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Bollettino Ufficiale n. 40 del 5 / 10 / 2006

Codice 25.3
D.D. 3 agosto 2006, n. 1344

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Lavori di sistemazioni spondali e regimazioni acque torrente Orco in localita’ Formolosa in Comune di Locana” presentato dal Comune di Locana - esclusione del progetto dalla “fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998"

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di non sottoporre il progetto “Lavori di sistemazioni spondali e regimazioni acque Torrente Orco in Località Fornolosa in Comune di Locana”, presentato dal Comune di Locana, alla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento.

Aspetti relativi alla fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo:

1.1 dovrà essere inserito nella documentazione progettuale un inquadramento dell’area relativamente alla programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti con particolare attenzione all’ubicazione di eventuali impianti fissi, all’individuazione dell’area di sosta dei mezzi utilizzati, all’area di stoccaggio degli idrocarburi, dei reflui e dei materiali di scavo e costruzione, alla viabilità utilizzata dai mezzi di cantiere per accedervi;

1.2 dovrà essere prodotta ampia documentazione fotografica a colori delle aree interessate dagli interventi di sistemazione idraulica con punti di ripresa che consentano di valutare l’impatto visivo determinato dall’inserimento dei manufatti in progetto;

1.3 dovranno essere approfonditi gli impatti connessi alla fase di cantiere, quali ad esempio l’incremento del traffico, l’intorbidamento delle acque, i possibili inquinamenti del corpo idrico; dovranno essere indicate le caratteristiche delle superfici destinate allo stoccaggio di materiali e di sostanze chimiche, delle aree destinate al rifornimento ed alla manutenzione dei mezzi d’opera; dovranno inoltre essere indicate le mitigazioni/prescrizioni da adottarsi in fase di cantiere nel corso degli interventi in alveo, quali ad esempio le regimazioni provvisorie del corso d’acqua e gli accorgimenti da adottarsi per evitare rischi di contaminazione del suolo e delle acque;

1.4 dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

1.5 occorrerà valutare se gli interventi possano determinare, nel corso dei lavori, alterazioni dell’alimentazione delle falde presenti e delle caratteristiche stratigrafiche ed idrauliche degli acquiferi che le contengono; risulta essenziale valutare se vi sia una relazione diretta tra la falda ed il corso d’acqua e se, quindi, esiste la possibilità di una contaminazione della falda o di una variazione del suo regime idrologico nel corso dei lavori;

1.6 il progetto definitivo/esecutivo dovrà sviluppare la progettazione degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto, con elaborati di dettaglio degli interventi previsti; le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee ed arbustive autoctone adatte alle condizioni stazionali; dovrà inoltre essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo la realizzazione delle opere stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

1.7 il progetto definitivo/esecutivo dovrà prevedere l’individuazione e la quantificazione dei materiali inerti occorrenti per la realizzazione dell’opera nonché l’indicazione delle cave di approvvigionamento come previsto dagli artt. 15 e 26 del D.P.R. n. 554/1999;

1.8 nel caso di interventi in prossimità di ricettori sensibili, o di insediamenti anche isolati posti nell’intorno dell’area di intervento, occorrerà effettuare una previsione dei livelli acustici indotti e verificare il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica vigente, se disponibile, adeguando di conseguenza il cronoprogramma dei lavori e la durata delle operazioni di cantiere;

Aspetti relativi alla fase di cantiere ed all’esecuzione dei lavori:

1.9 durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque; in particolare dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

1.10 dovranno essere adottate, per l’intera durata dei lavori, a cura dell’Impresa, tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall’inquinamento da parte dei reflui originati dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;

1.11 le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al Decreto Legislativo 152/99 e successive integrazioni e modifiche ed in ogni caso qualsiasi scarico dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente in materia;

1.12 le acque di lavaggio betoniere e le acque di supero dei cls che contengono una forte componente di materiale solido, dovranno essere adeguatamente trattate prima della loro immissione nell’impianto di trattamento generale;

1.13 dovrà essere prevista la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno classificati “rifiuti speciali” e, quindi, smaltiti a discarica autorizzata;

1.14 dovrà essere garantita l’impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri e l’adozione di un protocollo di gestione dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali;

1.15 in caso di periodi particolarmente siccitosi, favorevoli al sollevamento delle polveri in atmosfera, durante le lavorazioni si dovrà provvedere alla bagnatura delle strade e del piazzale di cantiere percorsi dai mezzi operativi;

1.16 a tutela dell’ittiofauna presente, prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Torino, le operazioni di allontanamento della stessa; risulta importante non prevedere interventi durante il periodo riproduttivo dell’ittiofauna;

1.17 al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Orco attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua e da concentrare il più possibile i tempi delle operazioni di scavo;

1.18 il recupero dei massi nell’alveo del torrente Orco finalizzati alla realizzazione della scogliera dovrà essere attuato in maniera non concentrata per evitare rasature eccessive dell’alveo e per mantenerne il più possibile la sua naturalità;

1.19 al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di “banalizzazione” dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario;

1.20 il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

1.21 al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione della difesa spondale, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovranno essere effettuati i ripristini delle medesime con interventi di inerbimento preceduti da lavorazioni del terreno atte a ripristinare le condizioni originarie di tessitura del suolo. Relativamente alle sponde oggetto di risagomatura, dovrà essere effettuato un inerbimento delle zone di raccordo tra gli argini in pietra ed il piano di campagna;

1.22 le testate delle scogliere dovranno essere ricoperte di terra vegetale e, ove possibile, dovranno essere raccordate correttamente alla sommità delle sponde e repentinamente inerbite;

1.23 dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98; inoltre si ritiene opportuno che il Direttore dei Lavori trasmetta all’ARPA una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio;

2) di stabilire che il soggetto proponente prima dell’inizio dei lavori dovrà richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell’opera (autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004 - vincolo paesaggistico, autorizzazione di cui alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico, procedure autorizzative relative alle zone classificate sismiche previste dalla D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1/DOP del 27.04.2004, permesso di costruire, ecc.).

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo quanto stabilito dal vigente Statuto.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi