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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2006, n. 47-3911

Programma Pari: autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’INPS

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Visto il Programma PARI (Programma d’Azione per il Re-Impiego) approvato dal Ministero del Lavoro (decreto direttoriale Direzione Generale Ammortizzatori sociali e Incentivi all’occupazione del 18/3/2005) e affidato ad Italia Lavoro S.p.A;

vista la lettera della Regione Piemonte (prot. 23378/15/15) del 3/8/2005 con la quale richiede al Ministero l’utilizzo di risorse del programma PARI per un ammontare complessivo di Euro 3.600.000,00, al fine di integrare queste risorse nei più complessivi programmi regionali di ricollocazione;

viste le comunicazioni del Ministero (lettere del 5/08/2005 e del 17/10/2005) con le quali veniva riconosciuta per azioni ascrivibili al programma PARI in Piemonte la somma di Euro 2.300.000,00;

vista l’ulteriore comunicazione del Ministero del 3/07/2006 con la quale si integravano le risorse del programma PARI precedentemente assegnate per gli interventi in Piemonte, portando l’ammontare globale delle risorse disponibili ad Euro 2.950.000,00, ripartite come segue secondo le diverse tipologie di azioni:

1. azioni di reimpiego 700.000,00 euro;

2. voucher formativi 1.250.000,00 euro;

3. contributi all’inserimento lavorativo di disoccupati 1.000.000,00 euro;

e preso atto che tali somme sono state assegnate ad Italia Lavoro;

vista la DGR n.80- 3515 del 24/07/2006 con la quale la Regione Piemonte formula gli indirizzi per l’attuazione del Programma PARI sul proprio territorio;

considerato che nella succitata deliberazione la Regione Piemonte indica, tra l’altro che una parte del Programma per un ammontare di Euro 1.000.000,00, è destinata ad interventi sperimentali su gruppi target specifici di disoccupati (donne e over45) privi di ammortizzatori sociali, per un complessivo di circa 220 unità,sotto forma di sussidi alla persona;

considerato che in linea generale le azioni dei percorsi, come da Programma PARI, prevedono: orientamento mirato al target, di gruppo e individuale; definizione di un piano di azione individuale; percorsi di rimotivazione e rinforzo di sé; eventuale inserimento in percorsi formativi; ricerca attiva; contatto imprese; eventuale inserimento in tirocinio; inserimento al lavoro;.

considerato che nella DGR n.80- 3515 del 24/07/2006 la Regione Piemonte indica i criteri per la selezione delle persone da inserire nei percorsi, in coerenza con le misure di politica del lavoro già adottate dalla Regione Piemonte, e che la Regione si impegna ad individuare, su segnalazione delle Province, i nominativi delle persone di cui trattasi;

visto che le risorse per la concessione di tali sussidi verranno erogate tramite l’INPS con modalità fissate con una nota del 12/12/2005 del Ministero del Lavoro; il sostegno al reddito è previsto nella misura di 450,00 Euro mensili per un massimo di 10 mesi, durante i quali le persone verranno inserite in percorsi di reimpiego sulla base di progettazioni concordate con le singole Province, con il coinvolgimento diretto dei Centri per l’impiego;

visto che tali procedure richiedono che Italia Lavoro comunichi all’INPS l’elenco dei 220 destinatari dei sussidi come individuati dalla Regione Piemonte su segnalazione delle Province piemontesi;

considerata l’esigenza di sottoscrivere una apposita convenzione con l’INPS;

vista la circolare dell’INPS n. 17740 del 21 giugno 2006 e lo schema di convenzione in essa proposto;

la Giunta Regionale ai sensi di legge:

delibera

di autorizzare il Direttore della Direzione formazione professionale - lavoro dr. Giuseppe De Pascale a sottoscrivere una convenzione con l’INPS sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN MERITO AL PROGRAMMA P.A.R.I

Per la corresponsione da parte dell’INPS del sussidio speciale di cui all’art. 6 del Decreto del 18 marzo 2005 del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardante la Regione Piemonte e i cui oneri sono posti a carico del Fondo per l’Occupazione.

In data ___________ l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato dal Direttore Regionale per ___________ e la Regione Piemonte rappresentata da__________________;

- visto il citato Decreto Direttoriale del 18 marzo 2005;

- vista la nota del Ministero del Lavoro - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione n. 14/0012350 del 12 dicembre 2005 - avente ad oggetto “modalità di erogazione contributi per l’inserimento lavorativo Programma P.A.R.I.”;

- visti in particolare l’articolo 6 del suddetto Decreto e il punto II della citata nota del 12 dicembre 2005;

- considerato che possono aver titolo al sussidio di cui trattasi soltanto i lavoratori che durante il periodo di corresponsione del sussidio stesso non siano percettori di indennità di mobilità, di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, di trattamento CIGS o CIGO, o di altre indennità o sussidi similari la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione;

- rilevato che il costo di gestione per l’erogazione del sussidio in parola, pari a 30,60 euro + IVA per ciascun lavoratore e per tutto il periodo di validità della Convenzione, è posto a carico del Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 236/93;

- vista la destinazione di risorse per il Piemonte sul Programma PARI, come da comunicazione del Ministero del Lavoro n° 14/0010223 del 17/10/2005 e successive integrazioni

- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 80-3515 adottata dalla Regione Piemonte in data 24/07/2006

convengono

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

2. L’INPS, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Direttoriale di cui in premessa, provvederà ad erogare a lavoratori disoccupati, per un ammontare di euro 1.000.000,00 e per un numero complessivo di 220 destinatari, che saranno nominativamente indicati dalla Regione Piemonte, un sussidio mensile lordo di 450 euro, senza prestazioni accessorie e per un periodo definito fino a un massimo di 10 mesi.

3. Al fine di consentire all’INPS di provvedere ai suddetti pagamenti con le modalità di cui al successivo punto 4 la Regione Piemonte - tramite Italia Lavoro - comunicherà tempestivamente, e comunque entro il giorno 15 di ciascun mese, alla Direzione Generale dell’INPS - Progetto Interventi in Favore dell’Occupazione - i nominativi dei lavoratori aventi titolo a fruire del suddetto sussidio nonché ogni notizia rilevante ai fini della durata, della cessazione o sospensione dello stesso, ivi compresi tra l’altro eventuali periodi di lavoro a tempo determinato o di partecipazione a corsi di formazione;

4. Il sussidio di cui trattasi verrà corrisposto direttamente dall’INPS ai lavoratori beneficiari entro l’ultimo giorno di ciascun mese.

5. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore a fruire del sussidio di cui trattasi non sono di competenza dell’INPS ma della Regione Piemonte.

6. La presente Convenzione ha validità per un massimo di 12 mesi.

7. L’INPS e la Regione Piemonte potranno procedere alla verifica dell’attuazione della presente Convenzione e concordare eventuali parziali modifiche, se necessarie.

Data ___/___/_______

per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

per la Regione