Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Codice 25.9
D.D. 12 gennaio 2006, n. 34

L.R. 40/98 - Fase di verifica procedura di VIA inerente il progetto “Sistemazione idraulica sponda sinistra torrente Troncone a completamento sistemaz. idraulica esistente e ripristino e consolidamento difesa su torrente Ovesca”, da localizzarsi in Comune di Antrona Schieranco (VB), presentato dalla Comunita’ Montana Valle Antrona - Esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/98

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Sistemazione idraulica sponda sinistra Torrente Troncone a completamento della sistemazione idraulica esistente e ripristino e consolidamento difesa su Torrente Ovesca”, presentato dalla Comunità Montana “Valle Antrona”, da localizzarsi in Comune di Antrona Schieranco (VB), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. la difesa in sponda sinistra del Torrente Troncone dovrà essere realizzata con scogliera a gradoni e seguire l’attuale scarpata;

2. in fase di progettazione definitiva, venga verificata la necessità di realizzare le scale di risalita dei pesci in corrispondenza delle due briglie esistenti sul Torrente Troncone;

3. poiché gli interventi in progetto interessano l’alveo dei torrenti Troncone ed Ovesca, in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque;

4. il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, dovrà essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, sepiolite) che dovranno, comunque, essere presenti in cantiere per un intervento rapido e tempestivo in caso di incidente;

5. nelle successive fasi di progettazione dovrà essere approfondita l’analisi relativamente alla presenza di specie ittiche nei tratti di corso d’acqua oggetto di intervento e dovrà essere verificato che le soglie in progetto e le briglie già presenti non costituiscano una barriera al movimento dell’ittiofauna. Nel caso in cui si evidenziasse l’esistenza di un effetto barriera, il proponente dovrà provvedere alla progettazione e alla realizzazione di idonei accorgimenti che consentano la risalita dei pesci;

6. al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque dei torrenti Troncone ed Ovesca e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni dei corsi d’acqua;

7. prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Verbania, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente e dovranno essere realizzate idonee opere provvisionali per impedire l’accesso della fauna ittica all’area interessata dai lavori;

8. al fine di garantire il regolare deflusso delle portate, anche di piena, dovranno essere evitati fenomeni di sbarramento del corpo idrico mediante periodiche operazioni di pulizia lungo l’alveo (taglio delle ceppaie e della vegetazione infestante, rimozione detriti, ecc.); tali operazioni dovranno essere eseguite nei periodi autunno-invernali al fine di scongiurare la distruzione dei siti di alimentazione, rifugio e nidificazione dell’avifauna e dei micromammiferi;

9. al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di “banalizzazione” dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario. In particolare dovranno essere realizzati gli interventi previsti dal proponente nell’elaborato presentato per la fase di verifica della procedura di VIA: “Relazione di inquadramento ambientale dell’area e progetto di recupero ambientale” al paragrafo 6.3 “Interventi di riqualificazione ambientale nelle aree specifiche”;

10. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti, al fine di consentire, almeno in parte, la rinaturalizzazione del sito ed il suo inserimento nel circostante contesto paesaggistico; a tal fine non dovranno essere utilizzate specie esotiche per il ripristino e la ricostituzione degli strati erbaceo, arboreo ed arbustivo;

11. per quanto riguarda le opere a verde di recupero ambientale delle superfici interessate dai lavori dovrà essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi nei tre anni successivi la realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire la sostituzione delle fallanze delle specie arboree e, più in generale, l’attecchimento del materiale vegetale;

12. il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

13. il terreno agrario eventualmente derivante da operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi;

14. nelle successive fasi progettuali dovranno essere individuati i siti destinati allo stoccaggio temporaneo del materiale proveniente dalle operazioni di scavo, che dovranno preferibilmente essere localizzati nell’ambito di superfici già degradate, evitando così di compromettere aree con un buon grado di naturalità;

15. non si dovrà effettuare sul sito d’intervento alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza;

16. nel caso in cui le operazioni richiedessero l’allestimento di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento/rabbocco, ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente;

17. nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti;

18. dovranno essere impiegati, sia per i riporti e sia per le scarpate, terreni e materiali idonei allo scopo mentre eventuali rifiuti già in loco dovranno essere smaltiti o recuperati come da normativa vigente;

19. si dovrà limitare il più possibile l’impatto acustico, valutando in fase di progetto esecutivo le tecnologie che consentano le migliori insonorizzazioni dei mezzi operativi;

20. si dovrà valutare, contestualmente alle verifiche idrauliche, la possibilità di dimensionare le opere di difesa spondale anche sotto l’aspetto ecologico, al fine di non ostacolare con gli interventi, il passaggio dei selvatici;

21. al fine di permettere i sopralluoghi ed i controlli previsti dalla normativa vigente, si dovrà inviare ad ARPA, dipartimento provinciale del Verbano Cusio Ossola, il progetto esecutivo delle opere approvate e comunicare le date di inizio lavori e di collaudo.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole