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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 40

Codice 16.4
D.D. 5 aprile 2006, n. 61

L.R. 22.11.1978 n. 69 e s.m.i. “Progetto di rinnovo dell’attivita’ estrattiva di sabbia e ghiaia in localita’ Molinello del Comune di Moncalieri (TO), finalizzata al recupero ambientale”, ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Societa’ Cave Moncalieri S.p.A.. Modifiche e integrazioni alla D.D. n. 386 del 1 dicembre 2005

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. A modifica della determina dirigenziale n. 386 del 1 dicembre 2006, di richiedere alla Società Cave Moncalieri S.p.A., con sede legale in Moncalieri, Corso Savona, 76 (omissis), in sostituzione della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 3.844.000 Euro (tremilioni ottocento quaranta quattromila euro), prevista dalla citata determina dirigenziale n. 386 del 1 dicembre 2006, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 2.200.000 Euro (duemilioni duecento mila euro), ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Moncalieri e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

2. La suddetta fidejussione deve essere presentata entro 30 gg. dalla comunicazione del presente atto.

3. Sulla base degli aggiornamenti annuali previsti ai punti 6.8.1 e 7.1 dell’allegato B alla determina dirigenziale n. 386 del 1 dicembre 2006, quota parte dell’importo della cauzione sopraccitata, a seguito di richiesta della Società Cave Moncalieri, potrà essere liberata solo previa esecuzione di interventi di recupero ambientale (riempimenti e riqualificazioni progettate) superiori alla differenza tra l’importo della cauzione prevista dalla determina dirigenziale n. 386 del 1 dicembre 2006 e l’importo richiesto al punto 1. del presente atto.

4. La fidejussione di cui al precedente punto 1. è sostitutiva di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con d.g.r. n. 126-13204 del 2 marzo 1992.

5. La mancata presentazione della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria di cui al punto 1. della presente determinazione costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

6. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Moncalieri e all’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese, per opportuna conoscenza.

7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

8. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto