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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Codice 16.4
D.D. 22 febbraio 2006, n. 29

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza di ampliamento della Concessione mineraria denominata “Croso del Sasso” in Comune di Lozzolo (VC) presentata dalla Societa’ Mineraria di Boca s.r.l. con sede legale in Milano via dei Boschetti 6 e sede operativa in Sant’Antonino Casalgrande (RE) via Statale 467 n. 118/e

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Alla Società Mineraria di Boca a r.l. con sede legale in Milano via dei Boschetti 6 e sede operativa in Sant’Antonino Casalgrande (RE) via Statale 467 n. 118/e, (omissis) è concesso l’ampliamento della Concessione mineraria per minerali di feldspato ed associati, denominata “Croso del Sasso” in Comune di Lozzolo (VC) sino al 1 marzo 2015, che comprende la realizzazione della I^ e II^ fase progettuale, analogamente a quanto previsto nel dispositivo della deliberazione G.R. n. 12-2108 del 7 febbraio 2006 ai sensi della l.r. 40/1998.

2. Entro i tre mesi antecedenti al 6 febbraio 2011, data di scadenza delle autorizzazioni quinquennali ai sensi del D. lgs. 42/2004 e l.r. 45/1989, la Società Concessionaria è tenuta a presentare le rispettive istanze finalizzate all’ottenimento del rinnovo delle suddette autorizzazioni che sono state assorbite nel giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con D.G.R n. 12-2108 del 7 febbraio 2006.

3. L’area della Concessione “Croso del Sasso”, a far data dalla presente determina, è pari a 14,50 ettari come risulta dal verbale di delimitazione in data 28 novembre 2005 che, unitamente alla planimetria in scala 1:2.000 nella quale la concessione è delimitata con linea rossa continua, è allegato e fa parte integrante del presente atto.

4. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in Euro 543,58 (Euro cinquecentoquarantatre/58), pari al minimo di legge, che sarà introitato sul capitolo 5950 del bilancio 2006 (Accertamento n. 65/06) mediante versamento (omissis) alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Croso del Sasso, Comune di Lozzolo (VC)”. L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) continuare a corrispondere la tassa regionale sulle concessioni regionali pari al 100% del canone annuo anticipato, di cui alla precedente lettera a), ai sensi della Legge del 16 maggio 1970, n. 281 da versare (omissis) alla Regione Piemonte" - capitolo 1205 (Accertamento n. 65/06) per l’anno 2006, causale “Tassa sulle concessioni regionali, Concessione mineraria Croso del Sasso, Comune di Lozzolo (VC)” corrispondente a Euro 543,58 (Euro cinquecentoquarantatre/58), pari al minimo di legge. I sopraccitati importi saranno aggiornati annualmente, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva in misura pari alla variazione dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente, accertata dall’ISTAT.

c) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12-2108 del 7 febbraio 2006 e dagli allegati alla medesima;

d) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

e) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

f) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

g) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartire dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

h) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di Euro 14,62 (quattordici/62), ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

i) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare;

j) presentare entro 90 giorni dalla comunicazione del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 12-2108 del 7 febbraio 2006, a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 461.000,00 (Euro quattrocentosessantunomila/00). La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

- Il suddetto importo potrà essere ridotto a seguito della realizzazione degli interventi di recupero ambientale previsti nel cronoprogramma.

5. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione n° 12-2108 del 7 febbraio 2006, la Ditta concessionaria è tenuta a presentare domanda di verifica di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della citata l.r. 40/1998.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. Il presente ampliamento della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

8. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto