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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 40

Codice 16.4
D.D. 1 giugno 2006, n. 98

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per l’adeguamento del progetto di coltivazione, finalizzato alla sistemazione ambientale, della cava di sabbia e ghiaia in localita’ Pila Zona A del Comune di Cerrione (BI) esercita dalla Societa’ Barbera Agostino e Natale S.n.c.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Barbera Agostino e Natale S.n.c. (omissis), con sede legale in Biella Via Fratelli Rosselli, 162, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla modifica del progetto di coltivazione e risistemazione ambientale approvato con D.G.R. n. 52-11786 del 2 settembre 1996 e successiva D.D. n. 1 del 27 gennaio 1999 e alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località La Pila Zona A del Comune di Cerrione (BI), per un anno dalla data della comunicazione del presente atto.

2. La coltivazione ed il recupero ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A che fa parte integrante della presente determinazione, nonché di quelle contenute nella determina dirigenziale del Comune di Cerrione n. 3/2006 del 1 marzo 2006, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo il disposto della delega di cui all’art. 13 comma 1 della l.r. n. 20 del 3 aprile 1989.

3. La manutenzione dell’area prevista e prescritta nell’allegato A, per le opere di recupero e riqualificazione ambientale, comprende anche la manutenzione delle strutture archeologiche sino alla cessione delle aree all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

5. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 180.000 (cento ottanta mila) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Cerrione (BI) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

6. La cauzione di cui al precedente punto 5 è sostitutiva, di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla precedente ‘autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1 del 27 gennaio 1999.

7. La Società esercente è tenuta a corrispondere alla Regione Piemonte la “Tariffa del diritto di escavazione” indicata all’art. 6 della l.r. 21 aprile 2006 n. 14, secondo le modalità che saranno definite nell’atto di Giunta regionale come espressamente previsto al co. 1 del citato art. 6.

8. Entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società è altresì tenuta a nominare il direttore dei lavori responsabile in merito alla riqualificazione ambientale dell’area prevista all’art. 7 della convenzione stipulata con l’Ente di Gestione in data 26 aprile 2006.

9. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, nell’Allegato A e il mancato rispetto della convenzione costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

10. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Cerrione (BI), all’Ente di Gestione dell’Area Protetta e alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978.

11. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

12. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto