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Bollettino Ufficiale n. 39 del 28 / 09 / 2006

Codice 26.2
D.D. 14 agosto 2006, n. 424

Ferrovia del Canavese. Comune di Feletto. Autorizzazione ai Sig.ri Francesco Collodoro, Elide Giordano, Giuseppe Giordano, Ermanna Giordano ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, per la costruzione di un basso fabbricato ad uso autorimessa sul lotto di loro proprieta’ distinto al C.T. di Feletto al F. 1 part. 459-460-463-464-465-476-478-483-487, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, ai Sig.ri Francesco Collodoro, Elide Giordano, Giuseppe Giordano, Ermanna Giordano, in qualità di proprietari, l’autorizzazione in deroga all’art. 49 del citato D.P.R. per la costruzione di un basso fabbricato ad uso autorimessa sul lotto distinto al C.T. di Feletto al F. 1 part. 459-460-463-464-465-476-478-483-487 e distante mt. 26,05 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria;

che i Richiedenti dovranno mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 5 dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 2/R del 14/02/2005, i Richiedenti, anche tramite il direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico dei Richiedenti la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino