Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 40 del 5 / 10 / 2006

Codice 25.9
D.D. 3 agosto 2006, n. 1318

Autorizzazione idraulica n. 98/06 per la realizzazione di n. 10 attraversamenti di rii vari con tubazione gas metano in Comune di Druogno (VB). Richiedente: Enel gas SpA

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Enel Gas (omissis) al mantenimento delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

* l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

* il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

* questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

* l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.).

3. il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole