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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di San Pietro Val Lemina (Torino)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 01/08/2006. Modifica al regolamento igienico edilizio (artt. 13-14-18-20)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare l’art. 13 “Altezza dei fronti della costruzione (Hf)” del Regolamento Edilizio comunale, sostituendo il comma 2 come segue:

c. 2 Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri (m) tra l’estradosso dell’ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

2) di modificare l’art. 14 “Altezza delle costruzioni” del Regolamento Edilizio, sostituendolo come segue:

L’altezza della costruzione, misurata in metri (m) è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13

3) di modificare l’art. 18 “Superficie utile lorda della costruzione (SUL)” del Regolamento Edilizio comunale, sostituendo il comma 2 come segue:

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai “bow window” ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai “pilotis”, alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli; per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; i locali cantina, se realizzati fuori terra, devono essere in numero massimo di uno e di superficie massima di mq 6; se realizzati al piano interrato, la superficie massima consentita, per ciascuna unità immobiliare, è pari a mq 20;

g) ai cavedi;

h) i locali tavernetta e lavanderia già esistenti, situati ai piani interrati, solo se di pertinenza esclusiva della residenza.

4) di modificare l’art. 20 “Volume della costruzione” del Regolamento Edilizio comunale, sostituendo i commi 2 e 3 come segue:

2. Per l’ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l’altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l’estradosso dell’ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.

3. Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma dell’art. 13.

5) di dare atto che il nuovo testo, con le modifiche ed integrazioni soprariportate, risulta conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con D.C.R. n. 548/9691 del 29.07.99.

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR e la sua trasmissione alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 08.07.1999 n. 19.