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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2006, n. 21-3886

Attivazione del sistema di controllo previsto dall’articolo 3 quater della L.R. 13.05.1980, n. 39 e s.m.i. su alcuni vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) prodotti in Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di adottare il sistema di controllo di cui all’articolo 3 quater della Legge regionale 13.05.1980, n. 39 e s.m.i. per i seguenti vini a denominazione di origine controllata: Barbera d’Asti (approvato con D.M. 13.10.200) anche per la menzione “superiore” e le sottozone “Tinella”, “Nizza”, “Colli Astiani”; Barbera del Monferrato (approvato con D.M. 26.07.2001) anche per la menzione “superiore”; Piemonte (approvato con D.M. 22.11.1994) nella sola tipologia “Barbera”; Dolcetto d’Asti (approvato con D.P.R. 10.06.1974) anche nella qualificazione “superiore”; Dolcetto d’Acqui (approvato con D.P.R. 01.09.1972) anche nella qualificazione “superiore”; Dolcetto d’Ovada (approvato con D.P.R. 01.09.1972) anche nella qualificazione “superiore”; Monferrato (approvato con D.M. 22.11.1994) nella sola tipologia “Dolcetto”.

Di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale l’individuazione della data da cui entrerà in vigore l’uso della fascetta regionale di garanzia.

Per le partite di vini già certificati idonei ai sensi del D.M. 25.07.2003 è fissato un termine per lo smaltimento di 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione, decorso il quale le giacenze ancora presenti presso i confezionatori dovranno essere sottoposte nuovamente a certificazione e dovranno essere poste in commercio munite della fascetta regionale di garanzia.

Sono in ogni caso esentate dall’applicazione della fascetta regionale di garanzia le partite di vino provenienti dalle uve raccolte nella vendemmia 2004 ed antecedenti.

I confezionatori che detengono partite di vino già certificate possono richiedere l’assegnazione delle fascette regionali di garanzia a condizione che dette partite siano sottoposte a nuova certificazione di idoneità ai sensi del D.M. 25.07.2003.

Di affidare alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura la gestione del sistema di controllo e di demandare alla Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Progetto “Sistema Territorio - Sviluppo e Tutela delle Produzioni Viticole ed Enologiche” la stipula di apposite convenzioni con il sistema delle Camere di commercio.

Di demandare alla Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Progetto “Sistema Territorio - Sviluppo e Tutela delle Produzioni Viticole ed Enologiche”, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione:

* l’individuazione dei soggetti da autorizzare alla stampa delle fascette regionali di garanzia, e di approvare il costo di vendita della fascetta regionale di garanzia tenuto conto di quanto comunicato dal sistema delle Camere di Commercio circa i costi di gestione del sistema di controllo. A tal fine il sistema delle Camere di commercio dovrà comunicare in modo dettagliato i costi complessivi per la gestione del sistema di controllo, rapportati alla singola fascetta regionale di garanzia, al fine di stabilire il prezzo di cessione della stessa;

* l’adozione dei provvedimenti necessari per l’inventariazione delle giacenze di vini per le Denominazioni di origine controllate i quali si applica il sistema di controllo;

* lo studio, la progettazione e l’esecuzione dei logotipi previsti nell’articolo 47 delle Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 39/80;

* l’adozione di ogni altra prescrizione che si renda necessaria nella fase di avviamento del sistema di controllo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 14 D.P.G.R. n. 8/R 2002.

(omissis)