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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Approvazione del disciplinare suppletivo relativamente alla variante alla concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Chisone in Comune di San Germano Chisone assentita alla Soc. Ticiesse srl. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1109-300742 del 19.9.06 - Codice univoco: TO-A-10084

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di approvare il disciplinare suppletivo di concessione - conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale - che recepisce le varianti alla concessione di derivazione d’acqua dal T. Chisone in Comune di San Germano Chisone originariamente assentita con il RD n. 1140 del 17.3.1930. I nuovi parametri risultano essere i seguenti: portata massima 6000 l/sec, portata media 3400 l/sec, salto mt 9.50, potenza nominale media prodotta kw 317;

2. che la Soc. Ticiesse srl - (omissis) - con sede in 10040 Cumiana, Strada Torino 37 - è riconosciuta titolare della concessione sopra citata;

3. nella esecuzione delle opere in variante e durante la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- il concessionario é tenuto a garantire in ogni condizione idrologica il deflusso minimo vitale a valle dell’opera di presa nella misura indicata nel disciplinare suppletivo di concessione; l’esercizio della derivazione dovrá venire sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale a detto valore;

- il concessionario, trattandosi di impianto soggetto al rilascio del Deflusso Minimo Vitale ai sensi della D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, è tenuto a posizionare in corrispondenza della sezione di rilascio del DMV un cartello indicatore dei termini relativi al deflusso minimo vitale nonché un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipogie adatte a un pubblico non specialistico;

- il concessionario dovrá apporre e mantenere per tutta la durata della concessione idonei capisaldi alla soglia della paratoia di immissione, dello sfioratore e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua;

- il concessionario dovrà apporre e mantenere per tutta la durata della concessione alla struttura esterna dell’opera di captazione, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell’opera;

4. prima della realizzazione delle opere in alveo, il concessionario dovrá comunicare ai sensi degli artt. 7 e 28 del R.D. 22.11.1914 n. 1486 “Regolamento per la pesca fluviale e lacuale” e smi, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori al Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Provincia, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell’ecosistema acquatico interessato;

5. ultimati i lavori il concessionario è tenuto a presentare a questo Servizio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

- entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

- entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

6. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’ottenimento da parte del concessionario della autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per i lavori da eseguirsi in alveo;

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19.9.06:

(omissis)

Art. 6
Deflusso minimo vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente e senza indennizzo alcuno, a valle dell’opera di presa sul T. Chisone, la portata istantanea minima di 2025 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E’ facoltà dell’Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare. L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"