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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2006, n. 21-3886
Attivazione del sistema di controllo previsto dallarticolo 3 quater della L.R. 13.05.1980, n. 39 e s.m.i. su alcuni vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) prodotti in Piemonte
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di adottare il sistema di controllo di cui allarticolo 3 quater della Legge regionale 13.05.1980, n. 39 e s.m.i. per i seguenti vini a denominazione di origine controllata: Barbera dAsti (approvato con D.M. 13.10.200) anche per la menzione superiore e le sottozone Tinella, Nizza, Colli Astiani; Barbera del Monferrato (approvato con D.M. 26.07.2001) anche per la menzione superiore; Piemonte (approvato con D.M. 22.11.1994) nella sola tipologia Barbera; Dolcetto dAsti (approvato con D.P.R. 10.06.1974) anche nella qualificazione superiore; Dolcetto dAcqui (approvato con D.P.R. 01.09.1972) anche nella qualificazione superiore; Dolcetto dOvada (approvato con D.P.R. 01.09.1972) anche nella qualificazione superiore; Monferrato (approvato con D.M. 22.11.1994) nella sola tipologia Dolcetto.
Di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale lindividuazione della data da cui entrerà in vigore luso della fascetta regionale di garanzia.
Per le partite di vini già certificati idonei ai sensi del D.M. 25.07.2003 è fissato un termine per lo smaltimento di 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione, decorso il quale le giacenze ancora presenti presso i confezionatori dovranno essere sottoposte nuovamente a certificazione e dovranno essere poste in commercio munite della fascetta regionale di garanzia.
Sono in ogni caso esentate dallapplicazione della fascetta regionale di garanzia le partite di vino provenienti dalle uve raccolte nella vendemmia 2004 ed antecedenti.
I confezionatori che detengono partite di vino già certificate possono richiedere lassegnazione delle fascette regionali di garanzia a condizione che dette partite siano sottoposte a nuova certificazione di idoneità ai sensi del D.M. 25.07.2003.
Di affidare alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura la gestione del sistema di controllo e di demandare alla Direzione Sviluppo dellAgricoltura - Progetto Sistema Territorio - Sviluppo e Tutela delle Produzioni Viticole ed Enologiche la stipula di apposite convenzioni con il sistema delle Camere di commercio.
Di demandare alla Direzione Sviluppo dellAgricoltura - Progetto Sistema Territorio - Sviluppo e Tutela delle Produzioni Viticole ed Enologiche, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione:
* lindividuazione dei soggetti da autorizzare alla stampa delle fascette regionali di garanzia, e di approvare il costo di vendita della fascetta regionale di garanzia tenuto conto di quanto comunicato dal sistema delle Camere di Commercio circa i costi di gestione del sistema di controllo. A tal fine il sistema delle Camere di commercio dovrà comunicare in modo dettagliato i costi complessivi per la gestione del sistema di controllo, rapportati alla singola fascetta regionale di garanzia, al fine di stabilire il prezzo di cessione della stessa;
* ladozione dei provvedimenti necessari per linventariazione delle giacenze di vini per le Denominazioni di origine controllate i quali si applica il sistema di controllo;
* lo studio, la progettazione e lesecuzione dei logotipi previsti nellarticolo 47 delle Istruzioni per lapplicazione della L.R. n. 39/80;
* ladozione di ogni altra prescrizione che si renda necessaria nella fase di avviamento del sistema di controllo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto Regionale e dellart. 14 D.P.G.R. n. 8/R 2002.
(omissis)