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Bollettino Ufficiale n. 40 del 5 / 10 / 2006

Codice 25.3
D.D. 10 agosto 2006, n. 1386

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 34/06 per taglio vegetazione in alveo e lungo le sponde del torrente Bard, torrente Giglio e rio Supita in Comune di Venaus e Comune di Novalesa (TO). Richiedente. Comunita’ Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia con sede in Bussoleno (TO) - Via Trattenero, 15 - ad eseguire gli interventi in oggetto, nelle posizioni e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare gli stessi lavori;

3. il materiale legnoso sradicato potrà essere liberamente rimosso e allontanato dall’alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;

4. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo e/o sulle sponde dovrà essere depositato esclusivamente nelle aree all’uopo individuate e comunque poste al di sopra del livello di massima piena con tempo di ritorno duecentennale;

5. circa gli interventi in progetto, dovrà essere interessato il competente ufficio del Corpo Forestale dello Stato al fine di accertare l’esistenza dell’eventuale valore economico del materiale legnoso proveniente dalle operazioni di taglio e pulizia;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori e gli interventi in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori e degli interventi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico, ecc.);

13. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà accertare l’esistenza di eventuali sovrapposizioni con altri interventi da effettuarsi da parte di Enti diversi, al fine di un corretto coordinamento nell’esecuzione degli interventi;

14. il soggetto autorizzato, qualora il Corpo Forestale dello Stato accertasse un valore economico del materiale legnoso proveniente dai tagli di vegetazione, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere da parte del Settore scrivente il provvedimento concessorio ai sensi della L.R. 12/2004 e del D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004; nel caso in cui il Corpo Forestale dello Stato accertasse un valore economico nullo del materiale legnoso proveniente dai tagli di vegetazione, si autorizza l’occupazione del sedime demaniale per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi