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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 40

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2006, n. 2-3973

Adempimenti conseguenti le ordinanze del TAR Piemonte n. 491, 492, 493 del 4/10/2006 in merito all’approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati selvatici, alle variazioni del carniere e alle variazioni dei periodi di prelievo di cui alla D.G.R. 104-3625 del 2/8/2006

A relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la L.R. 4 settembre 1996 n. 70;

vista l’ordinanza n. 491 del 4 ottobre 2006 con la quale il TAR Piemonte ha accolto, in relazione alla D.G.R. n. 104-3625 del 2.8.2006, la domanda della misura cautelare limitatamente alle determinazioni della medesima D.G.R. concernenti le variazioni del carniere, del periodo di prelievo, nonché del piano di abbattimento selettivo agli ungulati, relativamente ai caprioli;

viste le ordinanze nn. 492 e 493 in data 4 ottobre 2006 con le quali il TAR Piemonte ha accolto, con riferimento alla DGR n. 104-3625 del 2.8.2006, la domanda della misura cautelare limitatamente alle determinazioni della medesima DGR concernenti l’approvazione dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati, la variazione del carniere e la variazione del prelievo così come riportati nell’allegato A) della medesima D.G.R.;

ritenuta la sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, all’annullamento d’ufficio della D.G.R. n. 104-3625 del 2.8.2006, limitatamente alle determinazioni fatte oggetto di misura cautelare dalle citate ordinanze TAR Piemonte nn. 491, 492, 493, e all’adozione di un nuovo provvedimento, in considerazione della necessità di garantire, ai sensi della l.r. n. 70/1996, l’avvio dell’attività venatoria;

ponderati e bilanciati gli interessi dei destinatari del provvedimento nonché di quelli dei controinteressati;

considerato infatti che, in assenza di tempestivi provvedimenti dell’Amministrazione regionale, il citato esercizio venatorio verrebbe ad essere fortemente compromesso se non addirittura precluso per la corrente stagione venatoria;

ritenuto pertanto, alla luce dei suesposti motivi, di procedere all’annullamento d’ufficio della DGR n. 104-3625 nelle parti sospese dai provvedimenti del Giudice amministrativo e di procedere con la presente deliberazione alla riapprovazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, delle relative variazioni del carniere e dei periodi di prelievo;

vista la D.G.R. n. 51-3143 del 12/06/2006 con la quale è stato approvato il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2006/2007;

considerato che, ai sensi dell’art. 44 comma 4 della l.r. 70/96, il calendario venatorio prevede l’esercizio dell’attività venatoria alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo e subordinatamente all’effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi, volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

visto l’art. 7, lett. C) dell’allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 in base al quale il Comitato di gestione “promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; provvede, sulla base di appositi censimenti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati e li sottopone all’approvazione della Giunta regionale”;

vista la D.G.R. n. 21-6685 del 22 luglio 2002, con cui la Giunta regionale istituisce ed avvia l’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 70/96, per le attività di supporto tecnico alla Giunta nel coordinamento della pianificazione faunistica, territoriale e ambientale;

vista la D.G.R. n. 53-11899 del 2 marzo 2004 di approvazione della revisione delle Linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti, che stabilisce che i piani di prelievo annuali sono approvati dalla Giunta regionale, previa istruttoria tecnica dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, nonché le modalità con cui effettuare i censimenti a cui devono attenersi i Comitati di gestione;

vista la D.G.R. n. 44-15252 del 30/3/05, con la quale sono stati approvati i Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici (PPGU) negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini (CA), relativi al quadriennio 2005-2008;

viste le proposte con le quali i Presidenti dei CA e degli ATC richiedono:

- l’autorizzazione al prelievo selettivo delle specie: cervo, capriolo, daino, muflone e cinghiale nel territorio di competenza;

- l’anticipazione e la posticipazione del periodo dell’attività venatoria agli stessi ungulati;

- la variazione del carniere stagionale di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96;

viste, altresì, le relazioni pervenute dall’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente S.p.A. (IPLA), a cui è stato affidato il coordinamento dei tecnici faunistici regionali con Convenzione n. 8680/03, che hanno l’incarico di coordinare i censimenti effettuati in ciascun ATC e CA, ove si attesta che le metodiche di censimento applicate nonché i criteri seguiti per la formulazione dei piani di prelievo sono conformi a quanto previsto dalle succitate Linee guida;

sentito in merito alle proposte dei piani di prelievo l’Istituto Nazionale sulla fauna selvatica (INFS) che ha espresso il suo parere con nota del 21/7/06, prot 5412;

stabilito di accogliere le considerazioni formulate dell’INFS nel suddetto parere relativamente alla chiusura del prelievo nei distretti Acqui e Trisobbio dell’ATC AL 4;

ritenuto inoltre, in riferimento alle ulteriori osservazioni formulate dall’INFS in relazione ai piani di prelievo, di attenersi ai seguenti parametri e valutazioni tecniche, assunte dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, e di seguito sintetizzate:

* nell’elaborazione dei piani di prelievo si è tenuto conto non soltanto dei risultati dei censimenti dell’anno precedente, come indicato nel parere INFS, ma, in modo più esaustivo, di tutta la serie storica disponibile per ogni distretto, sia per quanto riguarda i censimenti che per quanto riguarda i risultati dei piani di prelievo, con particolare riferimento ai casi in cui si è ravvisata una diminuzione nel numero di animali contati durante le operazioni di censimento rispetto all’ultimo anno;

* le percentuali di prelievo proposte sono in linea con quanto stabilito dai Piani quinquennali di Programmazione per la Gestione degli Ungulati (PPGU) predisposti dai singoli Istituti di gestione (DGR n.44-15252 del 30.3.2005);

* i dati rilevati dai censimenti in battuta su area campione sono stati integrati con quelli ricavati con altre metodiche di censimento quale, ad esempio, il conteggio notturno con faro, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Linee guida e così da garantire una valutazione tecnicamente adeguata della consistenza reale della fauna;

* relativamente al numero di animali derivanti dai censimenti per osservazione diretta in aree boscate appenniniche si sono altresì valutati gli esiti dei censimenti e delle serie storiche degli anni precedenti assicurando una corretta stima;

tenuto altresì conto che le Linee Guida per la formulazione dei piani di prelievo degli ungulati prevedono, fra gli obiettivi da conseguire, “il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale”;

considerato che con la D.G.R. n. 37-9266 del 5 maggio 2003, la Giunta regionale ha inoltre stabilito che gli ATC e CA, nella predisposizione delle proposte dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, debbano tenere altresì conto dell’obiettivo della riduzione dei danni alle produzioni agricole ed alle altre attività antropiche, nonché alla circolazione stradale;

considerato pertanto l’andamento dei danni alle colture e l’aumento generale degli incidenti stradali causati dalla specie, così come desunti dalle serie storiche decennali presenti nella banca dati faunistica regionale, curata dall’Osservatorio regionale, e ravvisato un trend in crescita sia per i primi (danni) che per i secondi (incidenti), causati in particolare da cinghiali e da caprioli;

dato atto che, in relazione alla variazione del carniere stagionale esistono le condizioni di cui all’art. 46, comma 3 della l.r. 70/96 sia in ragione della constatazione dell’incremento dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale come sopra descritti, sia in relazione alla verifica della presenza e della consistenza delle specie, accertata sulla base dei censimenti sopra indicati, finalizzati alla formulazione del piano di prelievo complessivo;

dato inoltre atto che le Linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti, di cui alla D.G.R. n. 53-11899 del 2 marzo 2004, individuano tra gli obiettivi generali della gestione venatoria “il completamento dei piani di prelievo” e considerato che in molti CA e ATC il numero dei cacciatori è inferiore al numero di capi prelevabile, e che pertanto ne deriva che la variazione del carniere, così come proposta, consente un prelievo più efficace e teso al completamento del piano;

visto inoltre che la variazione del carniere, così come richiesta dagli ATC e CA, non comporta comunque un aumento del numero totale di capi prelevabile;

considerato che, in relazione alle variazioni dei periodi dell’esercizio venatorio, le situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali sono state prese in considerazione nelle relazioni elaborate per ciascun C.A. ed A.T.C. dai coordinatori faunistici regionali, nonché desunte dall’analisi dei P.P.G.U. che forniscono, tra l’altro, una accurata descrizione delle caratteristiche vegetazionali, orografiche, morfologiche e colturali di ogni distretto in cui si articola l’A.T.C. ed il C.A.;

visto inoltre il parere reso dall’INFS ai sensi dell’art. 45 l.r. n. 70/96 e pervenuto in data 5/10/06, prot. 6823 in merito alla variazione del carniere stagionale e alle variazioni dei periodi di prelievo, dal quale si desume che “i tempi di prelievo degli ungulati indicati risultano biologicamente e tecnicamente accettabili e che il carniere stagionale corrisponde ai piani di prelievo autorizzati”;

considerato inoltre che, così come evidenziato dall’INFS, sono comunque stati adottati dalla Regione Piemonte numerosi strumenti normativi e di controllo in grado di evitare il superamento dei tetti numerici previsti, tra i quali, in particolare i centri di controllo, che garantiscono il conteggio puntuale dei capi abbattuti e consentono la chiusura dell’attività venatoria in tempo utile ad evitare il superamento del piano previsto;

rilevato che, relativamente alla modifica dei periodi dell’attività venatoria agli ungulati, i termini sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1, lett. f) della citata L.R. 70/96, fermo restando il divieto all’esercizio venatorio nelle giornate di domenica del mese di agosto;

considerata l’istruttoria tecnica dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, come previsto dalla D.G.R. n. 53-11899 del 2 marzo 2004, che ha valutato le richieste dei piani di prelievo, delle variazioni di carniere e dei periodi per l’esercizio del prelievo, verificandone la validità tecnica e la sostenibilità ambientale, e verificandone altresì la corrispondenza con le Linee Guida per il prelievo degli ungulati approvate con D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/2004, e con i Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici, approvati con D.G.R. 44-15252 del 30/3/05;

sentito in merito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica nella riunione del 26 luglio 2006;

ritenuto, per i sopra esposti motivi, di procedere all’annullamento d’ufficio della DGR n. 104-3625 del 2.8.2006 nella parte in cui approva i piani di prelievo selettivo agli ungulati, le variazioni al carniere stagionale e i periodi di prelievo ed il relativo allegato A), nonché nella parte in cui anticipa l’apertura dell’attività venatoria della specie cinghiale al 17 settembre 2006 nell’ATC VC1 e nell’ATC VC2, e di fare salve le disposizioni della medesima DGR concernenti l’organizzazione e le modalità di prelievo nonchè le determinazioni concernenti la modifica di alcuni distretti dei CA TO3, ATC AT2, ATC AL 4 previsti dal PPGU 2004-2008 (Piani di programmazione e gestione ungulati) approvati con D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/04, e i relativi allegati sotto le lettere B) e C) , el lo studio di fattibilità per la cattura a titolo sperimentale di 100 esemplari di capriolo nell’ATC AL 4;

ritenuto pertanto di autorizzare con la presente deliberazione e per le motivazioni indicate in premessa così come riportato nell’Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

* i piani di prelievo selettivo degli ungulati selvatici per la stagione 2006-2007

* la modifica dei termini del periodo dell’esercizio dell’attività venatoria;

* la variazione del carniere stagionale di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96;

considerata infine la necessità di dare immediata esecutività alla presente deliberazione dal momento che sussistono ragioni di urgenza volte a consentire l’immediato avvio dell’attività venatoria.

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

* di procedere all’annullamento d’ufficio della D.G.R. n. 104-3625 del 2.8.2006 nella parte in cui approva i piani di prelievo selettivo agli ungulati, le variazioni al carniere stagionale e i periodi di prelievo con il relativo allegato A), nonché nella parte in cui anticipa l’apertura dell’attività venatoria della specie cinghiale al 17 settembre 2006 nell’ATC VC1 e nell’ATC VC2;

* di approvare, per i motivi indicati in premessa, i piani di prelievo selettivo agli ungulati, le variazioni del carniere stagionale e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportato nell’Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

* di dare immediata esecutività alla presente deliberazione considerato che sussistono ragioni di urgenza volte a consentire l’immediato avvio dell’attività venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato