Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 40 del 5 / 10 / 2006

Codice 25.8
D.D. 28 luglio 2006, n. 1284

Autorizzazione idraulica in sanatoria - pratica n. 2019 - ditta Zanero Gianfranco-Eco Progetto Z - richiesta di utilizzo area demaniale, reliquato ex alveo Roggia Fonna in Comune di Crescentino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

in relazione alle motivazioni di seguito enunciate:

- in quanto la superficie totale del nuovo tracciato della roggia risulta maggiore rispetto alla precedente;

- la capacità di invaso conseguente alla maggiore estensione dell’asta, ottenuta con il nuovo tracciato, è maggiore, quindi in linea con i principi stabiliti dall’Autorità di Bacino per quanto attiene alle ristrutturazioni idrauliche;

- le sezioni idrauliche sono state aumentate rispetto alla situazione preesistente.

di autorizzare in sanatoria le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le curve nel nuovo tratto di roggia dovranno essere modificate dando alle stesse dei profili più sinuosi in modo da limitare i fenomeni erosivi sulle sponde esterne, le quali potranno essere ulteriormente protette mediante il rivestimento con geotessuto antierosivo;

- dovrà essere data continuità alla sponda sinistra realizzandola in terra, a profilo rialzato rispetto al piano campagna circostante, evitando, tuttavia, di rialzare la stessa ad una quota superiore rispetto a quella esistente in destra;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del tratto oggetto di intervento, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- la Ditta dovrà trasmettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed idonea documentazione cartografica e fotografica attestante l’avvenuto recepimento delle prescrizioni tecniche sopra riportate;

- l’autorizzazione non solleva la ditta Zanero dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486, 08/10/1931 n. 1604, del D.P.R. 10/06/1955 n. 987, relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.

L’efficacia del presente provvedimento è comunque subordinata all’accatastamento al Demanio fluviale del nuovo tracciato della roggia; il non ottemperare alla suddetta condizione, nel termine di 60 gg dalla data di ricevimento della presente, comporterà l’invalidità del nulla osta idraulico rilasciato.

Pertanto è fatto altresì obbligo alla Ditta di trasmettere nei tempi stabiliti la documentazione comprovante l’avvenuto accatastamento di cui sopra.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Arturo Bracco