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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 40

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 59-3970

Art. 20, comma 7 l.r.70/96. Approvazione dei piani di abbattimento numerici della tipica fauna alpina nelle aziende faunistico-venatorie

A relazione dell’Assessore Taricco:

Visto l’art. 20 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70;

vista la DGR n. 13-25059 del 20 luglio 1998, modificata con successiva DGR n. 15-27562 del 14.6.1999, con la quale sono state approvate le linee guida per gli adempimenti tecnici dei direttori concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 51-3143 del 12.6.2006 con la quale è stato approvato, a norma dell’art. 45 della L. R. 70/96, il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione venatoria 2006/2007;

considerato che, ai sensi dell’art. 20, comma 7 della l.r. 70/96, nelle aziende faunistico-venatorie è autorizzata la caccia secondo piani annuali di abbattimento - proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale - elaborati sulla base della consistenza faunistica delle specie cacciabili presenti in azienda allo stato naturale, compreso l’esito della fase riproduttiva accertata con censimenti estivi, così come stabilito dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e successive modificazioni;

viste le richieste dei piani di abbattimento numerici relativi alle specie: coturnice, pernice bianca, gallo forcello e lepre variabile, presentate dai concessionari, ai sensi delle citate linee guida;

considerato che, le proposte di piano sono state sottoposte alla valutazione dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica istituito con D.G.R. n. 21-6685 del 22 luglio 2002 e successive modificazioni, il quale con nota n. 7599 del 18.09.2006 ha formulato delle osservazioni e ha proposto delle modifiche rispetto al quantum richiesto, dai direttori concessionari;

preso atto che l’Osservatorio ha formulato le proprie osservazioni, sulla base dei dati relativi ai censimenti effettuati, valutando la consistenza numerica di capi prelevabili proposta dalle aziende venatorie, analizzando l’adeguatezza di tali dati numerici rispetto a idonei criteri tecnici, e giungendo ad indicare alla Giunta regionale il numero dei capi inseribili nei piani di abbattimento numerici;

ritenuta quindi la congruità dell’analisi condotta dall’Osservatorio anche in considerazione della approfondita valutazione della consistenza faunistico, operata mediante un raffronto tra i dati dei censimenti effettuati nelle singole aziende con quelli del Comprensorio alpino di riferimento;

considerato che le valutazioni tecniche dell’Osservatorio sono state condotte anche alla luce dell’incidenza dei divieti all’attività venatoria imposti dal decreto legge 16 agosto 2006 n. 251 nell’ambito delle zone a protezione speciale (ZPS) commisurando il piano di abbattimento numerico alle riduzioni delle aree venabili ed escludendo pressioni troppo elevate su aree ridotte;

considerato che il carattere prudenziale nel dimensionamento dei capi prelevabili si pone in coerenza con i principi conservativi che presiedono alla disciplina, anche comunitaria (Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”), di tre delle specie oggetto del presente provvedimento e risponde adeguatamente alle esigenze di tutela delle stesse;

considerato che per quanto riguarda la specie lepre variabile, in assenza di metodologie di censimento riconosciute scientificamente, le proposte di piani di abbattimento numerici sono formulate sulla base dell’andamento degli abbattimenti delle passate stagioni venatorie;

ritenuto pertanto che i piani di abbattimento numerici individuati nella tabella allegata alla presente deliberazione, alla luce dell’istruttoria tecnica condotta dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica siano idonei a garantire il mantenimento dei livelli di consistenza e densità di popolazione della specie coturnice, pernice bianca, gallo forcello e lepre variabile;

ritenuto che, per quanto riguarda i piani di abbattimento numerici relativi alle specie: coturnice, pernice bianca, gallo forcello e lepre variabile, si dovrà provvedere immediatamente, ad abbattimento avvenuto, all’apposizione del contrassegno inamovibile ed alla rimozione dallo stesso delle tacche relative al giorno e mese e successivamente, a cura del concessionario, si dovrà redigere apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell’animale abbattuto in originale e duplice copia, con le seguenti destinazioni: l’originale da trasmettere all’Assessorato regionale alla Tutela della fauna, una copia da consegnarsi all’abbattitore e una copia da trattenersi dalla direzione dell’azienda faunistico-venatoria.

Il contrassegno e le schede di rilevamento dati verranno messi a disposizione del concessionario dalla Regione;

ritenuto, pertanto, di approvare i piani di abbattimento numerici relativi alle specie: coturnice, pernice bianca, gallo forcello e lepre variabile nelle aziende faunistico-venatorie così come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, tenendo conto delle osservazioni fatte dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica con la sopraccitata nota;

- ritenuto, altresì, di stabilire;

- l’inizio dell’esercizio dell’attività venatoria alle suddette specie dall’8 ottobre 2006;

- la chiusura dell’esercizio dell’attività venatoria alla specie coturnice al tramonto dell’8 novembre 2006;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i piani di abbattimento numerici nelle aziende faunistico-venatorie relativi alle specie: coturnice, pernice bianca, gallo forcello e lepre variabile così come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, che tengono conto delle osservazioni formulate dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica con nota n. 7599 del 18.09.2006;

- di stabilire l’inizio dell’esercizio dell’attività venatoria alle suddette specie dall’8 ottobre 2006;

- di stabilire la chiusura dell’esercizio dell’attività venatoria alla specie coturnice al tramonto dell’8 novembre 2006.

Per quanto riguarda i piani di abbattimento numerici relativi alle specie: coturnice, pernice bianca, gallo forcello e lepre variabile, si dovrà provvedere immediatamente, ad abbattimento avvenuto, all’apposizione del contrassegno inamovibile ed alla rimozione dallo stesso delle tacche relative al giorno e mese e successivamente, a cura del concessionario, si dovrà redigere apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell’animale abbattuto in originale e duplice copia, con le seguenti destinazioni: l’originale da trasmettere all’Assessorato regionale alla Tutela della fauna, una copia da consegnarsi all’abbattitore e una copia da trattenersi dalla direzione dell’azienda faunistico-venatoria.

Il contrassegno e le schede di rilevamento dati verranno messi a disposizione del concessionario dalla Regione.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai direttori concessionari e alle Province competenti per territorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Giunta regionale