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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 40

Codice 16.4
D.D. 17 maggio 2006, n. 84

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata “Bric Carleva’” nel territorio dei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO), presentata dalla Societa’ Nuova Cives s.r.l. con sede legale in Savona via Paleocapa 11/9 e sede operativa in Vidracco, localita’ Crose

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Alla Società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in via Paleocapa 11/9 Savona e sede operativa in località Crose, Vidracco (TO), (omissis) è concesso il rinnovo della Concessione Mineraria per magnesite e olivina, denominata “Bric Carlevà” nei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO) sino all’8 maggio 2011. Tenuto conto dell’analoga validità quinquennale dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con D.G.R. n. 14-2760 del 9 maggio 2006, la concessione comprende pertanto la realizzazione della 1a fase del progetto.

2. L’area della Concessione è pari a 125 ettari;

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in Euro 4.430,00 (Euro quattromilaquattrocentotrenta/00), pari a Euro 35,44 (trentacinque/44) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 5950 del bilancio 2006 (Accertamento n. 65/06) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Bric Carlevà, Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte TO)”. L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) continuare a corrispondere la tassa regionale sulle concessioni regionali pari al 100% del canone annuo anticipato, di cui alla precedente lettera a), ai sensi della Legge del 16 maggio 1970, n. 281 da versare tramite Conto Corrente Postale n. 189100 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” - capitolo 1205 (Accertamento n. 65/06) per l’anno 2006, causale “Tassa sulle concessioni regionali, Concessione mineraria Bric Carlevà, Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO)” corrispondente a Euro 4.430,00 (Euro quattromilaquattrocentotrenta/00), pari a Euro 35,44 (Euro trentacinque/44) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione.

c) corrispondere alla Regione Piemonte la “Tariffa del diritto di escavazione” indicata all’art. 6 della l.r. 21 aprile 2006 n. 14, secondo le modalità che saranno definite nell’atto di Giunta regionale come espressamente previsto al co. 1 del citato art. 6.

d) I sopraccitati importi saranno aggiornati dall’Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

e) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14-2760 dell’ 9 maggio 2006 e dagli allegati alla medesima;

f) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

g) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

h) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

i) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartire dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

l) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di Euro 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell’Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

m) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare;

n) presentare entro tre mesi dalla comunicazione del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 14-2760 del 9 maggio 2006, a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 234.076,00 (euroduecentotrentaquattromilasettantasei/00). La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

o) stipulare entro tre mesi dalla comunicazione del presente atto, come previsto dalla D.G.R. n. 14-2780 del 9 maggio 2006, con le amministrazioni comunali di Baldissero Canavese e Vidracco la Convenzione allegata in bozza al progetto relativa agli impegni di manutenzione della Roggia del Mulino (Baldissero Canavese) e della Strada comunale Via Torre Cives (Vidracco). Integrando la medesima con la previsione di una commissione di controllo in cui oltre alla Società esercente la miniera siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione dell’area Protetta, il Comune di Vidracco, il Comune di Baldissero Canavese e il Corpo Forestale dello Stato.

4. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto e), la Società concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell’art. 10 della citata l.r. 40/1998.

5. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

6. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto