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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98, D.G.P. n. 90/05. Giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto ed autorizzazione all’esercizio della cava detta Volpe nel Comune di Beura Cardezza (VB), in capo alla ditta Bionda Sergio. Determinazione n. 411 del 10/08/2006

Il Dirigente

(omissis)

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i.;

- la D.G.P. 90/05;

- la L.R. n. 69/78;

- la L.R. 28/96;

- la L.R. 23/96;

- il D.P.A.E. Regione Piemonte;

- la L.R. 45/89;

- la L. 447/95;

- il D.Lgs. 42/04;

- la L.R. 56/77 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 624/96;

- il D.P.R. n. 128 del 09/04/1959;

- il D.P.C.M. del 01/03/1991;

- il D.Lgs. 277/91;

- D.L. n. 285/92 e s.m.i.

- la D.G.R. 112-31886 del 03/10/1989;

- la C.P.G.R. n. 2/AGR del 31/01/1990;

- il D.M. LL. PP. Del 11/03/1988;

- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

- la L.R. 44/00 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 267/00;

- la L. 241/90, s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/2006;

- il Decreto del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 12 del 22/06/2006 avente per oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Settori dell’Ente”.

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del 11/08/2004, 23/09/2004, 11/11/2004, 20/06/2005, 27/03/2006 e 24/05/2006.

Rilevato che l’esercizio dell’attività di coltivazione della cava in oggetto così come proposta e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni emerse nell’ambito della Conferenza di Servizi, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione, svolta nell’ambito della Conferenza di Servizi, di poter esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale.

determina

1. Di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di “coltivazione della cava detta Volpe localizzata nel Comune di Beura Cardezza (VB)”, della durata di anni 10 (dieci), presentato con istanza ns. prot. n. 0030794 del 15/06/2004 dalla Ditta Bionda Sergio con sede legale nel Comune di Beura Cardezza (VB) in via Laugezzo n. 7 - Fraz. Cuzzego.

2. Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dall’art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di 3 (tre) anni dalla data del presente atto; scaduto il termine senza che sia stata iniziata l’attività di coltivazione il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 40/98, s.m.i., le determinazioni concordate nella Conferenza di Servizi sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei Soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98, s.m.i..

4. Di approvare il progetto ed autorizzare l’esercizio per una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente atto (data scadenza 10.08.2011), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra elencata e di quanto riportato al precedente punto 3, relativamente alla coltivazione della cava di beola detta Volpe sita nel Comune di Beura Cardezza (VB) da parte della Ditta Bionda Sergio con sede legale nel Comune di Beura Cardezza (VB) in via Laugezzo n. 7 - Fraz. Cuzzego, in riferimento alla documentazione presentata dalla Ditta stessa e restituita, unitamente alla presente Determinazione, alla Ditta in n. 1 (uno) copia timbrata e firmata in ogni sua parte dal Dirigente del 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal Responsabile del Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente atto.

5. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al precedente punto 1 e l’approvazione e l’autorizzazione di cui al precedente punto 4 sono subordinati al rispetto delle prescrizioni emerse nell’ambito della Conferenza di Servizi ed in particolare riportate nel verbale della sesta seduta del 24/05/2006 (Allegato A), nel parere, prot. n. 2981 del 30.05.2006, del Corpo Forestale dello Stato - Coord. Prov. le di Verbania ai sensi della L.R. 45/89 (Allegato B), nonché nel parere, prot. n. 29231 del 08.06.2006, del IV Settore - Servizio Viabilità della Provincia del Verbano Cusio Ossola ai sensi del D.L. n. 285/92 e s.m.i. (Allegato C), costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. Di dare atto che l’approvazione e l’autorizzazione di cui al precedente punto 4 ha validità ai sensi e per gli effetti della normativa elencata in precedenza in riferimento a quanto espresso nell’ambito della Conferenza di Servizi dai Soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98, s.m.i., ognuno per quanto di competenza, con riferimento dalla data del presente atto e nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 5.

7. Di dare atto che le opere e gli interventi previsti nell’ambito del secondo quinquennio di coltivazione della cava in oggetto, ai quali è applicato il Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui al punto 1, dovranno essere autorizzati, da parte del Comune di Beura Cardezza, ai sensi delle L.L.R.R. n. 28/96 e n. 23/96. Il Comune potrà procedere autonomamente all’autorizzazione del completamento del progetto fino al 30.06.2015 (data di scadenza del contratto di affitto Rep. n. 661 del 05.04.2006).

8. Di dare atto che eventuali varianti di tipo sostanziale al progetto esaminato dovranno essere preventivamente sottoposte alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. di cui all’art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i..

9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione dell’opera.

10. Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e s.m.i..

11. Di notificare la presente Determinazione alla Ditta Bionda Sergio con sede legale nel Comune di Beura Cardezza (VB) in via Laugezzo n. 7 - Fraz. Cuzzego.

12. Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale ai Soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i. e alle Autorità di Supporto all’Organo Tecnico Provinciale nonché all’Ufficio di Segreteria Generale dell’Ente per la pubblicazione all’Albo ed al Segretario Generale.

13. Di dare atto che avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell’atto o, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza dell’atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Mauro Proverbio