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Bollettino Ufficiale n. 40 del 5 / 10 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Novara

Determina n. 1561 del 10.04.2006 - T.U. 1775/33 e LL.RR. 5/94, 22/96 e 61/2000, DPGR n. 4/R del 05.03.01 e DPGR n. 10/R del 29.07.03. Concessione preferenziale di derivazione d’acqua da un pozzo nel comune di Terdobbiate ad uso potabile. Ditta: Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino s.r.l. - Via Crosa, 92 - Cerano

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, all’ Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino s.r.l. con sede in Via Crosa, 92 nel Comune di Cerano - (omissis), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua sotterranea mediante il prelievo di 23.9726 l/sec medi da 1 pozzo ubicato nel territorio del Comune di Terdobbiate, foglio di mappa n. 8 particella catastale n. 26, per uso Potabile;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 04/04/2006 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario dovrà corrisponderà alla Regione Piemonte anticipatamente, di anno in anno, l’importo di euro 469.00 (Euro quattrocentosesantanove/00) corrispondente al canone annuo soggetto ad aggiornamento con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 20205:

Art. 7 - Condizioni particolari cui e’ soggetta la derivazione -

La concessione e’ accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- e’ fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso e’ tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che l’Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone