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Bollettino Ufficiale n. 39 del 28 / 09 / 2006

Codice S1
D.D. 22 settembre 2006, n. 583

Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per l’anno 2006; selezione di proposte progettuali nei settori: Energie alternative e rinnovabili, Mobilità sostenibile, Infomobilità, Logistica avanzata, Biotecnologie e Scienze della vita, Nanotecnologie, Nanoscienze, Aerospazio, Agroalimentare

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di approvare il Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per l’anno 2006; selezione di proposte progettuali nei settori: Energie alternative e rinnovabili, Mobilità sostenibile, Infomobilità, Logistica avanzata, Biotecnologie e Scienze della vita, Nanotecnologie, Nanoscienze, Aerospazio, Agroalimentare, di cui all’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il responsabile vicario
Valter Galante

Allegato

Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per l’anno 2006; selezione di proposte progettuali nei settori: Energie alternative e rinnovabili, Mobilità sostenibile, Infomobilità, Logistica avanzata, Biotecnologie e Scienze della vita, Nanotecnologie, Nanoscienze, Aerospazio, Agroalimentare.

Provvedimenti collegati: Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale del Piemonte del 22 marzo 2000, deliberazione Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) 35/2005, Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) per il potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte del 28 ottobre 2004, delibera Giunta regionale del Piemonte n. 75-2949 del 22 maggio 2006, Accordo di Programma Quadro integrativo del 30 maggio 2006.

Art. 1
Disponibilità finanziarie - Risorse vincolate

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria pari a 32.710.652,50 euro derivante da risorse C.I.P.E., (10.382.951,25 euro di cui alla deliberazione n. 35 del 27 maggio 2005) e da risorse regionali (22.327.701,25 euro di cui alla D.G.R. n. 75-2949 del 22 maggio 2006).

2. Per ciascuna delle sei aree tematiche indicate nell’art. 2, comma 1, è prevista una riserva minima pari al 12% della dotazione finanziaria. Nel caso in cui, all’interno di una area tematica, i progetti che abbiano raggiunto la soglia di ammissibilità indicata nel successivo art. 11 risultino insufficienti ad assorbire la percentuale del 12%, le risorse residue confluiranno in quelle non vincolate.

3. Il 10% delle risorse inizialmente non vincolate ad aree tematiche sono destinate a progetti presentati da ricercatori strutturati con età non superiore a 40 anni (vale a dire 41 anni non compiuti alla data di pubblicazione del bando). Nel caso in cui i progetti che abbiano raggiunto la soglia di ammissibilità indicata, nel successivo art 11, risultino insufficienti ad assorbire la percentuale riportata nel precedente comma, le risorse residue confluiranno in quelle non vincolate.

4. Le risorse non vincolate sono attribuite con procedura concorsuale unica tra tutte le aree tematiche.

Art. 2
Aree tematiche

1. Conformemente ai contenuti del secondo Atto integrativo del 30 maggio 2006 e nel rispetto della Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e Sviluppo (GUCE n. C 45 del 17/02/1996 pag. 5-16) - di seguito Disciplina - e, ove sia applicabile, del Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 (GUUE L 63 del 28/2/2004, p. 22 e ss.) - di seguito Regolamento - la Regione Piemonte intende cofinanziare progetti per la realizzazione di attività di ricerca che mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche afferenti ad una o più delle seguenti aree tematiche:

a) Energie alternative e rinnovabili;

b) Mobilità sostenibile, Infomobilità, Logistica avanzata;

c) Biotecnologie e Scienze della vita;

d) Nanotecnologie, Nanoscienze;

e) Aerospazio;

f) Agroalimentare.

2. L’I.C.T. è considerato quale fattore trasversale delle attività di ricerca ed è quindi riconducibile all’interno di ciascuna delle aree tematiche indicate nel comma precedente.

Art. 3
Soggetti: proponenti, co-proponenti e aggiuntivi

1. Soggetti proponenti. P1. 1. ossono presentare domanda di finanziamento, in qualità di proponenti, i seguenti soggetti:

a) Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Politecnico di Torino;

b) enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro che dispongano della sede legale o di laboratori nel territorio della regione Piemonte.

2. Soggetti co-proponenti. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare le proposte progettuali con una o più imprese, anche in forma associata, produttrici di beni e/o di servizi aventi una o più unità locali nel territorio della regione Piemonte. Tali imprese assumono la veste di soggetti co-proponenti.

3. Nel caso di più imprese co-proponenti le stesse si riuniscono in associazione temporanea di scopo (ATS).

4. Soggetti aggiuntivi. Possono altresì partecipare alla attività progettuale, con la veste di soggetti aggiuntivi:

1. a) Università, statali e non statali, legalmente riconosciute;

b) enti di ricerca pubblici senza scopo di lucro e privati, con autonoma personalità giuridica che per prioritarie finalità statutarie svolgano attività di ricerca scientifica-tecnologica;

c) fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca;

d) aziende sanitarie locali ed ospedaliere della Regione Piemonte;

e) parchi scientifici e tecnologici.

Art. 4
Caratteristiche della proposta progettuale

1. Al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti alla realizzazione del progetto evitando l’eccessiva frammentazione delle componenti progettuali individuali, il costo della attività in capo al soggetto proponente deve essere almeno pari al 60% del costo totale del progetto.

2. Il costo della attività in capo ai soggetti co-proponenti deve essere almeno pari al 30% del costo del progetto.

3. Il costo della proposta non potrà essere inferiore a euro 500.000,00 e superiore a euro 2.000.000,00 ad eccezione di quelle presentate da ricercatori con età non superiore a 40 anni (vale a dire 41 anni non compiuti alla data di pubblicazione del bando): in tal caso il costo non potrà essere inferiore ad euro 50.000,00 e superiore ad euro 200.000,00.

4. La durata del progetto dovrà essere compresa tra i 18 mesi ed i 36 mesi.

5. La proposta deve prevedere contratti stipulati con giovani ricercatori di età non superiore a 32 anni (vale a dire 33 anni non compiuti alla data di pubblicazione del bando) per un costo non inferiore al 10% del progetto. I contratti devono prevedere un impegno a tempo pieno e possono essere assegnati per l’attivazione di borse di dottorato di ricerca e di post-dottorato.

6. Il proponente indica il responsabile del progetto, il responsabile vicario e i ricercatori; il co-proponente ed il soggetto aggiuntivo individuano almeno un referente ciascuno: le persone fisiche così individuate possono partecipare ad un solo progetto.

7. ll co-proponente può partecipare a non più di due progetti di ricerca suddivisi su altrettante aree tematiche.

8. I soggetti aggiuntivi possono partecipare a non più di tre progetti di ricerca. Non si può cumulare la veste di soggetto co-proponente e soggetto aggiuntivo destinatario del finanziamento per progetti presentati nella stessa area tematica.

Art. 5
Destinatari dei finanziamenti

1. I finanziamenti originati dal presente bando sono assegnati ai sensi della Disciplina entro i massimali di aiuto e secondo le modalità autorizzate dalla Commissione europea:

a) ai soggetti proponenti;

b) ai soggetti co-proponenti;

c) ai soggetti aggiuntivi che abbiano sede o laboratori nella regione Piemonte.

2. Nel caso in cui i co-proponenti e i soggetti aggiuntivi siano PMI ai sensi del Decreto del 18 aprile 2005 il finanziamento verrà erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GUUE L 63 del 28 febbraio 2004).

3. I finanziamenti verranno erogati ai beneficiari con le seguenti modalità:

- 30% a titolo di primo acconto entro sei mesi dall’approvazione della concessione del finanziamento;

- 50% dietro presentazione di rendicontazioni periodiche;

- 20% a saldo dopo la presentazione della documentazione finale di spesa e di una relazione dettagliata sui risultati degli interventi svolti.

4. I finanziamenti sono concessi a fronte di un esame del progetto proposto effettuato da due valutatori esterni unitamente ad un nucleo di valutazione.

Art. 6
Effetto di incentivazione per le grandi imprese

1. Nel caso in cui i co-proponenti siano grandi imprese si dovrà dare dimostrazione che grazie al finanziamento previsto le stesse conducano maggiori attività di ricerca di quanto non avrebbero fatto in assenza dei finanziamenti attivati con il presente provvedimento o che il progetto di ricerca sia più ambizioso o che venga realizzato in un lasso di tempo più breve.

2. A tal fine la Regione terrà conto dell’evoluzione delle spese destinate alla ricerca e sviluppo, del numero delle persone impegnate in attività di ricerca e sviluppo, del rapporto tra le spese dedicate ad attività di ricerca e sviluppo ed il fatturato, del rapporto tra il numero di dipendenti impegnati nella ricerca e nelle attività di sviluppo e il numero totale degli addetti.

3. L’effetto d’incentivazione sarà valutato, caso per caso, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese e verificato prima dell’ultima tranche di finanziamento attraverso relazioni presentate dai beneficiari indicanti le attività di ricerca e di sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell’aiuto ricevuto.

4. In particolare, l’impresa beneficiaria dovrà indicare le attività di ricerca avviate negli ultimi tre anni e dimostrare per ciascun progetto l’effetto di incentivazione dell’aiuto richiesto.

5. I dati così raccolti serviranno alla redazione della relazione che la Regione Piemonte si incarica di inviare annualmente alla Commissione europea in cui occorrerà chiaramente indicare l’esistenza e l’impatto dell’effetto di incentivazione in ogni caso di applicazione concreta, nonché gli elementi di cooperazione tra le imprese e i centri di ricerca che giustifichino un tasso di aiuto più elevato.

Art. 7
Titolarità e diritti di sfruttamento dei risultati

1. I soggetti proponenti, i soggetti co-proponenti e gli eventuali soggetti aggiuntivi che accedono ai finanziamenti regolano con rapporto negoziale i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati in comune in modo da garantire il rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, in particolare ai sensi del punto 2.4 della Disciplina e, ove applicabile, del Regolamento (CE) n. 70/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004, in particolare ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 4, anche al fine di evitare sovracompensazioni o aiuti indiretti.

2. Il rapporto negoziale dovrà, pertanto, aderire ad almeno uno ai seguenti principi:

a) gli Atenei e gli Enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro contribuiscono ai progetti di ricerca agendo secondo il principio dell’operatore in economia di mercato: i co-proponenti e i soggetti aggiuntivi non potranno beneficiare di nessun risultato (comprensivo di background, foreground e sideground) della ricerca che non abbiano sviluppato con proprie risorse senza averlo acquistato a prezzo di mercato dagli Atenei e enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro (cfr. punto 2.4, lettera a, della Disciplina). Ogni contributo delle imprese partecipanti ai costi degli atenei e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro sarà dedotto da tale compenso,

b) oppure:

- i costi del progetto in capo ai soggetti aggiuntivi diversi da quelli di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) ricadono interamente sugli stessi;

oppure

- i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca e sviluppo sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro;

oppure

- gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai partecipanti industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca e di cui sono detentori tali partecipanti industriali, e i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati.

3. L’accordo contrattuale fra i partner prevederà che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

Art. 8
Forme e misure degli interventi di sostegno

1. Ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, e, ove applicabile del Regolamento (CE) n. 70/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004, il finanziamento dei costi ritenuti ammissibili del progetto, sotto forma di contributo a fondo perduto, a carico delle risorse di cui al presente bando è pari:

a) al 50% nel caso di ricerca industriale, intesa come la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto i nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) al 25% nel caso di attività di sviluppo precompetitiva, intesa come la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché i progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

2. Nel caso di attività di sviluppo precompetitiva sono previste le seguenti maggiorazioni:

a) maggiorazione di 10 punti % se l’aiuto è destinato a PMI secondo la definizione comunitaria attualmente in vigore (attualmente recepita dal D.M. Attività produttive 18 aprile 2005);

b) maggiorazione di 15 punti % se il progetto di ricerca rientra negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell’ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione;

c) maggiorazione di 10 punti % in considerazione del fatto che sussiste una collaborazione effettiva tra proponenti (enti pubblici di ricerca) e co-proponenti (imprese);

3. In ogni caso il massimale per l’attività di sviluppo precompetitiva non potrà superare il 50% in equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.). I soggetti proponenti sono finanziati in ogni caso al 50% E.S.L. delle spese considerate ammissibili.

4. Nel caso in cui le attività interessino sia la ricerca industriale che l’attività di sviluppo precompetitiva l’intensità consentita non potrà superare la media ponderata della intensità di aiuto delle predette attività.

5. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 5.

a) spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario in rapporto di lavoro subordinato anche a termine o a progetto, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto nella misura in cui sono adibiti all’attività di ricerca. L’importo unitario delle borse e dei contratti di ricerca non potrà risultare inferiore a 20.000,00 euro lordi annui, salvo che, per i soli enti pubblici beneficiari, non sia diversamente disciplinato da normativa inderogabile;

b) spese per l’acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software, limitatamente alle quote impiegate (ammortamenti) per lo svolgimento dell’attività oggetto del progetto, e nei limiti del 30% del costo totale di progetto;

c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, nei limiti del 20% del costo totale di progetto, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche e di brevetti, know-how, diritti di licenza ed altri diritti di proprietà intellettuale;

d) altre spese direttamente imputabili all’attività di ricerca da specificare nella proposta (es. materiali di consumo, spese per prototipi non idonei a fini commerciali);

e) spese di viaggio limitatamente alla loro imputabilità alla attività di ricerca. Tali spese non possono risultare superiori al 20% del costo totale del progetto;

f) le spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca saranno considerate ammissibili nella misura forfettaria massima del 10%.

6. Al fine di evitare eventuali duplicazioni dei costi ammissibili con conseguente sovracompensazione i soggetti partecipanti a più progetti dovranno rendicontare analiticamente ciascuna spesa per ciascun progetto. I soggetti valutatori provvederanno a dichiarare non ammissibili a finanziamento gli eventuali costi duplicati.

7. L’aiuto concesso in base al presente regime sarà riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo: pertanto sono espressamente escluse le spese inerenti all’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall’impresa.

8. I vantaggi derivanti dai finanziamenti pubblici ottenuti da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

9. Gli aiuti concessi in base al presente regime non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche comprese quelle di origine comunitaria concesse agli stessi beneficiari e per lo stesso progetto. Gli aiuti di cui al presente bando possono essere accordati soltanto se la domanda sia stata presentata prima che siano stati avviati i lavori per l’esecuzione del progetto.

Art. 9
Clausola sospensiva dell’erogazione dell’aiuto

1. Salva l’applicazione del Regolamento (CE) 70/2001 come modificato dal Regolamento (CE) 364/2004, i provvedimenti di concessione del finanziamento sono subordinati alla decisione della Commissione circa l’ammissibilità del regime di aiuto notificato e alle condizioni in essa contenute.

2. In applicazione della giurisprudenza “Deggendorf”, è sospeso il pagamento di aiuti in base al presente regime nei confronti di qualsiasi impresa che non abbia ancora rimborsato o versato in un conto bloccato eventuali aiuti incompatibili e illegali, inclusi interessi, che abbia ricevuto nell’ambito delle seguenti misure di aiuto:

- misure per l’occupazione (caso CR 49/98)

- municipalizzate (caso CR 27/99)

- misure urgenti per l’occupazione (caso CR 62/03).

3. Considerato che la misura di aiuto in oggetto è gestita a bando e che pertanto le potenziali imprese beneficiarie sono individuate nominalmente all’atto della presentazione della domanda, la Regione Piemonte acquisirà in tal sede dalle imprese stesse le dichiarazioni, aventi rilevanza penale in caso di falsità e mendacità della stessa, attestanti che esse non sono tenute al rimborso o al versamento in conto bloccato di aiuti illegali ed incompatibili, compresi gli interessi, ricevuti nell’ambito delle suddette misure di aiuto. Ove possibile e in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private la Regione si impegna a controllare la veridicità delle dichiarazioni così raccolte prima di concedere il finanziamento.

4. Il suddetto regime verrà adattato alle misure eventualmente proposte in seguito all’adozione della nuova disciplina per gli aiuti di Stato alla Ricerca e sviluppo. Il regime avrà durata fino al 31 dicembre 2008.

Art. 10
Nucleo di selezione dei progetti.

1. La istruttoria e la selezione dei progetti è affidata ad un Nucleo a cui partecipano:

* il Responsabile regionale della direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

* un esperto per ciascun settore di intervento indicato dal M.I.U.R.;

* un esperto per ciascun settore di intervento indicato dalla Regione.

2. Al Nucleo compete: la valutazione di ammissibilità dei progetti e l’approvazione delle graduatorie finali, secondo quanto stabilito nel successivo art. 11.

3. Il Nucleo, per ciascun settore, opera con una composizione variabile attraverso l’intervento del Responsabile regionale della direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta e dei relativi esperti.

4. Le decisioni del Nucleo sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I componenti del Nucleo devono dichiarare di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi rispetto ai progetti da valutare; diversamente ciascuno di essi è tenuto a segnalare la propria posizione di conflitto rispetto al singolo progetto da esaminare e non può prendere parte alla relativa valutazione.

6. Il Nucleo, se ritiene, può richiedere, prima di procedere all’istruttoria, elementi di chiarificazione al responsabile del progetto.

1. a) a) a) a) a) a) 1.

Art. 11
Attività del Nucleo di selezione

1. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata con riferimento ai seguenti parametri:

a) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

b) qualità e attendibilità della ricaduta tecnico-scientifica-commerciale sulle attività delle imprese partecipanti;

c) capacità del soggetto proponente sul piano organizzativo e manageriale di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

d) capacità del soggetto proponente di dare attuazione al progetto proposto, sulla base dei titoli evinti dal suo curriculum vitae;

e) capacità del soggetto co-proponente e dei soggetti aggiuntivi di dare attuazione al progetto proposto, sulla base dell’esperienza in attività di ricerca e trasferimento tecnologico;

f) fattibilità del progetto sotto il profilo economico finanziario in riferimento alla congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto e alla capacità di autofinanziamento dei partecipanti alla proposta.

2. Per ogni progetto il Nucleo è tenuto ad acquisire almeno il giudizio di due valutatori esterni, specificamente esperti del campo su cui insiste il progetto, appartenenti ad enti di ricerca localizzati fuori dal Piemonte.

3. I valutatori sono chiamati a classificare la proposta assegnando un punteggio da 1 a 5 per ognuno dei criteri indicati al precedente comma 1, fornendo un breve testo a sostegno del giudizio attribuito. Il valutatore dovrà preventivamente dichiarare di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi rispetto al progetto.

4. Per l’assegnazione del punteggio finale il Nucleo fa riferimento alla tabella qui di seguito riportata che definisce i pesi di ogni singolo criterio. Il punteggio finale di ogni progetto è ottenuto come somma pesata del punteggio medio per ciascun criterio.

Criterio    peso

Validità e originalità dei contenuti scientifici della proposta e/o innovatività delle metodologie    25

Qualità e attendibilità della ricaduta tecnico-scientifica-commerciale sulle attività delle imprese partecipanti.    25

Capacità del soggetto proponente sul piano organizzativo e manageriale di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste     10

Capacità del soggetto proponente di dare attuazione al progetto proposto, sulla base dei titoli evinti dal suo curriculum vitae.     20

Capacità del soggetto co-proponente e dei soggetti aggiuntivi di dare attuazione al progetto proposto, sulla base dell’esperienza in attività di ricerca e trasferimento tecnologico.    10

Fattibilità del progetto sotto il profilo economico finanziario in riferimento alla congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto e alla capacità di autofinanziamento dei partecipanti alla proposta.    10

5. In ogni caso non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 3 in uno qualunque dei criteri da a) a f) del precedente comma 1.

6. Il Nucleo all’esito dei lavori assegna i punteggi, stabilisce la quota di finanziamento e formula le graduatorie, una per ciascun settore di intervento. I progetti interdisciplinari sono inseriti nelle graduatorie del settore prevalente secondo l’indicazione contenuta nel progetto.

7. La verifica sull’ammissibilità formale della domanda ai requisiti richiesti del presente bando verrà effettuata al momento della ricezione delle proposte di progetto, sul totale delle stesse, in particolare in merito a:

* Titolarità dei diversi soggetti a partecipare al progetto;

* Vincoli economici e temporali del progetto;

* Rispetto del principio di incentivazione di cui all’art. 6;

* Rispetto della normativa europea evidenziata nell’art. 9 comma 2;

* Completezza della domanda.

Art. 12
Modalità di presentazione e contenuto della domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata dal proponente:

* sia in forma elettronica in lingua inglese,

* sia in forma cartacea in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente,

entro le ore 12,00 del 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. La domanda in forma elettronica è presentata utilizzando la procedura informatica rintracciabile all’indirizzo web www.regione.piemonte.it/ricerca cliccando il pulsante “Bando 2006", a partire dal 15 ottobre 2006, e contiene i dati e le informazioni riportate nell’allegato 1.

3. La domanda in forma cartacea deve pervenire presso la Regione Piemonte - Struttura flessibile “Competitività e innovazione” via Lagrange 24, 10123 Torino utilizzando il modulo scaricabile all’indirizzo web indicato nel comma 2 contenente i dati e le informazioni riportate nell’allegato 2.

4. Allegata alla stessa devono pervenire le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle imprese che assumano la veste di soggetto co-proponente, o aggiuntivo ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera c,:

* di non essere tenute al rimborso o al versamento in un conto bloccato di aiuti illegali ed incompatibili, comprensivi degli interessi, ricevuti nell’ambito delle seguenti misure d’aiuto: misure per l’occupazione (caso CR 49/98), municipalizzate (caso CR 27/99), misure urgenti per l’occupazione (caso CR 62/03),

* se il soggetto co-proponente sia una grande impresa, la dimostrazione che grazie al finanziamento richiesto la stessa (impresa) conduca maggiori attività di ricerca o che il progetto di ricerca sia più ambizioso (di quello che altrimenti sarebbe stato svolto) o venga realizzato in un lasso di tempo più breve,

* se il soggetto co-proponente sia una PMI ai sensi della della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003) come recepita dal Decreto del Ministero della Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005.

Art. 13
Obblighi in capo ai soli beneficiari

1. Le modalità di presentazione dello stato di avanzamento della ricerca, del rendiconto scientifico, del rendiconto amministrativo e contabile, del rapporto di monitoraggio delle risorse sono contenute nell’allegato 3.

2. Il medesimo allegato disciplina l’istituzione della Commissione di coordinamento e controllo.

Art. 14
Spese inammissibili, divieto di storni, restituzione di somme

1. Non sono in ogni caso finanziabili le spese riconducibili ad attività realizzate precedentemente alla concessione del finanziamento.

2. L’utilizzo del finanziamento è rigorosamente vincolato allo svolgimento del progetto di ricerca e gli enti beneficiari non potranno, per nessun motivo, stornare i fondi accreditati per far fronte a spese non autorizzate.

3. Al termine del progetto di ricerca è fatto obbligo all’ente destinatario del finanziamento di restituire all’Amministrazione regionale le somme eventualmente non utilizzate.

4. Non sono ammesse modificazioni al progetto di ricerca che non siano precedentemente autorizzate dall’Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Art. 15
Modifiche, controlli e revoche

1. Eventuali variazioni nel piano delle attività previste nei progetti e nella composizione dei costi previsti, fermi restando gli obiettivi originari del progetto e fatto salvo il totale del contributo concesso, dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione. Esse si intendono accettate se la Regione non formulerà obiezioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione.

2. La Regione potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi ispettivi, a campione, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo e comunque per tutta la durata del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo. Successivamente all’assegnazione dei finanziamenti sarà trasmesso il Regolamento sui controlli di cui al presente bando.

3. Nel caso in cui dal controllo emerga un grave inadempimento dei soggetti beneficiari, il relativo contributo sarà revocato d’ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

4. Si procederà altresì alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nel caso un cui:

* il beneficiario non rispetti i tempi previsti per la conclusione e la rendicontazione dei progetti;

* il beneficiario perda i requisiti richiesti dal presente bando per l’ammissibilità alle agevolazioni;

* ?il progetto sia realizzato in misura inferiore al 70% del totale approvato;

* la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato;

* ?il beneficiario comunichi con raccomandata la rinuncia al contributo.

Art. 16
Tutela della privacy

1. I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.

2. I dati personali saranno trattati dalla Regione Piemonte per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

3. Qualora la Regione Piemonte debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Art. 17
Informazioni Struttura regionale competente

1. Le informazioni relative al presente bando, con la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.regione.piemonte.it/ricerca.

2. La Regione non garantisce il corretto funzionamento del sistema di inserimento dei dati per la presentazione della domande nelle ore immediatamente precedenti il termine di scadenza del bando.

3. E’ inoltre possibile rivolgersi alla Regione Piemonte - Struttura flessibile “Competitività e innovazione” Via Lagrange 24, 10123 Torino presso i numeri telefonici 011 432 1369 e all’indirizzo: bandoricerca2006@regione.piemonte.it (a partire dal 15 ottobre 2006).

Art.18
Opportune misure

1. Il presente regime d’aiuto verrà adattato alle misure conseguenti alla nuova disciplina per gli aiuti di Stato alla Ricerca e sviluppo per gli anni 2007 - 2013 attualmente allo studio da parte della Commissione europea.

Allegato 3

Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per l’anno 2006; selezione di proposte progettuali nei settori: Energie alternative e rinnovabili, Mobilità sostenibile, Infomobilità, Logistica avanzata, Biotecnologie e Scienze della vita, Nanotecnologie, Nanoscienze, Aerospazio, Agroalimentare.

INDICE

1. Commissione di coordinamento e controllo del progetto

2. Rapporto sull’avanzamento della ricerca

3. Rendiconto scientifico

4. Rendiconto amministrativo

5. Rapporto di monitoraggio delle risorse

1. Commissione di coordinamento e controllo del progetto

1. Per favorire il coordinamento tra i soggetti partecipanti alle attività di ricerca e tra gli stessi, unitariamente intesi, e la Regione entro 60 giorni dalla assegnazione del finanziamento deve essere costituita la Commissione di coordinamento e controllo (di seguito Commissione) del progetto.

2. La Commissione è composta da almeno un rappresentante per ciascun soggetto partecipante (proponente, co-proponente, eventuali soggetti aggiuntivi) ed è presieduta dal rappresentante dell’ente proponente.

3. La Commissione cura la gestione unitaria del progetto sotto il profilo scientifico, amministrativo e contabile.

4. La Commissione provvede al coordinamento e alla raccolta di dati per la redazione: del rapporto sull’avanzamento della ricerca, del rendiconto scientifico, dei rendiconti amministrativi e contabili, del rapporto di monitoraggio delle risorse.

5. I soggetti partecipanti al progetto possono definire con separato accordo una composizione allargata della Commissione.

2. Rapporto sull’avanzamento della ricerca

1. Il rapporto sull’avanzamento della ricerca, redatto utilizzando il modulo disponibile sul sito www.regione.piemonte.it/ricerca, deve contenere una breve descrizione (max 6000 caratteri spazi compresi) dell’attività di ricerca svolta, dell’apporto fornito dai singoli partner e degli obiettivi raggiunti.

2. Il rapporto sull’avanzamento della ricerca deve essere inoltrato presso la struttura regionale di riferimento via e-mail all’indirizzo bandoricerca2006@regione.piemonte.it.

3. Rendiconto scientifico

1. I risultati finali delle attività di ricerca e di indagine dovranno essere riassunti (max 12.000 caratteri, spazi compresi) in un rendiconto scientifico finale utilizzando il modulo disponibile sul sito web: www.regione.piemonte.it/ricerca, contenente:

- ogni informazione utile alla comprensione ed alla valutazione dei risultati ottenuti;

- elenco delle eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca (brevetti, protocolli sperimentali, ecc).

2. Le pubblicazioni ed ogni altro prodotto editoriale della ricerca dovranno riportare l’indicazione del finanziamento regionale.

3. Il rendiconto scientifico dovrà essere inoltrato presso la struttura regionale di riferimento entro 60 giorni dalla data di scadenza del progetto via e-mail all’indirizzo bandoricerca2006@regione.piemonte.it.

4. Rendiconto amministrativo-contabile

1. Il rendiconto amministrativo-contabile contiene l’elenco delle spese sostenute ed è reso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Legale Rappresentante di ciascun ente beneficiario del finanziamento; è facoltà della Regione richiedere la presentazione della relativa documentazione fiscale.

1. Il rendiconto amministrativo-contabile dovrà essere inoltrato entro 60 giorni dalla data di scadenza del progetto presso la struttura regionale di riferimento (Regione Piemonte -Struttura flessibile “Competitività e innovazione” Via Lagrange 24, 10123 Torino).

5. Rapporto di monitoraggio delle risorse

1. Gli enti beneficiari dei finanziamenti assumono la veste di soggetto attuatore dell’intervento (ossia del singolo progetto di ricerca finanziato) secondo le prescrizioni contenute nella delibera C.I.P.E 35/2005 e nella circolare del M.E.F. del 9 ottobre 2003 n. 32538. In base a detta disciplina spetta al responsabile di progetto, avvalendosi della Commissione di coordinamento e controllo, provvedere alla raccolta ed alla verifica della veridicità dei dati relativi alle schede intervento.

2. Le schede - intervento (di cui alla delibera C.I.P.E. 76/2002) devono essere trasmesse alla struttura regionale di riferimento (Regione Piemonte - Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Struttura flessibile “Competitività e innovazione” Via Lagrange 24, 10123 Torino), due volte l’anno entro i 10 giorni successivi al 30 giugno e al 31 dicembre. La scheda contiene l’attuazione del progetto in termini monetari e procedurali alle date indicate (30 giugno e del 31 dicembre); per attuazione del progetto si intende la quantificazione monetaria delle attività di progetto svolte indipendentemente dalla avvenuta erogazione delle risorse da parte dell’ente beneficiario.

3. La mancata presentazione del rapporto di monitoraggio, nei termini indicati nel punto precedente comporta il blocco immediato del finanziamento regionale.