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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Codice 32.5
D.D. 28 giugno 2006, n. 135

Legge Regionale 28 agosto 1978, n. 58. Convenzione con il Centro Regionale Etnografico e Linguistico del Piemonte (CREL) di Rivoli (TO). Approvazione del programma annuale e assegnazione di un contributo, per l’anno 2006, per la valorizzazione e la promozione delle culture popolari del Piemonte. Spesa Euro 52.000,00 Cap. 17707/06

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni e le finalità in premessa illustrate, la realizzazione del programma annuale delle attività da realizzarsi nell’anno 2006 dal Centro Regionale Etnografico Linguistico (C.R.E.L.) di Rivoli (TO), così come in premessa individuate nel dettaglio, secondo le modalità previste dalla convenzione in premessa citata e di assegnare un contributo di Euro 52.000,00, a favore del Centro Regionale Etnografico Linguistico (C.R.E.L.) di Rivoli (TO), per la realizzazione di tale programma;

- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento del contributo di Euro 52,000,00 al Centro Regionale Etnografico Linguistico (C.R.E.L.) di Rivoli (TO), a cui provvederà il Dirigente competente con le seguenti modalità:

- un acconto di Euro 41.600,00, pari all’80%, ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa;

- il restante 20%, pari a Euro 10.400,00, a saldo, dietro presentazione di relazione sull’attività svolta, corredata da eventuale rassegna stampa, dal rendiconto consuntivo dell’attività (articolato in entrate e uscite) e di copia di eventuali materiali prodotti.

Il rendiconto finanziario deve essere presentato in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”.

L’autocertificazione deve attestare la corrispondenza tra le spese esposte e la relativa documentazione giustificativa (fatture, ricevute fiscali, parcelle, scontrini, ecc.) che deve essere conservata presso il beneficiario del contributo a disposizione per eventuali verifiche.

Nella rendicontazione sarà ammessa l’esposizione di spese generali, anche non documentate, purché accertabili, fino a un massimo del:

- 15% per iniziative dal costo complessivo sino a Euro 51.000,00;

- 10% per iniziative dal costo complessivo superiore a Euro 51.000,00.

Resta comunque facoltà dell’Amministrazione regionale l’effettuazione di controlli sulla rendicontazione attraverso la richiesta della documentazione originale di spesa.

Le attività dovranno essere realizzate nel corso dell’esercizio finanziario nel quale è stato assegnato il contributo e rendicontate entro il 15 marzo dell’anno successivo, salvo diversa determinazione seriamente motivata e concordata con la Direzione.

Non si effettueranno erogazioni prima che sia avvenuta la regolare rendicontazione finale del contributo concesso nell’anno precedente.

Qualora la rendicontazione finale documenti un importo di spesa inferiore a quanto dichiarato in sede di preventivo, sarà obbligo per il beneficiario di fornire ampia e dettagliata motivazione scritta alla competente Direzione regionale che, previa verifica, potrà provvedere, ove occorra, all’eventuale ridimensionamento del contributo attraverso il recupero parziale o totale delle somme già erogate, ovvero alla riduzione o alla mancata liquidazione del saldo.

Alla spesa di Euro 52.000,00 si fa fronte mediante stanziamento di cui al Cap. 17707/06 (accantonamento n. 100309).

Avverso la presente Determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori