Bollettino Ufficiale n. 40 del 5 / 10 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Ceres (Torino)
Statuto comunale - Modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell8.07.2006
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 28
La Giunta comunale - Nomine e prerogative
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva allelezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione, decadenza degli assessori sono disciplinate dalla legge.
3. In caso di dimissioni di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 29
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a 4 (quattro) Assessori.
2. Due Assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
4. Linesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori esterni ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita lattività di controllo.
5. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.
Art. 30
Ineleggibilita ed incompatibilita alla carica
di Sindaco e di
Assessore
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
Art. 31
Durata in carica - Surrogazioni
Abrogato
Art. 32
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dellart. 107, commi 1° e 2° del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento, collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E altresì di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 33
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenendo conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
Art. 34
Organizzazione della Giunta comunale
Abrogato
Art. 35
Revoca della Giunta comunale
Abrogato
Art. 36
Dimissioni del Sindaco o di oltre la meta degli Assessori
Abrogato
Art. 37
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore
Abrogato
Art. 38
Revoca degli Assessori
Abrogato