago in Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore.
Il progetto prevede il dragaggio dellarea antistante il pontile esistente e la realizzazione di due pontili galleggianti, che dovranno essere posti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione che, debitamente vistati da questUfficio, vengono restituiti al richiedente, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) i pontili galleggianti dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) lancoraggio dei pontili ai corpi morti dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dellacqua sia nel caso di minima che in quello di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dellopera in argomento anche in relazione alle sollecitazioni indotte dal e al muro di sostegno della passeggiata a lago;
4) il Comune di Cannobio è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole